TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-10-29, n. 202403005
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2024
N. 03005/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2022, proposto dalla società Lindam s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C ed A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana (Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento), in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento prot. n. 2726 dell’1 marzo 2022;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente società ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'amministrazione regionale ha denegato l'istanza di autorizzazione paesaggistica dalla prima richiesta per modificare un impianto di telecomunicazioni, sito nel Comune di Agrigento, località Rupe Atenea - via Minerva (foglio n. 150, p.lla n. 372).
1.1. L'amministrazione regionale ha motivato il diniego sulla scorta delle seguenti ragioni:
(i) la sommatoria delle superfici delle antenne supererebbe quanto previsto dalla circolare n. 4 del 26 febbraio 2015 dell'intimato Assessorato, con la conseguenza che sarebbe necessaria l'autorizzazione paesaggistica;
(ii) non potrebbe trovare applicazione l'istituto del silenzio-assenso in materia paesaggistica, invocato dalla ricorrente società, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 22 luglio 2021, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 8, c. 6, l.r. n. 5/2019.
Ciò posto, l’amministrazione regionale ha onerato il Comune intimato di intervenire per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, precisando che – a seguito di tale rimessione in pristino – la ricorrente società avrebbe potuto “ integrare ” la propria istanza con una corposa serie di documenti, ivi inclusa – si anticipa sin d’ora – una “ relazione paesaggistica ”.
1.2. Parte ricorrente ha articolato due motivi di ricorso, così rubricati:
(i) " Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge Regionale Siciliana 5/2019 e dell’All. B alla stessa legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi che regolano l’azione amministrativa. Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del giusto procedimento ".
(ii) " Violazione e falsa applicazione dell’art.8, comma 6, della L. Regionale Siciliana 5/2019. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del giusto procedimento ".
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente ha contestato:
(i) il richiamo alla vista circolare 4/2015, in quanto riguarderebbe gli impianti di comunicazione elettronica non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, laddove la ricorrente società ha ritenuto l'impianto in questione comunque soggetto a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, tanto che l'istanza ha fatto espressamente riferimento alla voce B.38 del d.P.R. n. 31/2017, recepito in Sicilia dalla l.r. n. 5/2019. Tale erroneo richiamo si sarebbe poi riverberato nel - parimenti errato - riferimento tecnico alla misura degli impianti, che non sarebbe quella di cui alla vista circolare, ma quella indicata dalla vista voce B.38;
(ii) l'amministrazione regionale avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui sarebbero sussistenti i presupposti per il procedimento autorizzatorio semplificato;
(iii) ciò avrebbe poi determinato l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui ha chiesto un'integrazione documentale non dovuta, posto che la documentazione allegata all'istanza sarebbe quella prescritta per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha sostenuto che sull'istanza in questione si sarebbe comunque formato il silenzio-assenso. Esso, in particolare, si sarebbe formato il 23 aprile 2021, ben prima della pubblicazione della sentenza n. 160 del 22 luglio 2021 della Corte costituzionale, richiamata nell'impugnato provvedimento.
1.3. La società ricorrente ha quindi chiesto di annullare l'impugnato provvedimento, con vittoria delle spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio solo l'amministrazione regionale, con atto di mera forma.
3. Parte ricorrente, con memoria del 25 luglio 2024, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. La resistente amministrazione, con memoria del 26 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo - in coerenza con quanto affermato nell’impugnato provvedimento – che la stessa Corte Costituzionale, con la vista sentenza n. 160/2021, avrebbe chiarito come l'istituto del silenzio assenso in materia paesaggistica non troverebbe applicazione nella Regione Siciliana, avuto presente il disposto dell'art. 7, c. 1, l.r. n. 5/2011.
5. Parte ricorrente ha quindi replicato alle difese dell'amministrazione, ribadendo le proprie ragioni e istanze.
6. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’odierno ricorso verte sul provvedimento con il quale l’amministrazione regionale ha denegato l’istanza di parte ricorrente, volta a ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata per la modifica di un impianto di telecomunicazioni.
2. Le questioni sollevate dalla ricorrente società con i due motivi di ricorso possono essere trattate congiuntamente, posto che il silenzio-assenso di cui all’art. 8, c. 6, l.r. n. 5/2019, si formava (prima che la norma fosse dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 160/2021 della Corte costituzionale) con precipuo riguardo all’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Dunque, ove mancassero i presupposti di quest’ultima, non potrebbe mai dirsi correttamente perfezionata la fattispecie di semplificazione provvedimentale in questione.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.
3.1. Anzitutto, va chiarito qual è la fattispecie su cui si è pronunciata la sentenza n. 160/2021 della Corte costituzionale e ciò che ha ivi affermato la Consulta, evitando ogni indebita sovrapposizione tra il suddetto arresto (che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, c. 6, l.r. n. 5/2019) e la differente sentenza n. 155/2021 della medesima Corte (che ha invece dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all’art. 46, c. 2, l.r. n. 17/2004).
Detto chiarimento si rende necessario in quanto l’amministrazione regionale, tanto con il provvedimento impugnato, quanto con le proprie difese, ha erroneamente invocato i principi affermati dalla Corte costituzionale con la