TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-01-11, n. 201600239
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N. 00239/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10072/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10072 del 2014, proposto da:
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - Cosilam, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. S A, con domicilio eletto presso S A in Roma, Via C. Menotti, 24;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso per legge dagli avv. T C, F F, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Frosinone, in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv. A C, M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
per l'annullamento
della nota in data 9 maggio 2014 di rigetto della richiesta di trasferimento dal consorzio A.S.I. di Frosinone al consorzio per lo S.I. del Lazio meridionale delle infrastrutture di competenza funzionale del consorzio ricorrente;
della Relazione in data 14 marzo 2007 della Commissione incaricata dalla Regione di esaminare la questione del trasferimento;
di tutti gli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Consorzio Per L'Area di Sviluppo Industriale di Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il Cons. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il Consorzio ricorrente impugna gli atti meglio specificati in epigrafe chiedendone l’annullamento in quanto illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Premette in fatto:
-la Regione, nell’esercizio dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 13/1997, modificata dalla l.r. n. 24/2003, ha disciplinato l’assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, istituendo, con decreto del Presidente della Regione del 20.11.2003, il consorzio Co.S.I.La.M. che si è, quindi, aggiunto al preesistente Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone, istituito con D.P.R. n. 1526/1963.
-il decreto regionale, mutando l’assetto territoriale del primo Consorzio, ha determinato imprescindibili effetti giuridici in ordine alla titolarità dei beni infrastrutturali che facevano capo al Consorzio A.S.I. di Frosinone, senza tuttavia prevedere alcun trasferimento di detti beni dal primo Consorzio a quello di successiva istituzione;
-dalla illustrata situazione è scaturito un confronto tra i due Consorzi in ordine alla proprietà dei beni infrastrutturali insistenti sul territorio del Lazio meridionale che ha portato alla diffida formulata dall’odierno ricorrente alla Regione Lazio affinchè procedesse al trasferimento di beni e attrezzature dal Consorzio A.S.I. di Frosinone al Co.S.I.La.M.
-la Regione ha riscontrato negativamente tale diffida, affermando di non essere mai stata proprietaria di beni ed attrezzature infrastrutturali, i quali sono entrati automaticamente e direttamente nella titolarità dell’istituendo consorzio.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che in via preliminare ha eccepito:
-il difetto di giurisdizione del giudice adito trattandosi di una questione relativa all’accertamento della proprietà di beni che non sono di proprietà della Regione medesima;
-l’irricevibilità del ricorso per tardività poiché risulta impugnata la Relazione conclusiva dei lavori svolti dalla Commissione del 14.3.2007 di cui il Consorzio ricorrente era a conoscenza sin dal 20.3.2007, come risulta dal timbro presente sulla copia depositata in giudizio;
-l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’annullamento della nota del 9.5.2014 poiché l’ipotetico accoglimento del ricorso non comporterebbe comunque l’obbligo per la Regione di provvedere nel senso richiesto dal ricorrente.
La Regione, infine, contesta la fondatezza delle censure chiedendo il rigetto del gravame.
Si è costituito in giudizio il Consorzio A.S.I. di Frosinone che ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irricevibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti, e, nel merito, l’infondatezza dei motivi, concludendo per il suo rigetto.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio esamina preliminarmente l’accezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Regione e dal Consorzio A.S.I.
L’eccezione è fondata e merita, quindi, di essere accolta.
Da quanto esposto, pur volendo prescindere dal fatto che l’annullamento dell’atto impugnato non comporterebbe l’attribuzione del bene della vita richiesto, dal momento che la Regione afferma di non essere proprietaria dei beni richiesti e, quindi, di non poterne disporre, va rilevato che la questione verte sulla proprietà dei beni infrastrutturali insistenti sul territorio laziale di competenza dei due consorzi e, pertanto, la giurisdizione compete al giudice ordinario.
Infatti, qualora la controversia, nella sostanza, non investa vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisca nell'indagine sulla titolarità della proprietà, la causa deve intendersi rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo e, quindi, la controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/04/2014, n. 1758;Cassazione civile, sez. un., 09/09/2013, n. 20596; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21/03/2014, n. 476).
Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.
In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, co. 2, c.p.a. e dall’art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.