TAR Pescara, sez. I, sentenza 2023-03-03, n. 202300108
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Pubblicato il 03/03/2023
N. 00108/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2021, proposto da L A, rappresentato e difeso dall'avvocato P M Q, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera c.c. n.39 del 15 dicembre 2020, con la quale il Comune di Francavilla al Mare approvava il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla realizzazione del parcheggio di scambio presso il casello autostradale, con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’area pertinente e variante al PRG da destinazione agricola a viabilità, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2023 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. L A impugnava la delibera c.c. n.39 del 15 dicembre 2020, con la quale il Comune di Francavilla al Mare approvava il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla realizzazione del parcheggio di scambio presso il casello autostradale, con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’area pertinente e variante al PRG da destinazione agricola a viabilità, censurandola per violazione dell’art.13 della Legge n.2359 del 1865 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, dell’ingiustizia.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo in rito l’irricevibilità dell’impugnativa per tardività della notifica e del deposito.
Con memoria il ricorrente segnalava in fatto le avvenute espropriazione dei terreni e realizzazione dell’opera pubblica, dichiarando quindi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Con nota difensiva il Comune prendeva atto della dichiarazione del ricorrente.
Nell’udienza del 24 febbraio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo dichiarato dal legale della parte ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.