TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2012-02-09, n. 201201281
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N. 01281/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10517/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10517 del 2011, proposto da F M R, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso Daniela Compagno in Roma, via Taranto, 95;
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Federico Pernazza in Roma, via Nizza, 53;
nei confronti di
S B, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di citazione in giudizio ex art. 48 R.D. n. 37/1934, relativo al fascicolo disciplinare procc.61/09-64/09-35/10-53/11, nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Ritenuto che il ricorrente ha rinunciato, con dichiarazione messa a verbale in occasione della pregressa camera di consiglio del 24 gennaio 2012, all’istanza di non assegnazione della causa alla sezione III quater, essendo la composizione della stessa Sezione integralmente mutata rispetto a quella che aveva deciso un precedente gravame;
Considerato che, come ha chiarito il ricorrente con dichiarazione messa a verbale in occasione della pregressa camera di consiglio del 24 gennaio 2012, l’odierno gravame è volto esclusivamente all’annullamento dell’atto di citazione e tutti i motivi sono tesi a dimostrare l’illegittimità del procedimento disciplinare, anche nella fase prodromica, per mancanza di un completo contraddittorio;
Considerato che - come comunicato dal Collegio alle parti e messo a verbale, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., in occasione della pregressa camera di consiglio del 24 gennaio 2012 e ribadito nell’odierna camera di consiglio - il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione;
Considerato che secondo un ormai costante orientamento della Corte di cassazione è ammissibile l’impugnazione immediata dell’atto di inizio del procedimento disciplinare a carico di un avvocato, e ciò alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della relativa disciplina onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento (Cass. civ., S.U., 25 luglio 2011, n. 16174;id. 8 novembre 2010, n. 22624);
Considerato peraltro che l’impugnazione di tale atto di citazione effettuata dal locale Consiglio dell’Ordine deve essere proposta dinanzi al Consiglio Nazionale Forense e non al giudice amministrativo;
Considerato che a tale conclusione in ordine alla competenza a decidere sull’atto di citazione è pervenuto il giudice della giurisdizione (Cass. civ., s.u., 8 novembre 2010, n. 22624 e 15 dicembre 2008, n. 29294) al quale il Collegio si conforma integralmente;
Considerato che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense depositate in atti dal ricorrente (nn. 85 e 87 del 27 giugno 2011 e 97 del 13 luglio 2011) dichiarano l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di citazione non, come ha argomentato il ricorrente, per difetto di competenza quanto, piuttosto, per la non impugnabilità di tale atto, conclusione questa la cui condivisibilità porterebbe questo giudice a dichiarare il ricorso comunque inammissibile, sebbene per una ragione diversa da quella, più garantista, sposata;
Considerato infine che un’attenta lettura delle predette decisioni del Consiglio Nazionale Forense (nn. 85 e 87 del 27 giugno 2011 e 97 del 13 luglio 2011), versate in atti dallo stesso ricorrente a supporto della tesi che competente a decidere il ricorso in esame è il giudice amministrativo, avalla in realtà l’opposta conclusione, da questo Collegio affermata, della competenza dello stesso Consiglio Nazionale Forense il quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso perché proposto contro un atto (l’atto di citazione) endoprocedimentale, conclude affermando che al più si potrebbe “limitare il potere di revisione del C.N.F. sui procedimenti disciplinari al mero controllo di legalità relativo all’esistenza dei presupposti formali per la relativa adozione, escludendosi qualsiasi valutazione di merito”, in tale modo confermando la propria competenza anche a vagliare la legittimità dell’atto di citazione, seppure nelle limitate ipotesi in cui lo stesso, a suo avviso, è immediatamente impugnabile;
Considerato che l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione travolge anche la richiesta di condanna al risarcimento danni e non rende possibile né l’esame dell’istanza istruttoria depositata il 13 gennaio 2012 né i profili in rito sollevati;
Considerato pertanto che il ricorso è inammissibile ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.