TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2011-12-01, n. 201101775
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N. 01775/2011 REG.PROV.CAU.
N. 03015/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2011, proposto da:
Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante - A.P.E.C.A., Artasia di Wasuwaraporn Siriporn, Zunil di Menghi Stefania, rappresentati e difesi dagli avv.ti G M e S P, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via G. Leopardi, 14
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti M R S, R M e M S, domiciliato in Milano, Via Andreani 10
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della Giunta comunale n. 2275/11 del 7.10.2011, con la quale sono state approvate le modalità di svolgimento dei cosiddetti mercatini natalizi;dell'avviso del 18.10.11 del Direttore di Settore - Zona 3 del Comune di Milano;della nota a firma del Direttore della Direzione del Settore Sportello Unico per l'Edilizia, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e del Responsabile del Servizio Occupazioni suolo e sottostuolo pubblico del 26.10.2011;del bando pubblico per la costituzione dell'elenco dei partecipanti alla manifestazione "Mercatino di Natale in centro - anno 2011" in data 31.10.2011;della deliberazione della Giunta comunale n. 1903 del 2.8.2011;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto:
che nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba essere attribuita la prevalenza a quello pubblico allo svolgimento delle manifestazioni natalizie oggetto del ricorso, cui peraltro la categoria dei commercianti non è stata esclusa;
che quanto al fumus pare nella specie dubbia l’applicabilità della L.r. n. 6/2010, per le motivazioni già espresse nel decreto presidenziale;