TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-06-15, n. 202101954
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2021
N. 01954/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2020, proposto da
Immobiliare i Portali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza-ingiunzione n. 4 del 7/5/2020 del Responsabile del IV Settore U.T.C., conosciuta in data 7 maggio 2020, a seguito di notifica via pec da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di Giardini Naxos;
nonché
- di tutti gli atti che si possano ritenere presupposti, preparatori, connessi, propedeutici e consequenziali e, in particolare, delle note del 27/02/2018 – prot. 4788 del IV Settore – Gestione Territorio, del 14/06/2018 – prot. 13696, del 25/09/2018 – prot. 21588, del 04/02/2020 – prot. 2704 dell’Ufficio Urbanistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020 e il D.P.C.S. del 28 dicembre 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Salvatore Accolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente esponeva di aver ottenuto la concessione edilizia n. 6/2011, per i lavori di ampliamento di una struttura alberghiera sita in Giardini Naxos, comportante un contributo per oneri di urbanizzazione di € 156.680,73, solo in parte saldato al momento della presentazione del ricorso, con un residuo dovuto pari ad € 98.770,51.
Successivamente aveva effettuato interventi in variante e di manutenzione straordinaria mediante DIA N. 6771 del 19/3/2013 con relazione di asseverazione.
Con nota del 30/12/2013 (protocollo n. 24818 di pari data del Comune di Giardini Naxos) la ricorrente aveva comunicato che i lavori di cui alla predetta concessione edilizia n. 6 del 5/5/2011 e alla predetta DIA N. 6771 del 19/3/2013 erano stati ultimati, salva la realizzazione di modeste opere di finitura.
Infine riferiva si aver presentato la Segnalazione Spontanea di inizio attività in sanatoria, ai sensi dell’art. 37, comma 5°, D.P.R. 6/6/2001, n. 380, del 22/5/2014, protocollata al N. 11873.
Con nota del 18/03/2015 - prot. n° 4964 del 19/03/2015 la ricorrente aveva quindi trasmesso all'Ufficio Tecnico del Comune di Giardini Naxos la richiesta di congruità delle somme da versare per i lavori di cui alla Concessione Edilizia e alla DIA in variante, allegando relativa scheda di calcolo ed elaborati grafici.
Affermava di non aver tuttavia ricevuto alcuna risposta compiuta, fino all’emissione della nota del 25/9/2018 n. 21588 con cui l’Ufficio Urbanistica del Comune di Giardini Naxos aveva chiesto il pagamento di € 430.642,87, per oneri concessori e sanzioni, di cui € 131.694,02 per la concessione edilizia N. 6/2011 ed € 298.948,85 per la DIA prot. 6771 del 19/03/2013 e la DIA in sanatoria prot. 11873 del 22/05/2014.
Riferiva di aver prontamente contestato la determinazione di tali somme e di aver richiesto, in ogni caso, stante le proprie difficoltà finanziarie, una dilazione di pagamento in dieci anni, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro, fino all’emanazione della nota del 4/2/2020, prot. gen. n. 2704, con cui l'Ufficio Urbanistica del Comune di Giardini Naxos le aveva chiesto il pagamento della somma complessiva di € 347.237,70.
Seconda la ricorrente, tuttavia, anche dopo l’emanazione di tale nota erano rimaste insolute e inesitate le contestazioni già proposte con la nota del 3/10/2018.
Infine, con pec del 7/5/2020, le era stata comunicata l’ordinanza ingiunzione di pari data, in epigrafe indicata, emessa dal responsabile dell’UTC- IV Settore – Gestione Territorio.
Tutto ciò premesso in fatto, affermava l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione impugnata per i seguenti motivi in diritto.
1) Violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 7 e 8, comma 2, lettera c-bis), L. 7 agosto 1990, n. 241, per mancato avviso dell’avvio del procedimento e, in ogni caso, per omessa indicazione, nell’avviso dell'avvio del procedimento, del termine di conclusione e dei rimedi esperibili per l’inerzia dell’amministrazione.
Lamentava, in proposito, che l’Amministrazione avesse fatto trascorrere quasi tre anni senza dare alcun riscontro alla richiesta di congruità degli oneri concessori rivoltale con la nota del 18/3/2015, prot. 4964 del 19/3/2015, limitandosi, con le note del 27/2/2018 e del 14/6/2018 “ a formulare oscure minacce e perentorie richieste di pagamenti non determinati, facendo riferimento ad una convenzione non meglio identificata ”.
Pur avendo la stessa ricorrente contestato la stessa ammissibilità del procedimento e la correttezza dei conteggi degli oneri e delle sanzioni e sollecitato la risposta a tali rilievi, il Comune si era limitato, in un primo momento, a richiedere solo il pagamento degli oneri concessori maggiorati delle sanzioni a scalare previste dall’art. 42, D.P.R. 380/2001 poi, con la pec del 4/2/2020, aveva comunicato di aver avviato il procedimento per la riscossione degli oneri concessori, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, della L.R. 10/1991, L.R. 120/2010, L.R. 5/2011, quantificando l’importo da riscuotere in € 347.237,70.
Con l’ordinanza ingiunzione impugnata del 7/5/2020, oggetto di impugnazione, l’importo ingiunto, senza alcun riferimento alle comunicazioni in precedenza intercorse, era risultato ancora diverso, e pari ad € 369.455,47.
Poiché la pec del 4/2/2020 non era stata menzionata nell’ordinanza ingiunzione impugnata, il detto provvedimento sarebbe stato emesso in assenza di avviso di avvio del procedimento.
In ogni caso, nella stessa comunicazione del 4/2/2020, l’Amministrazione non aveva indicato i termini per la conclusione del detto procedimento, né i rimedi esperibili dalla parte in caso di inerzia dell’Amministrazione.
La mancanza totale della comunicazione di avvio del procedimento o la sua carenza avrebbe travolto, di per sé, l’ordinanza ingiunzione impugnata, di cui chiedeva, pertanto, l’annullamento.
2) Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241: omessa motivazione.
Il