TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-02-08, n. 202100373

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-02-08, n. 202100373
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100373
Data del deposito : 8 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2021

N. 00373/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01599/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di NI (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2018, proposto da UA PP, rappresentato e difeso dall'avvocato PP Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Incentivi Imprese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Rosolini (n.q. di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Denominato “Eloro-Vendicari), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- Europrogetti e Finanza S.r.l. in Liquidazione (Già Europrogetti e Finanza S.p.A. in Liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l’annullamento:

- del decreto prot. N. 0242306 del 3 luglio 2018, comunicato via P.E.C. il medesimo giorno, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rideterminato l’importo ammesso a contributo in € 893.450,02 disponendo il recupero della somma di € 24.012,39 in ragione della differenza con le somme già erogate a titolo di anticipazione;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale;

nonché per l’accertamento del corretto ammontare del rateo finale spettante a titoli di contributo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare n. 713/2018;

Viste le ordinanze collegiali nn. 1182/2019, 2538/2020, 450/2020 e 1363/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente rappresenta di avere ottenuto, in conformità alle previsioni del Patto Territoriale “Eloro Vendicari” concluso ai sensi dell’art. 2, c. 203, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (pubb. in G.U. 28 dicembre 1996 n.303, S.O.) ed approvato con D.M. 9 ottobre 2001 n.2576, un’agevolazione in conto capitale per la realizzazione di un impianto produttivo destinato alla oleificazione, all’imbottigliamento e alla commercializzazione di olio extravergine di oliva DOP (originariamente in Contrada Pinetti/Cozzi, Comune di Pachino, poi) in Contrada Sichilli, Comune di Noto, con assegnazione, a titolo provvisorio, della somma di € 1.008.252,98 a fronte di un programma di investimenti complessivamente ammontante ad € 1.344.337,31.

Una volta ultimati i lavori, la Europrogetti & Finanza S.p.A. in liquidazione, ed ossia la società incaricata di procedere alle verifiche di conformità delle opere finanziate, verificava la regolarità dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente, formulando taluni rilievi critici per le seguenti ragioni: “ per quanto riguarda la realizzazione del primo piano, è stata considerata non ammissibile la parte destinata a degustazione e accoglienza clienti. Inoltre, dal momento che è stata considerata ammissibile come uffici solo la superficie di mq 25 per una postazione per il titolare (non è prevista l’assunzione di alcun impiegato neanche per l’anno a regime) sono stati detratti dagli importi ammissibile mq 488 di uffici in esubero corrispondenti al 26% della superficie totale, con una riduzione complessiva di Euro 179.422,80, riduzione applicata a tutte le fatture rendicontate nel capitolo Opere Murarie ”. La Commissione ministeriale incaricata, a sua volta così si esprimeva: “ la Commissione propone di stralciare l’importo di Euro 23.666,67 relativi alle fatture 8-9-12-15/2004 di ID srl – oggetto di sequestro come già detto in premessa – ed Euro 3.833,33 relativi alla fattura 19/2003 di RO TO non esibite in originale dal titolare dell’azienda, pervenendo ad una spesa di Euro 650.281,13. Inoltre, analogamente a quanto proposto dalla Banca concessionaria, propone di stralciare per le stesse motivazioni addotte dalla Banca, la stessa superficie del primo piano di mq 488, pari al 26% circa della superficie totale dell’oleificio per un importo corrispondente ad Euro 169.073,09 (26% di Euro 650.281,13) ”. In seguito, sia la Europrogetti & Finanza S.p.A. in liquidazione, sia la Commissione ministeriale incaricata provvedevano a stralciare ulteriori voci: 1) Euro 40.800,00 per spese di progettazione; 2) Euro 23.666,67 ed Euro 3.833,33 inerenti a fatture (n. 8-9-12,15/2004 ditta Sidia e n. 19/2003 ditta RO) relative ai lavori di scavo in quanto, pur correttamente allibrate dal ricorrente, non erano state esposte in originale. Instauratosi il contraddittorio, il ricorrente presentava delle controdeduzioni. All’esito dell’istruttoria, il Responsabile concludeva il procedimento rideterminando il valore complessivo del programma di investimento (originariamente di € 1.344.337,31) in € 1.191.266,69 e, conseguentemente, riducendo il valore del contributo ammesso (pari al 75%) da € 1.008.252,98 ad € 893.450,02. E poiché al ricorrente era stato erogato, a titolo provvisorio, un contributo pari ad € 907.427,68, il responsabile quantificava in € 13.977,66 la somma dovuta a titolo di ripetizione d’indebito.

Al ricorrente veniva contestata dal MISE l’irregolarità della documentazione attestante l’investimento del contributo concessogli per il finanziamento delle opere realizzate, diminuendo il finanziamento e disponendo, altresì, la restituzione della somma eccedente l’ammontare dell’importo del contributo quantificato, ossia € 13.977,66, oltre interessi, pari ad € 7.380,94, e spese di istruttoria per € 2.653,79, per un totale di € 24.012,39.

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava il predetto provvedimento di rideterminazione del contributo e di ripetizione del presunto indebito, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per i seguenti motivi: 1) Violazione art. 18 bis DL 29/11/2008, n. 185 – Violazione art. 12 comma 4 del D.L 320/2000 – Intervenuta prescrizione dei ratei di interesse applicati – Violazione art. 21 nonies della L. 241/90 – Violazione art. 97 Cost. e principi di buon andamento dell’azione amministrativa e principio del legittimo affidamento – perché l’eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante non avrebbe potuto implicare il recupero degli importi già erogati e regolarmente rendicontati, ed, in subordine, perché i pretesi interessi non sarebbero più esigibili per maturata prescrizione; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria – erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti e delle evidenze documentali – illogicità e non proporzionalità dei criteri di calcolo adottati – difetto assoluto di motivazione – violazione art. 3 L. 241/1990 - violazione Art. 7, lett. a) e c), D.l. 320/2000 – violazione art. 29 del DL n. 83/2012 – violazione Circolare 900315 del 14-7- 2000 all’allegato 7, lettera e) e v) – Violazione art. 4, lett. e) del DM 527/1995 – violazione D.M. del 27-7-2012 – violazione art. 21 nonies della L. 241/90 – violazione art. 97 Cost. e principi di buon andamento dell’azione amministrativa e principio del legittimo affidamento – perché 2.1) l’Amministrazione avrebbe erroneamente valutato la documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente, avendo, infatti, imputato, senza alcuna puntuale motivazione o adeguata istruttoria, al

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