TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-02-28, n. 202400373

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-02-28, n. 202400373
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400373
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 00373/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00879/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 879 del 2023, proposto dalla Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Occhiobello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del provvedimento del Comune di Occhiobello assunto al prot. n. 12310 del 06.06.2023, con il quale è stata vietata la prosecuzione dei lavori di cui alla segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla ricorrente il 15.02.2023, con ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi;

-del provvedimento di preavviso di diniego emesso dal medesimo Comune in data 18.05.2023;

-dell'art. 6.13, comma 1°, lett. b), delle n.t.o. del piano comunale degli interventi, approvato con d.C.C. n. 20 dell’11.05.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Occhiobello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti Mantovan e Stoppa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la Vodafone Italia s.p.a. (in prosieguo solo Vodafone), che il 15.2.2023 aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) per installare un impianto per telefonia mobile su una infrastruttura preesistente e già in uso ubicata nel Comune di Occhiobello, ha impugnato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività segnalata infine oppostole dal detto Comune, contestando in via subordinata le stesse previsioni delle norme tecniche operative comunali assunte a presupposto del provvedimento inibitorio.

2. L’impugnativa è affidata ai motivi così rubricati “ 1. – Violazione di legge. Violazione degli artt. 45 del D.Lgs. n. 259/2003 (ex art. 87 bis) nonché 2 e 19 della L. n. 241/1990. Carenza di potere;
2. - Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del C.C.E. – Difetto dei presupposti;
3. – Violazione di legge. Violazione dell’art.

6.13 delle norme tecnico operative del piano degli interventi;
4. – Violazione di legge. Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Carenza di motivazione;
5. – Violazione di legge. Violazione degli artt. 3, 4 ed 8 L. n. 36/2001, nonché degli artt. 3 e 4 del d.P.C.M. 8.7.2003. – Invalidità derivata;
6.- Violazione di legge. Violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241. Difetto di istruttoria e di motivazione. – Eccesso di potere per illogicità. – Invalidità derivata”.

In estrema sintesi la ricorrente ha anzitutto dedotto che il divieto di prosecuzione dell’attività sarebbe intervenuto in una situazione di carenza di potere in quanto assunto oltre il termine perentorio di 60 gg. previsto dal comb. disp. degli artt. 45 del D.Lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e 19 della L. n. 241/1990. Inoltre il divieto sarebbe stato imposto in assenza dei suoi presupposti, attesa la sussistenza sia del parere favorevole dell’A.R.P.A.V. che dei requisiti necessari per effettuare l’intervento attraverso una comune s.c.i.a., requisiti che il Comune non avrebbe messo in discussione con il provvedimento impugnato. La stessa normativa urbanistica attuativa non precluderebbe l’opera, limitandosi ad indicare programmaticamente dei criteri localizzativi per le future istallazioni di stazioni radio base per la telefonia mobile, senza vietare la predisposizione di antenne su infrastrutture preesistenti. E in ogni caso il Comune non avrebbe nemmeno spiegato perché l’eventuale contrasto dell’iniziativa rispetto alla normativa urbanistica comunale potrebbe e dovrebbe costituire ragione prevalente di diniego rispetto alle esigenze fatte proprie dalla normativa statale, che viceversa incentiva l’installazione di apparati con tecnologia 4G, senza porre limitazioni legate alla zona urbanistica nella quale vengono previste.

In via del tutto subordinata la Vodafone ha comunque contestato la legittimità dello stesso art. 6.13, comma 1°, lett. b), delle norme tecniche operative (n.t.o.) del piano comunale degli interventi (p.i.), ritenendo che l’interpretazione che ne ha dato l’Amministrazione si ponga in contrasto con la L. n. 36/2001 e con il d.P.C.M. dell’8.7.2003. Nello specifico:

-il potere di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità spetterebbe allo Stato e non alle Autorità Locali;

-le competenze di queste ultime rimarrebbero, di contro, circoscritte in ambiti tipicamente urbanistici;

-non sarebbe dunque consentita ai Comuni l’introduzione né di limiti di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato né di deroghe a questi limiti;

-e cionondimeno il divieto di prosecuzione dell’attività della Vodafone avrebbe un effetto equivalente all’imposizione di un limite di immissione inferiore a quello fissato dal d.P.C.M. dell’8.07.2003, non tenendo nemmeno conto dell’assimilabilità dell’impianto in questione ad un’opera di urbanizzazione primaria.

3. Il Comune di Occhiobello si è costituito in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza. In particolare l’Amministrazione ha rilevato che l’iniziativa della ricorrente consiste nell’istallazione di tre antenne su di una infrastruttura preesistente collocata in zona “B1 altamente edificata ed abitata” (con densità abitativa massima di 3,00 mc/mq.), ponendosi così in contrasto con l’art.

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