TAR Pescara, sez. I, sentenza 2010-02-15, n. 201000114

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2010-02-15, n. 201000114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201000114
Data del deposito : 15 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00248/2005 REG.RIC.

N. 00114/2010 REG.SEN.

N. 00248/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale =248= del =2005=, proposto da D G R, rappresentata e difesa dagli avv. F C e V D B, con domicilio eletto presso V D B in Pescara, via Venezia, 25;

contro

MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, l’ Amm.ne Autonoma dei Monopoli dello Stato - Ispettorato comp.le Pescara, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato - L'Aquila;

nei confronti di

Di G A, rappresentata e difesa dagli avv. Mirko D'Alicandro e G Milia, con domicilio eletto in Pescara, p.zza Alessandrini, 14;

per l'annullamento

del PROVV.TO N.5995/VAL DEL 09.06.2005 - AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO RIVENDITA MONOPOLI.


Visto il ricorso con i relativi allegati, gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Amm.ne autonoma dei Monopoli dello Stato -Ispettorato comp.le di Pescara e di Di G A, le memorie difensive e

gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il cons. D N e uditi per le parti i difensori specificati nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’impugnativa è relativa all’autorizzazione rilasciata a Di Giacinto Antonietta per il trasferimento della propria rivendita di generi di monopolio di Silvi (n.4), in altro locale vicino a quello della ricorrente (n.5), giustificato dalla risoluzione contrattuale dell’affitto in essere.

Esso sarebbe stato concesso nonostante le esigenze della frazione di provenienza (S. Silvestro) e la saturazione del centro di Silvi marina, utilizzando una frase di stile circa la rispondenza “alle esigenze di servizio”, in violazione delle disposizioni di legge (artt. 8,21,50 L. n. 1293/1957) che equiparano, nel procedimento, il trasferimento alla nuova istituzione, necessitante di istruttoria e motivazione, secondo i canoni di buona amministrazione.

Le difese dell’Amministrazione e della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi