TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2011-12-01, n. 201101775

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2011-12-01, n. 201101775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101775
Data del deposito : 1 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03015/2011 REG.RIC.

N. 01775/2011 REG.PROV.CAU.

N. 03015/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2011, proposto da:


Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante - A.P.E.C.A., Artasia di Wasuwaraporn Siriporn, Zunil di Menghi Stefania, rappresentati e difesi dagli avv.ti G M e S P, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via G. Leopardi, 14


contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M R S, R M e M S, domiciliato in Milano, Via Andreani 10

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta comunale n. 2275/11 del 7.10.2011, con la quale sono state approvate le modalità di svolgimento dei cosiddetti mercatini natalizi;
dell'avviso del 18.10.11 del Direttore di Settore - Zona 3 del Comune di Milano;
della nota a firma del Direttore della Direzione del Settore Sportello Unico per l'Edilizia, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e del Responsabile del Servizio Occupazioni suolo e sottostuolo pubblico del 26.10.2011;
del bando pubblico per la costituzione dell'elenco dei partecipanti alla manifestazione "Mercatino di Natale in centro - anno 2011" in data 31.10.2011;
della deliberazione della Giunta comunale n. 1903 del 2.8.2011;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto:

che nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba essere attribuita la prevalenza a quello pubblico allo svolgimento delle manifestazioni natalizie oggetto del ricorso, cui peraltro la categoria dei commercianti non è stata esclusa;

che quanto al fumus pare nella specie dubbia l’applicabilità della L.r. n. 6/2010, per le motivazioni già espresse nel decreto presidenziale;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi