TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-12-11, n. 202318554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-12-11, n. 202318554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318554
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 18554/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02111/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 7 novembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 13 marzo 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a suo carico


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 7 novembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 13 marzo 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a suo carico una notizia di reato per violazione dell’art. 186, comma 2, del Codice della Strada (guida in stato di ubriachezza), segnalata dalla stazione CC di Castelnuovo Bocca d’Adda ( PC) in data -OMISSIS-, a seguito della quale veniva emesso decreto penale di condanna dal G.I.P. di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Avverso il provvedimento impugnato si deducono i vizi di violazione di legge in relazione a quanto sancito dall’art. 6 della legge n. 91/1992 e dagli artt. 3, 10 me 10 bis della legge n. 241/1990, nonché di eccesso di potere per carenza d’istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti , non rientrando l’illecito penale a carico del ricorrente tra i precedenti ostativi alla concessione della cittadinanza di cui all’art. 6, lett. a) e b), della legge n. 91/1992, trattandosi di una mera contravvenzione e non di delitto.

Si sostiene inoltre che non sussisterebbe a carico del ricorrente alcun decreto penale di condanna per il suddetto reato.

Due giorni prima dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, fissata alla data del 30 giugno 2023, il Ministero dell’Interno ha depositato una nota con la quale è stata comunicata la riapertura dell’istruttoria “sulla posizione dell’odierno ricorrente, che è in corso di lavorazione, in attesa di ulteriori elementi, alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso” .

Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Collegio ha quindi disposto il rinvio della causa all’udienza di smaltimento del giorno 17 novembre 2023, celebrata la quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da richiesta di parte ricorrente, non avendo l’Amministrazione rappresentato alcunché in ordine al prospettato riesame della pratica di cittadinanza, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dalla precedente udienza di rinvio.

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza in materia di concessione della cittadinanza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis , n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che

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