TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-21, n. 202103127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-21, n. 202103127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103127
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2021

N. 03127/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00499/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2021, proposto da
Associazione La Meta Onlus, rappresentata e difesa dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lentini, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza n. 339/2020, pubblicata il 16 settembre 2020, con cui il Tribunale Civile di Siracusa ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 855/2017, con cui era stato ingiunto al Comune di Lentini di pagare alla ricorrente la somma di € 34.054,96, oltre interessi di mora e spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.305,00 per onorari ed € 286,00 per spese e accessori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’associazione ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 339/2020, pubblicata in data 16 settembre 2020, con cui il Tribunale Civile di Siracusa ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 855/2017, con cui era stato ingiunto al Comune di Lentini di corrispondere alla ricorrente l’importo di € 34.054,96, oltre interessi di mora e spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.305,00 per onorari ed € 286,00 per spese e accessori.

Con ordinanza istruttoria n. 2456/2021 in data 26 luglio 2021 il Tribunale ha rappresentato, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., che non vi era prova del passaggio in giudicato della menzionata sentenza n. 339/2020, nonché della previa notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione nella sede legale.

Con atto depositato in data 18 ottobre 2021 il ricorrente ha chiesto un rinvio della decisione, rappresentando e documentando quanto segue: a) era stata richiesta al Tribunale di Siracusa l’apposizione della formula esecutiva sulla decisione di cui era stata chiesta l’ottemperanza;
b) il Tribunale di Siracusa, tuttavia, non aveva ancora provveduto al riguardo.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva che la richiesta di rinvio non può essere accolta, in quanto: a) l’art. 73, primo comma-bis, c.p.a., introdotto dal decreto legge n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, stabilisce che il rinvio della decisione può essere disposto solo in “casi eccezionali”;
b) allorquando sia proposto ricorso in ottemperanza la parte interessata è tenuta a curare tutti gli adempimenti necessari per l’accoglimento del gravame;
c) la circostanza che tali adempimenti non siano stati curati non integra, ovviamente, l’ipotesi del “caso eccezionale” cui si riferisce il citato art. 73, primo comma, c.p.a.;
d) avuto riguardo alla previsione introdotta dal legislatore, non risulta più possibile disporre il rinvio della decisione allorquando gli adempimenti menzionati non siano stati debitamente curati;
e) la richiesta della formula esecutiva, d'altronde, è intervenuta solo in data 25 settembre 2021, alle ore 19:03, mentre l’ordinanza collegiale n. 2456/2021 in data 26 luglio 2021 è stata comunicata in data 26 luglio 2021 (con rinvio della decisione alla data odierna), sicché deve anche osservarsi che l’interessato non ha curato il relativo adempimento in modo tempestivo.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, in quanto, come già è stato indicato, anche a prescindere dal difetto di prova in ordine al passaggio in giudicato della decisione di cui è stata chiesta l’esecuzione, la parte ricorrente non ha dimostrato di aver previamente notificato la sentenza in forma esecutiva al Comune di Lentini nella propria sede legale, come prescritto dall’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Nulla deve disporsi quanto alle spese, poiché l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

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