TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2023-05-11, n. 202300089
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 11/05/2023
N. 00089/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e G P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G.- Prefettura di Reggio Calabria e Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia ,
- del decreto della Prefettura di Reggio Calabria- Fasc. -OMISSIS-/I^ bis del 17 febbraio 2023, notificato il 22 febbraio 2023;
- del provvedimento di sequestro amministrativo delle armi e munizioni operato in data 23 febbraio 2023 in esecuzione del predetto decreto prefettizio;
- del decreto del Questore di Reggio Calabria del 20 febbraio 2023, notificato il 04 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G - Prefettura di Reggio Calabria e della Questura di Reggio Calabria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le rappresentate esigenze cautelari possano essere allo stato adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;