TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-02-25, n. 201400151
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N. 00151/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2012, proposto da:
A L V, G M B, F M, G A, A M A, N V, A N, G A M, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni D'Onofrio, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
contro
Comune di Matera in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. E O, con domicilio eletto presso Francesco Matteo Pugliese Avv. in Potenza, piazza Mario Pagano n.118;Comune di Matera - Dirigente del Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica;
nei confronti di
Filomena Coretti, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;
per l'annullamento, dichiarazione di inefficacia/inopponibilità
- delle Determinazioni n. 33 del 27.6.2003 e n. 66 dell'11.11.2003 del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Matera nella parte in cui, ai sensi dell’art. 7 l. n. 47/85, hanno disposto l'acquisizione al patrimonio comunale nella sua interezza e non solo nella parte occupata dalle opere abusivamente realizzate da tale A Nicola, il terreno sito in Matera (in catasto fl.159 p.lla n.1530) senza tener conto del diritto di proprietà dei ricorrenti, rimasti estranei all’abuso, sulla strada di accesso e sulla fascia perimetrale dell’edificio per una larghezza costante di 5 metri, ivi comprese le trascrizioni dei registri immobiliari, la voltura catastale e ogni altro atto conseguente
per l’annullamento:
- del permesso di costruire n. 38100/08 rilasciato in data 15.9.2009 alla controinteressata nella parte in cui non dispone l'acquisizione del preventivo nulla osta dei condomini per la realizzazione dell'accesso ricadente su area condominiale;
- della Ordinanza n. 138 del 29.5.2012 avente ad oggetto annullamento nella premessa dell'Ordinanza n. 122 del 2.5.2012 e conferma della revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia del permesso di costruire sub b) emanata con Ordinanza n. 326 del 17.10.2011 a carico della sig.ra C F;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti ancorchè non conosciuti relativi ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e di Filomena Coretti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Giovanni D'Onofrio, Rosina D' Onofrio, quest' ultima su delega dell' Avv. E O. P B, su delega dell'Avv. C P.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di appartamenti siti nell’edificio condominiale ubicato in Matera alla via Lupo Protospata n.50 nei cui rispettivi atti di acquisto sono comprese tutte le parti comuni dell’edificio ai sensi di legge comprese le strade di accesso all’edificio, la fascia perimetrale di rispetto all’edificio stesso della larghezza costante di metri cinque delle quali i condomini avrebbero l’uso e il possesso esclusivi. Detti appartamenti non avrebbero accesso diretto alla via pubblica ma ad essi si accederebbe partendo da via Protospata, attraversando la strada e l’area condominiale delle quali si è già detto. Su parte di detta area, interclusa fra i civici nn. 48 e 50 (p.lla 1530 del foglio 159) nel 1999 il costruttore dell’edificio e in parte dante causa dei ricorrenti A N realizzò quattro garages interrati in totale difformità dagli elaborati grafici esaminati dalla commissione edilizia del Comune di Matera. Quest’ultimo però provvide ad abbattere le opere illegittime e con determine nn.33 e 66 rispettivamente del 27/6/03 e 11/11/03 mai notificate ai ricorrenti dispose l’acquisizione delle opere realizzate abusivamente dalla ditta A Nicola sulla particella n.1530 del foglio 159 e dell’area stessa su cui esse insistono. Il 15/9/09 il comune rilasciava a C F, proprietari di un appartamento sito nell’edificio posto in via Lupo Protospata n.50 il permesso di costruire n.38100/08 per l’esecuzione dei lavori di rifacimento d’un muro di sostegno e per la realizzazione d’un garage ai sensi dell’art. 9 della legge n.122/89. I lavori iniziarono a fine luglio 2011 ma gli istanti il 26/9/11 diffidarono il dirigente dell’u.t.c. a sospenderli immediatamente facendo rilevare che:
-lo spiazzale antistante l’edificio faceva parte degli enti condominiali dell’edificio stesso per 5 metri a partire dal fabbricato;
- il muro di sostegno sul quale doveva aprirsi la porta del garage era di proprietà condominiale o, in subordine, in comproprietà del condominio e della Coretti;
-l’area antistante al predetto garage, oltre a dover essere considerata parte comune dell’edificio condominiale per espressa previsione contenuta in tutti i titoli di acquisto dei singoli condomini, in quanto parte di strada di accesso (fino al muro dell’edificio) e parte di fascia di rispetto per 5 metri, era gravata ex lege dal diritto reale d’uso in favore di tutti i condomini ai sensi dell’art. 41 sexies l. n. 1150/42;
-detta area non faceva parte del patrimonio immobiliare comunale in quanto la p.a. si era limitata ad acquisire solo i quattro garages abusivi e il terreno costituente area di sedime degli stessi;
-in ogni caso l’area di sedime in questione era da considerarsi pertinenza del civico n.48 e non del 50 atteso chè la realizzazione dei garages era avvenuta a oltre cinque metri dalla fascia perimetrale di rispetto;
-detta area era comunque stata continuativamente per oltre 30 anni destinata ad area di parcheggio a servizio esclusivo dei condomini;
- l’apertura del varco di accesso al realizzando garage imponeva a carico dell’area una illecita servitù di passaggio;
-i lavori ricadenti su parti comuni dovevano essere preceduti dal previo assenso dei comproprietari.
A seguito di tale diffida il comune prima, in data 17/10/11, sospese l’efficacia del permesso di costruire rilasciato alla Coretti e poi, con l’impugnata ordinanza del 29/5/12, annullava la sua precedente ordinanza n.122 del 2/5/12 e revocava la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire.
Col presente gravame, notificato il 20 e 21 giugno 2012 e depositato il 27/6/12, si deduce quanto segue:
1.-eccesso di potere- difetto di istruttoria- violazione degli artt. 1108 e 1120 c.c.- violazione del giusto procedimento.
Il p.d.c. sarebbe illegittimo in quanto sarebbe stato rilasciato violando la prescrizione posta dalla conferenza di valutazione tecnica del 26/2/09 che aveva subordinato il parere favorevole al permesso al rilascio del nulla osta condominiale per quanto attiene l’accesso. L’accertamento della proprietà dell’area antistante non avrebbe potuto limitarsi alla sola acquisizione delle visure catastali (dalle quali risulta la proprietà del comune sulla p.lla 1530);
2.-violazione dell’art. 7 l. n. 47/85- eccesso di potere- difetto di istruttoria- violazione del diritto di proprietà (artt. 833- 834) violazione delle norme che disciplinano il trasferimento e la trascrizione nei RR.II.- violazione l. n. 241/90- mancata notifica ai condomini dell’avvenuta acquisizione dell’area.
Il permesso di costruire e la ordinanza di revoca della sospensione dei lavori ritengono superata la questione rilevante della proprietà della particella 1530 del foglio 159 sulla qual vi sono gli ingressi della palazzina posta al civico 50 e del realizzando garage della Coretti. Il comune considererebbe tale area di esclusiva proprietà comunale al solo fine di legittimare il rilascio del p.d.c. non tenendo conto delle risultanze degli atti di acquisto dei condomini ricorrenti regolarmente trascritti da cui risulterebbe che gli stessi sono proprietari della strada di accesso e della fascia perimetrale di rispetto del fabbricato larga 5 metri e ritenendo invece consolidata un’acquisizione effettuata nei confronti dell’A N (autore dell’abuso), senza escludere che tale acquisizione possa aver leso i diritti dei condomini istanti proprietari dell’unica strada di accesso e della fascia perimetrale di rispetto al fabbricato della larghezza di m.