TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-07-29, n. 202109068
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2021
N. 09068/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11639/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11639 del 2017, proposto da
R P, rappresentato e difeso dagli avvocati P F e N G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P F in Milano, corso Sempione 9;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A B, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0461790 datato 17.08.2017, emesso dal Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, notificato l’8 settembre 2017 con il quale non è stata riconosciuta l'anzianità di servizio in conformità all'art. 2212-duodecies del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66, per il passaggio in ruolo nonché di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2021 la dott.ssa R P;
L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, comma 3, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 22186 del l’11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Maggiore R P, attualmente appartenente al Ruolo Speciale Esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, chiede l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Dirigenziale in data 17.8.2017 del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con il quale non gli è stata riconosciuta l’anzianità di servizio in conformità all’art. 2212-duodecies del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 per il passaggio in ruolo.
L’odierno esponente rappresenta quanto segue.
1.1 Il P ha un’anzianità di spallina a decorrere dal 26 luglio 2002; il giorno 26 luglio 2004, dopo n. 2 anni di anzianità, passava al grado di Tenente; il giorno 26 luglio 2009, dopo n. 5 anni di anzianità, passava al grado di Capitano; alla data dell’8 settembre 2017, a seguito della notifica del Decreto Dirigenziale in questa sede impugnato, si vedeva riconosciuto il grado di Maggiore a far data dal 26.7.2016, anziché alla data del 26.7.2015.
1.2 La rideterminazione dell’anzianità assoluta operata dall’Amministrazione si palesa erronea e apodittica nonché illegittima, con una irragionevole penalizzazione del ricorrente in ordine alla progressione di carriera e, per il caso specifico, per la promozione al grado di Tenente Colonnello, anche con riferimento al profilo retributivo e contributivo.
1.3 Questi i motivi di illegittimità dedotti dall’odierno esponente:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2212-duodecies e 2247-octies del Decreto Legislativo 15.03.2010, n.66 e dell’art. 12 delle Preleggi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento travisamento.
L’Amministrazione, anziché determinare l’anzianità di servizio del ricorrente sulla base del criterio espresso dall’art. 2212-duodecies, avrebbe assunto a riferimento altra regola, non esplicitata dal provvedimento impugnato, con ciò rendendo oscuro l’iter logico seguito; in particolare, non avrebbe correttamente tenuto conto dei periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella 4 quadro IV, senza ulteriori computi non previsti dalla legge, per il combinato disposto dell’art. 2212-duodecies e dell’art. 2247-octies, del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 (“COM”), in virtù del quale sino a tutto il 2023 i passaggi di grado seguirebbero inderogabilmente seguire il criterio di anzianità.
Ne conseguirebbe una irragionevole penalizzazione del ricorrente consistente nell’illegittima decurtazione dell’anzianità, determinata alla data del 26.07.2016 anziché al 26.07.2015.
Inoltre, stante il chiaro significato delle norme invocate, il provvedimento impugnato avrebbe violato anche l’art. 12 delle Preleggi.
II) Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 241/90. Violazione del corretto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
Il provvedimento gravato violerebbe tutti i principi cardine dell’azione amministrativa