TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-11, n. 202400231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-09-11, n. 202400231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400231
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00231/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00120/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2022, proposto da
P S, rappresentato e difeso dall'Avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., Direzione Provinciale di Pavia, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente i 6 scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del Decreto-legge n. 387/1987 e all’art. 21 della Legge n. 232/1990;

……………… per l’accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del Decreto-legge n. 387/1987 e all’art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, signor Sasso Piero, militare dell’Arma dei Carabinieri congedato a domanda dal giorno 1 gennaio 2017, agisce nei confronti dell’I.N.P.S. per l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici di cui all’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n. 472.

Rappresenta, infatti, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla normativa citata, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda ai sensi dell’art. 6 bis , comma 2, del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387.

Espone di essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’applicazione della maggiorazione dei sei scatti stipendiali sul trattamento di fine servizio, in quanto al momento del congedo aveva un’età anagrafica di 55 anni e un’anzianità di servizio pari a 37 anni e di aver proposto all’Ente previdenziale richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio, senza ottenere alcuna risposta.

Con un unico motivo di ricorso, sostiene l’erroneità della determinazione dell’Istituto previdenziale, che non avrebbe ritenuto applicabile l’art. 6 bis del Decreto Legge 21 settembre 1987 n. 387 in ragione della cessazione dal servizio a domanda.

Indica, poi, la normativa applicabile al caso di specie e cita precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto il diritto al beneficio dei c.d. sei scatti stipendiali anche alle ipotesi di cessazione a domanda, chiedendo infine l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Amministrazione al ricalcolo di quest’ultimo e al pagamento delle differenze maturate con interessi e rivalutazione monetaria.

Non si è costituito in giudizio l’I.N.P.S.

Con istanza depositata in data 23 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito « per la declaratoria di incompetenza territoriale del suindicato ricorso, ai fini della riassunzione dello stesso innanzi al competente T.A.R. per la Lombardia - Milano », rilevando « l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. di Parma, atteso che l’ultima sede di servizio del ricorrente è stata in provincia di Pavia, come si evince anche dalla Direzione Provinciale Inps di Pavia che ha redatto il prospetto di liquidazione del TFS già agli atti, con la conseguenza che il T.A.R. territorialmente competente è quello di Milano ».

Con ordinanza collegiale n. 3 del giorno 11 gennaio 2024, questo Tribunale ha dichiarato infondata la questione di incompetenza territoriale sollevata dallo stesso ricorrente e ha rinviato per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 24 luglio 2024.

Alla pubblica udienza del giorno 24 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel merito il ricorso è fondato, per le ragioni già sostenute dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie sovrapponibili alla presente, che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 18 dicembre 2023 n. 10938;
Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831;
Consiglio di Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762).

In particolare, con la sentenza 20 marzo 2023 n. 2831, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha ricostruito le coordinate storico-giuridiche dell’istituto, precisando che « Con l’art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9 bis l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”). Ai sensi dell’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 536/1971, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987. Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987 che limitava l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da questo Cons. di Stato (

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