TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2021-04-19, n. 202101248
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 01248/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2021, proposto da
M C, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, PERSOMIL, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
nei confronti
MARIPERS, MARISTAT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 marzo 2021, n. M_DGMIL REG20210098566 02-03-2021, con cui è stata rigetta la sua richiesta congedo straordinario senza assegni formulata in data 14 gennaio 2021 ai sensi dell’art 1506 del decreto legislativo n. 66/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare in data 2 marzo 2021, n. M_DGMIL REG20210098566 02-03-2021, con cui è stata rigetta la sua richiesta congedo straordinario senza assegni formulata in data 14 gennaio 2021 ai sensi dell’art 1506 del decreto legislativo n. 66/2010.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta, in fatto e in diritto, quanto segue: a) l’interessata, in servizio presso COMFORPAT di Augusta e in temporaneo imbarco a bordo delle nave “C. Fulgosi” con la qualifica di Ufficiale Addetto al Servizio Sanitario, Medicina Preventiva, ha vinto una borsa di studio in Medicina di Emergenza-Urgenza presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, con contratto finanziato con risorse statali, b) in data 14 gennaio 2021 la ricorrente ha, quindi, presentato domanda di congedo straordinario senza assegni a far data dal 26 gennaio 2021 e ciò ai sensi dell’art 1506 del decreto legislativo n. 66/2010; c) l’Amministrazione ha respinto l’istanza dell’interessata, osservando che, ai sensi dell’art 40, secondo comma, del decreto legislativo n. 368/1999, i medici della Sanità Militare soggiacciono esclusivamente alla disciplina prevista dall’art 757 del decreto legislativo n. 66/2010; c) il citato art. 757 disciplina, in realtà, un’ipotesi diversa (cioè quella in cui il dipendente pubblico, anche militare, sia beneficiario di una borsa di studio statale fuori dalla quote di riserva); d) l’Amministrazione ha menzionato l’art. 40 del decreto legislativo n. 368/1999, ma al riguardo occorre osservare che la ricorrente, non avendo alcun incarico specifico, non è dotata di professionalità specifiche, né di peculiarità di impiego nell’esercizio della propria attività; e) il provvedimento impugnato, pertanto, non risulta adeguatamente motivato; f) la stessa Circolare M_D GMIL1 II 5 1 04168819 in data 15 novembre 2012 ammette la possibilità per gli ufficiali di chiedere ed ottenere la licenza straordinaria per tutta la durata del corso.
Con memoria in data 11 aprile 2021 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame e ha depositato documentazione relativi ai fatti di causa.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente fondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
L’Amministrazione ha fondato il proprio diniego sui seguenti argomenti: a) l’art. 40, secondo comma, del decreto legislativo n. 368/1999 dispone che il “medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le