TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-30, n. 202207468

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-30, n. 202207468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207468
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2022

N. 07468/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05976/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5976 del 2014, proposto da
Azienda Speciale Abc Acqua Bene Comune Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio M R in Napoli, v.le A. Gramsci 21.



contro

Regione Campania, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, 81.
Autorità Ambito Territoriale Ottimale Campania 1 "Calore Irpino", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cioffi e Candido Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Cioffi in Napoli, via Carducci, 37.



nei confronti

Autorità Ambito Territoriale Ottimale Campania 2 "Napoli Volturno", non costituito in giudizio.



per l'annullamento

1.del decreto dirigenziale della Direzione regionale per l’ambiente e l’ecosistema n. 108 del 22 luglio 2014, pubblicato su Boll. Uff. Regione Campania n. 58 dell’11 agosto 2014;

2.della nota 11 settembre 2014, prot. n. 5077 del Commissario straordinario di ATO 1 Campania “Calore Irpino” con la quale detto Commissario” comunica all’Azienda ABC il decreto dirigenziale n. 108/2014;

3.dell’istanza di detto Commissario che sottopone a Valutazione Ambientale Strategica il progetto d’aggiornamento del Piano d’ambito di detto ATO 1;

4.del progetto di aggiornamento del Piano d’ambito dell’ATO 1, approvato dal C.d.A. con deliberazione n. 80 del 19 dicembre 2012 e dall’Assemblea dei Sindaci con delibera n. 20 del 21 dicembre 2012, e

5.di altri atti presupposti o connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Autorità Ambito Territoriale Ottimale Campania 1 "Calore Irpino";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 12 ottobre 2022, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli, nella qualitas di soggetto pubblico gestore del servizio idrico del Comune di Napoli e dei beni comuni ad esso connessi, esperiva il ricorso che ne occupa, censurando i provvedimenti della Regione Campania e del Commissario straordinario dell’ATO 1 Campania “Calore Irpino”, con i quali veniva espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, di valutazione ambientale strategica sul progetto di aggiornamento del piano d’ambito, segnatamente nella parte in cui il ridetto aggiornamento avrebbe implicato la riduzione (pari a 500 l/s) dell’adduzione della risorsa idrica destinata alla città di Napoli e al territorio limitrofo.

1.2. Nell’assunto della ricorrente, invero, la nota del commissario straordinario di ATO 1 dell’11 settembre 2014, con la quale si trasmetteva il ridetto parere favorevole VAS della Regione con prescrizioni, avrebbe recato “ con sé una precisa qualificazione ”, quale atto di approvazione “ avente carattere di definitività, della proposta di aggiornamento del piano d’ambito ”.

1.3. Avverso il ridetto parere VAS, espresso con d.d. n. 108/14, e la qualificazione che ne ha dato il commissario dell’ATO 1 con la nota del 12 settembre 2014, insorgeva indi la ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, secondo diversi profili, siccome in appresso compendiati:

- violazione dei limiti dei poteri spettanti al commissario straordinario, per effetto della soppressione delle Autorità di ambito e del regime transitorio di liquidazione disposto dall’art. 2, comma 186- bis l. 191/09, pur tenendo conto del differimento al 31 dicembre 2012, che avrebbe consentito l’espletamento dei soli atti urgenti e indifferibili, ovvero di “ ordinaria amministrazione ” a’ sensi del DPGRC n. 12 del 21 gennaio 2013 con cui esso commissario veniva nominato;

I. difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e del principio di leale cooperazione, atteso che la emanazione di un parere VAS corredato di una congerie di prescrizioni e raccomandazioni, e subordinato “ agli esiti di verifiche ” e dunque “ corredato di una

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