TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-07-16, n. 201900384

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-07-16, n. 201900384
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900384
Data del deposito : 16 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2019

N. 00384/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00484/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2017, proposto dai sig.ri A D M, M C, M C, Pio D'Amico, Vincenzo D'Amico, F F D R, V F, R G, A M, G M, rappresentati e difesi dagli avvocati C M, G B, che agiscono anche in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F D P in Perugia, via Mario Angeloni, 43/A;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex leg e in Perugia, via degli Offici, 14;

per il reclamo

avverso l’inadempimento del commissario ad acta nel ricorso per ottemperanza n.r.g. 484/2017, avente ad oggetto il giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1103/14.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114, comma 6, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con reclamo proposto ex art. 114 comma 6, cod. proc. amm. gli odierni ricorrenti lamentano l’inadempimento del commissario ad acta nominato con sentenza n. 405 del 2018 nella persona del Dirigente del Ministero soccombente individuato dal Ministro in conformità di quanto disposto dall’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001 e s.m. con la quale l’adito Tribunale Amministrativo ha ordinato al Ministero dell’Economia e Finanze (e per esso, in via sostituiva, al commissario) di conformarsi al giudicato derivante dal decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1103/14 del 3 luglio 2014 di riparazione del danno da ritardo giudiziario ( ex lege n. 89 del 2001), nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

2. Al suddetto commissario ad acta in virtù della citata sentenza è stato ordinato, in ipotesi di ulteriore inadempimento del Ministero, di provvedere ad istanza di parte in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni.

3. Malgrado la scadenza dei suddetti termini né l’amministrazione né il commissario ad acta hanno ad oggi provveduto a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute.

4. La difesa dei ricorrenti, pertanto, chiede che venga dato atto del comportamento omissivo ed inadempiente dell’amministrazione e del commissario ad acta designato, con adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario per una rapida definizione del giudizio.

5. L’Amministrazione intimata non ha controdedotto. Alla camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 la causa è passata in decisione.

6. Tanto premesso il reclamo appare fondato e va accolto, rinnovando nuovamente al commissario l’ordine di effettuare immediatamente tutti gli adempimenti demandati con la sentenza n. 405 del 2018.

7. Va altresì disposta la segnalazione degli atti di causa alla competente Procura della Repubblica ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, costituendo il ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza fatto in ipotesi idoneo ad integrare in capo allo stesso commissario ad acta gli estremi, rispettivamente, della responsabilità penale (per i reati di cui agli artt. 328 comma 1, e 650 c.p.) e amministrativo - contabile per danno erariale pari alla maturazione degli interessi sulle somme dovute nonché alle stesse maggiori spese legali poste ulteriormente a carico dell’amministrazione di appartenenza.

8. La presente sentenza deve quindi essere comunicata, oltre che al Ministero dell’Economia e Finanze e allo stesso commissario ad acta, alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio, per le valutazioni di competenza.

9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei difensori antistatari nella misura di cui in dispositivo.

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