TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-11-03, n. 201022282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-11-03, n. 201022282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201022282
Data del deposito : 3 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07176/2007 REG.RIC.

N. 22282/2010 REG.SEN.

N. 07176/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2007, proposto da:
Cacace Maria Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv. P A e M S, con domicilio eletto presso P A in N, via A.D'Isernia n. 16;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F P, con domicilio eletto in N, via C. Console, n. 3 presso Studio E.Furno;

per l'annullamento

a) del parere negativo prot.n. 10171-22220 del 07.08.2007 su istanza di recupero di un sottotetto residenziale, perché i presunti abbaini costituiscono in realtà aumenti di volumetria non consentiti;

nonché, con motivi aggiunti del 15.01.2008, b) provvedimento prot.n. 10171-30372 n.241, pratica n. 321/07 e prot.n. 12772 del 14.11.2007;
c) provvedimento prot.n. 10171-31817, pratica n. 321/2007-12772 del 28.11.2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7176 dell’anno 2007, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere proprietaria di un immobile sito alla via Tachione 1, in località Massa centro;
di aver presentato al Comune, in data 19.07.06 con atto prot. 21635 un progetto per il recupero di tale immobile ed in particolare del sottotetto, anche con apertura di abbaini;
trattandosi di immobile sito in zona vincolata, chiedeva altresì l’autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 D.Lgs. n. 42/04;

- che il Comune chiedeva dapprima un’integrazione documentale, richiesta cui la ricorrente ottemperava;
poi rilasciava l’autorizzazione n. 205 in data 21.11.06;

- che, tuttavia con decreto del 18.01.07 la Soprintendenza annullava l’autorizzazione.

La ricorrente, preso atto dell’annullamento, presentava un nuovo progetto che prevedeva una riduzione del numero degli abbaini (da 3 a 2), la riduzione delle loro dimensioni e l’eliminazione di un ampliamento (legittimo perché realizzato prima dell’apposizione del vincolo ma ritenuto dalla Soprintendenza una superfetazione della costruzione originaria). Tuttavia, la Commissione comunale confermava il parere contrario, nonostante le osservazioni della ricorrente.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 13.02.2008, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 552/2008.

All’udienza del 14.10.2010, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il parere è impugnabile perché lesivo ex se, atteso che esso preclude senz’altro il rilascio dell’autorizzazione;
2) violazione della l. reg. n. 15/2000, eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento del fatto, atteso che l’art. 5 della l. reg. n. 15/2000 consente il recupero abitativo dei sottotetti anche in deroga agli strumenti urbanistici territoriali;
manca inoltre la valutazione ambientale e paesaggistica.

L’Amministrazione eccepiva che non sussiste alcun difetto di motivazione, trattandosi di potere vincolato;
comunque, il Comune non poteva discostarsi dal parere della Soprintendenza, che ha respinto l’istanza per il contrasto con le prescrizione previste per la zona A del PRG e zona 2 del PUT che non consentono aumenti di volumetria, nonché per il mancato raggiungimento negli ambienti dell’altezza minima prescritta dalla l. reg. 15/2000.

In memoria depositata in data 30.09.2010, la ricorrente insisteva nell’accoglimento del ricorso.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

È pacifico ed incontestato che il progetto presentato da parte ricorrente preveda un aumento di volumetria (è infatti prevista la realizzazione di abbaini), e che gli aumenti di volumetria non siano consentiti nella zona A del PRG e zona 2 del PUT: sul punto non vi è alcuna specifica contestazione di parte ricorrente.

È altresì pacifico che la Soprintendenza possa annullare (o, nel caso di specie, negare) l’autorizzazione paesaggistica anche in caso di violazione della normativa urbanistica, atteso che la violazione di norme urbanistiche da parte del Comune costituisce pur sempre un vizio di legittimità e che la Soprintendenza può annullare l’autorizzazione per qualsiasi vizio di legittimità (CdS, VI, 4975/09).

Nel caso di specie, inoltre, il progetto permetteva il raggiungimento dell’altezza minima di mt. 2,40 di cui alla l. reg. 15/2000 solo grazie all’incremento volumetrico;
e questo non può ritenersi consentito, come correttamente osservato dall’Amministrazione, perché lo scopo della legge regionale 15/2000 è quello di consentire il recupero a fini abitativi di volumi già esistenti e non quello di consentire l’aumento della volumetria o l’alterazione della sagoma dell’edificio, come si evince chiaramente dall’art. 4 co. 2 della l. reg. 15/2000 (“Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purchè siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio”. Né tale limite può essere superato invocando l’art. 6 della predetta legge, che consente il recupero abitativo dei sottotetti anche in deroga a talune norme urbanistiche: infatti, la deroga in questione presuppone pur sempre un semplice recupero a fini abitativi di volumi già esistenti, e non già un aumento di volumetria.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

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