TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-30, n. 202207468
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Pubblicato il 30/11/2022
N. 07468/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05976/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5976 del 2014, proposto da
Azienda Speciale Abc Acqua Bene Comune Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio M R in Napoli, v.le A. Gramsci 21.
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, 81.
Autorità Ambito Territoriale Ottimale Campania 1 "Calore Irpino", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cioffi e Candido Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Cioffi in Napoli, via Carducci, 37.
nei confronti
Autorità Ambito Territoriale Ottimale Campania 2 "Napoli Volturno", non costituito in giudizio.
per l'annullamento
1.del decreto dirigenziale della Direzione regionale per l’ambiente e l’ecosistema n. 108 del 22 luglio 2014, pubblicato su Boll. Uff. Regione Campania n. 58 dell’11 agosto 2014;
2.della nota 11 settembre 2014, prot. n. 5077 del Commissario straordinario di ATO 1 Campania “Calore Irpino” con la quale detto Commissario” comunica all’Azienda ABC il decreto dirigenziale n. 108/2014;
3.dell’istanza di detto Commissario che sottopone a Valutazione Ambientale Strategica il progetto d’aggiornamento del Piano d’ambito di detto ATO 1;
4.del progetto di aggiornamento del Piano d’ambito dell’ATO 1, approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 80 del 19 dicembre 2012 e dall’Assemblea dei Sindaci con delibera n. 20 del 21 dicembre 2012, e
5.di altri atti presupposti o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Autorità Ambito Territoriale Ottimale Campania 1 "Calore Irpino";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 ottobre 2022, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli, nella qualitas di soggetto pubblico gestore del servizio idrico del Comune di Napoli e dei beni comuni ad esso connessi, esperiva il ricorso che ne occupa, censurando i provvedimenti della Regione Campania e del Commissario straordinario dell’ATO 1 Campania “Calore Irpino”, con i quali veniva espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, di valutazione ambientale strategica sul progetto di aggiornamento del piano d’ambito, segnatamente nella parte in cui il ridetto aggiornamento avrebbe implicato la riduzione (pari a 500 l/s) dell’adduzione della risorsa idrica destinata alla città di Napoli e al territorio limitrofo.
1.2. Nell’assunto della ricorrente, invero, la nota del commissario straordinario di ATO 1 dell’11 settembre 2014, con la quale si trasmetteva il ridetto parere favorevole VAS della Regione con prescrizioni, avrebbe recato “ con sé una precisa qualificazione ”, quale atto di approvazione “ avente carattere di definitività, della proposta di aggiornamento del piano d’ambito ”.
1.3. Avverso il ridetto parere VAS, espresso con d.d. n. 108/14, e la qualificazione che ne ha dato il commissario dell’ATO 1 con la nota del 12 settembre 2014, insorgeva indi la ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, secondo diversi profili, siccome in appresso compendiati:
- violazione dei limiti dei poteri spettanti al commissario straordinario, per effetto della soppressione delle Autorità di ambito e del regime transitorio di liquidazione disposto dall’art. 2, comma 186- bis l. 191/09, pur tenendo conto del differimento al 31 dicembre 2012, che avrebbe consentito l’espletamento dei soli atti urgenti e indifferibili, ovvero di “ ordinaria amministrazione ” a’ sensi del DPGRC n. 12 del 21 gennaio 2013 con cui esso commissario veniva nominato;
I. difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e del principio di leale cooperazione, atteso che la emanazione di un parere VAS corredato di una congerie di prescrizioni e raccomandazioni, e subordinato “ agli esiti di verifiche ” e dunque “ corredato di una coda procedimentale ”, dimostrerebbe la assenza di una preventiva, adeguata, istruttoria “ su un punto chiave dell’aggiornamento del piano d’ambito, e cioè la riduzione, pari ad un quarto, della portata media annua dell’acqua captabile dalle sorgenti del Serino ”, in tal guisa tradendo la funzione tipica della VAS , id est “ l’efficace inserimento nelle programmazioni e pianificazioni di settore di una compiuta verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione stessa;né si darebbe conto, nel parere, della fase procedimentale ‘partecipativa e dialogica’ ”;
II. sviamento di potere e violazione dei principi di economicità e razionalità procedimentale, oltre che degli indirizzi operativi regionali in tema di VAS, vertendosi in tema di un parere in ogni caso adottato, pur in carenza conclamata di istruttoria, siccome subordinato agli esiti di verifiche da condurre successivamente ed ex post , con il conseguente “ uso anomalo delle prescrizioni, in funzione di riserva di attività istruttoria ”;
III. contraddittorietà e irrazionalità del parere, attesa la inconciliabilità della natura “favorevole” del parere con la “ gamma di prescrizioni ad oggetto indeterminato ” che lo connotano.
1.4. Si costituiva il commissario straordinario ATO 1, rilevando preliminarmente la inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, ivi compreso quello afferente alla assenza di immediata lesività del parere VAS, comechè condizionato al retto assolvimento di una serie di prescrizioni e, in ogni caso, instando per la sua reiezione, comechè infondato.
1.5. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, la causa veniva al fine introitata per la decisione all’esito della discussione nella udienza, tenutasi da remoto, del 12 ottobre 2022, nel corso della quale il commissario resistente vieppiù instava per la improcedibilità del gravame –giusta la mancata impugnazione dei sopravvenuto piano adottato dall’Ente Idrico Campano, nel dicembre 2021- oltre che il suo difetto di legittimazione passiva, a cagione della “successione” dell’Ente Idrico Campano nelle competenze e nei poteri per cui è causa.
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, stante la inidoneità dei gravati atti a spiegare veruna efficacia lesiva, attuale e concreta, della sfera giuridica della società ricorrente.
2.1. E, invero, siccome pure non sfugge alla parte ricorrente –che, proprio sul carattere generico e sulla valenza “inusitata” della congerie di prescrizioni che corredano la valutazione VAS, articola plurime censure- l’atto della Regione non assume una attuale e concreta latitudine effettuale, tale da impingere nella sfera della ricorrente.
2.1.1. Trattasi di atto privo di veruna attuale valenza provvedimentale, comechè deprivato di concreta e attuale attitudine lesiva per la sfera giuridica della ricorrente.
2.1.2. In particolare, il parere favorevole contenuto nel d.d. n. 108 del 22 luglio 2014 è expressis verbis “ subordinato al rispetto ” di una congerie di prescrizioni, tutte partitamente enumerate e che quivi in appresso si compendiano:
- riduzione dei trasferimenti di risorsa idrica (ciò di cui sostanzialmente si duole la ricorrente) “ subordinata agli esiti delle verifiche condotte e delle decisioni assunte nelle sedi istituzionalmente preposte ”;
- necessità di delineare e foggiare, indi, una “ strategia alternativa da perseguire oper il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili interni al territorio dell’ATO 1 e per iul conseguimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale prefissati con il previsto abbandono dei prelievi idrici dalle sorgenti con portata inferiore a 2 litri al secondo e dai pozzi nelle aree di sovrasfruttamento della falda nel caso si riveli non possibile attuare, in tutto o in parte, le previsioni strategiche sopra richiamate;in particolare dovranno essere verificati ed esposti i risultati in materia ottenibili con la sola attuazione del programma di investimenti finalizzato alla graduale riduzione delle perdite idriche dal 15% al 10% nelle reti di adduzione e dal 45% al 20% nelle reti di distribuzione e con la realizzazione di sistemi di accumulo della risorsa idrica previsti nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 4d ”.
2.1.3. La divisata riduzione dei trasferimenti di risorsa idrica, indi:
- non assume, all’evidenza, carattere di attualità;
- è espressamente condizionata, per converso, ad una congerie di ulteriori verifiche istruttorie e, ancora, di ulteriori “decisioni” da assumere de futuro , “ nelle sedi istituzionalmente preposte ” e, di più, alla ideazione ed implementazione di una “ strategia alternativa da perseguire per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili interni al territorio dell’ATO 1 ”;
- è priva di veruna valenza effettuale;
- è, indi e in definitiva, ex se sfornita di qualsivoglia attitudine lesiva della sfera giuridica della ricorrente.
2.2. Trattasi, all’evidenza, di un atto consultivo che -nel delineare, in guisa generica, una positiva valutazione alla proposta di aggiornamento del piano d’ambito- apre la strada a nuovi segmenti procedimentali:
- acquisitivi ed istruttori , funzionali alla conoscenza e al giudizio;
- di matrice decisoria , “ nelle sedi istituzionalmente preposte ”;
- di più ampio respiro programmatorio , essendo le proposte previsioni di piano –riduttive dell’adduzione della risorsa idrica destinata alla città di Napoli e alle aree limitrofe- irremissibilmente condizionate, tra l’altro, alla individuazione e attuazione di una “ strategia alternativa ”.
2.2.1. Si verte in tema, indi, di un atto non autonomamente impugnabile –quanto meno nella forma dell’ actio quivi veicolata dalla ricorrente, con la causa petendi e il petitum che la contraddistinguono- non essendo dato rinvenire:
- la effettività ed efficacia della previsione di “ deminutio ” di cui quivi si duole;
- la attualità dell’interesse , non rilevabile giustappunto allorché il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ciò che si verifica allorquando l’emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente, né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo (TAR Lombardia, II, 26 aprile 2021, n. 1039;TAR. Lombardia, II, 10 febbraio 2017, n. 343;TAR Lazio, I, 17 aprile 2015, n. 5711).
2.3. Di qui la inammissibilità del gravame per carenza di interesse , ovvero di legitimatio ad processum .
2.3.1. E, invero, tale condizione dell’azione - la cui ratio , comune a quella delle legittimazione ad agire ovvero legitimatio ad causam , è funzionale ad evitare il compimento di attività inutili e sprechi della risorsa giustizia, in ossequio ad un interesse di ordine pubblico processuale “metaindividuale” volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE - è costituita dall’interesse a ricorrere, inteso come concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 c.p.c. (TAR Campania, I, 20 maggio 2022, n. 3465;CdS, VI, 1156/16).
2.3.2. L’ interesse ad agire, o legitimatio ad processum , costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione ( legitimatio ad causam ), in quanto postula:
- la lesione, concreta e attuale, di quell’interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce legittimazione ad agire:
- la effettiva utilitas ritraibile dalla invocata pronunzia;la tutela giurisdizionale deve costituire, dunque, il necessitato mezzo per la rimozione della lesione e il soddisfacimento dell’interesse (sostanziale), stante il generale divieto di azioni emulative ovvero di abuso del processo;di qui l’indissolubile legame tra l’interesse del domandante (art. 100 c.p.c.) e la concreta utilitas del “servizio giurisdizionale”, che al soddisfacimento di quell’interesse è teleologicamente preordinato. La pronunzia deve assicurare un vantaggio, di talchè “ l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunziata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto ” (Cons. Stato, Ad. pl. 3/2022 e 22/2021, Cass. civ., II, 28307/20;Id., id., 15320/18;Cass., sez. lav., 13373/08;Cass., III, 12241/98).
2.3.3. Indefettibili requisiti dell’interesse a ricorrere sono, indi:
- la personalità;la utilitas ritraibile afferisce direttamente alla sfera giuridica del ricorrente (e non di terzi);
- la attualità del vulnus , id est la – sussistenza di lesione concreta (es.: piena efficacia e idoneità lesiva dell’atto impugnato);
- la concretezza della lesione sofferta, intesa come sua effettività ed apprezzabilità.
2.3.4. Orbene è questa lesione, attuale e concreta , all’interesse (posizione sostanziale) della ricorrente a mancare nella fattispecie, tenuto conto:
- della natura degli atti impugnati;
- della assenza di qualsivoglia immediata efficacia della previsione di piano censurata;
- del nucleo fondante delle doglianze siccome prospettate e poste a sostegno del ricorso;
- della mancata allegazione dell’effettivo avverarsi delle plurime condiciones “dedotte” nel d.d. n. 108/14, cui indefettibilmente la efficacia di quella riduttiva previsione di piano era subordinata.
2.4. Le suesposte considerazioni, che non consentono al ricorso che ne occupa di superare la soglia di ammissibilità, assumono carattere assorbente di ogni altra eccezione, rivestendo carattere altresì logicamente potiore rispetto alla quaestio di improcedibilità, pure significativamente e plausibilmente eccepita dalla parte resistente, riveniente dalla sopravvenuta adozione e dalla mancata impugnazione del nuovo piano d’ambito adottato dall’Ente Idrico Campano nel dicembre 2021.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.