TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202300422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300422
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 00422/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00185/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2017, proposto dalla S.C.S. Southern Cargo Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio IL RR in Palermo, via Villareale, 47;



contro

Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento del 31/10/2016, comunicato a mezzo pec del 09

novembre 2016, con il quale l’INPS di Trapani ha respinto le

integrazioni salariali (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) relative al

periodo dal 30/03/2015 al 25/04/2015 per il motivo che: “Il periodo richiesto

supera il limite delle 52 settimane consecutive”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Luca Girardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto, la società S.C.S. Southern Cargo Service ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 31/10/2016, trasmesso il 9/11/2016, con il quale l’INPS di Trapani ha comunicato di respingere le integrazioni salariali (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) relative al periodo dal 30/03/2015 al 25/04/2015 per il motivo che: “Il periodo richiesto supera il limite delle 52 settimane consecutive”.

In fatto la società istante deduce che, con verbale di accordo del 26/02/2015, è stato disposto il collocamento in cassa integrazione di personale della società ricorrente con decorrenza dal 01/03/2015 al 30/05/2015.

La società ricorrente ha presentato la relativa domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per il predetto periodo mentre, con il provvedimento impugnato, l’INPS ha comunicato di respingere la domanda di integrazione salariale per il periodo dal 30/03/2015 al 25/04/2015 per

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