TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-12-16, n. 202201459
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Pubblicato il 16/12/2022
N. 01459/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2022, proposto da
Q J, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Pistoia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'esecuzione
dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 14.06.2022 comunicata in pari data, nel procedimento r.g. 14041/2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che nella memoria del 7 dicembre 2022 parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto in sede stragiudiziale l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Firenze oggetto del giudizio di ottemperanza, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese;
Considerato, conseguentemente, che deve essere dato atto della cessazione della materia del contendere, con spese a favore della parte ricorrente, liquidate come da dispositivo;