TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-23, n. 201701166
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Pubblicato il 23/01/2017
N. 01166/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02662/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Forge Monchieri Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati M V L R C.F. LRSMVT80B46D086J, F B C.F. BCCFPP77M16E625S, con domicilio eletto presso Studio Legale Allen &Overy in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 284;
contro
Comitato Nazionale Gestione Direttiva 2003/87/Ce e Supporto Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Soc Cofely Italia Spa non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 29/2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto avente ad oggetto "Notifica alla Commissione Europea della Tabella nazionale d’allocazione ai sensi dell'art. 51 del Regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell'art. 10 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e dell’art. 10 paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE", recante l'elenco degli impianti esistenti e il quantitativo annuo totale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai relativi gestori, per il periodo 2013/2020;
per quanto occorrer possa,
- della Decisione della Commissione Europea 2013/448/UE;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso;
-quanto ai I motivi aggiunti, per l’annullamento
- della deliberazione n. 10/2014 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2013”;
di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso;
-quanto ai II motivi aggiunti, per l’annullamento
- della deliberazione n. 16/2014 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2014”;
di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso;
-quanto ai III motivi aggiunti:
della deliberazione n. 11/2015 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2015”;
di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato Nazionale Gestione Direttiva 2003/87/Ce e Supporto Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione depositata in data 12 novembre 2016, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2017 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
- si sono costituiti il Comitato Nazionale per la Gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il Supporto nella Gestione delle Attività di Progetto del Protocollo di Kyoto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, i quali – nel prosieguo – si sono astenuti dal produrre memorie e/o documenti;
- con atto depositato in data 12 novembre 2016 la ricorrente – dopo aver rappresentato che, “nelle more del presente giudizio e con riferimento ad un giudizio analogo, codesto ecc.mo Tribunale ha trasmesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un’istanza di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità della Decisione della Commissione Europea 2013/448/UE con la normativa comunitaria, in particolare con la Direttiva 2003/87/CE”, e che, con sentenza depositata il 28 aprile 2016, “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato incompatibile il sistema di assegnazione delineato dalla Commissione rispetto alle prescrizioni contenute nella Direttiva” in esame e ha, dunque, “ordinato alla Commissione di rideterminarsi sul punto” – ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della causa e, pertanto, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile;
Ritenuto che, tutto ciò premesso, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c. pr. amm.;
Ritenuto, in ultimo, che – tenuto conto delle peculiarità e della complessità della questione – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;