TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2020-10-15, n. 202010516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2020-10-15, n. 202010516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202010516
Data del deposito : 15 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2020

N. 06731/2020 REG.RIC.

N. 10516/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06731/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6731 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

del verbale a mezzo del quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, ha espresso nei confronti del ricorrente il giudizio di inidoneità all'ammissione all'Accademia Militare, per i seguenti motivi: “-OMISSIS-”, assegnandogli un profilo di inidoneità pari a 3”, notificato al ricorrente in data 22 agosto 2020;
unitamente ad ogni altro atto antecedente o successivo, connesso, consecutivo comunque lesivo dell'interesse del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente, disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporti effettivamente “-OMISSIS-” con un profilo di inidoneità pari a 3” o che comunque lo renda inidoneo ai fini del concorso, incaricando di ciò il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Sanità- con facoltà di delega a una struttura più territorialmente più vicina alla sede dell’Accademia Militare e di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere al quesito e secondo i criteri di seguito esposti:

a) l’Amministrazione intimata fornirà alla Commissione la occorrente documentazione contenente le regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verificazione e del pedissequo giudizio da formulare;

b) la verificazione dovrà aver luogo entro 45 giorni dalla notificazione della presente ordinanza;

c) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso che sarà depositata con modalità telematiche presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 giorni;

d) sia parte ricorrente che l’Amministrazione intimata saranno avvertite con apposita comunicazione almeno cinque giorni prima della data e della sede dell’operazione di verificazione alla quale potranno partecipare avvalendosi di un proprio consulente medico di fiducia.

La liquidazione delle spese - ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione- potrà aver luogo a seguito del deposito della relazione, eventualmente anche al termine della fase cautelare.

Ritenuto, altresì che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e per ragioni di opportunità, nelle more, potrà provvedere a riesaminare la fattispecie, alla lice delle deduzioni svolte nel ricorso;

Ritenuto, nelle more, di confermare in via interinale il decreto monocratico di sospensione dell’atto gravato, con la precisazione che, in caso di verificazione non favorevole per il ricorrente o, in caso di ingiustificata mancata presentazione alla visita medica, il presente ordine si intende automaticamente revocato;

Rilevato, altresì, che l’eventuale mancata impugnativa della graduatoria nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della stessa, con notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’art.41, comma 2, c.p.a., renderà improcedibile il ricorso;

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