TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2009-05-05, n. 200900557
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N. 00557/2009 REG.SEN.
N. 01329/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1329 del 1999, proposto da:
Aloka Spa, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso Costanzo Ortu in Cagliari, via Trentino n. 13;
contro
Policlinico dell'Università degli Studi di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Cagliari, via Ancona n. 3;
Commissione Valutazione e Scelta presso Policlinico Università di Cagliari;
nei confronti di
Ditta Acuson Spa, rappresentata e difesa dagli avv. E S, Lorenzo (Foro Lodi) Tornielli, con domicilio eletto presso E S in Cagliari, via Maddalena n. 40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. 274, adottata dal direttore generale p.t. dell’Università degli Studi di Cagliari in data 14.06.1999, ad oggetto “aggiudicazione licitazione privata per la fornitura di n.2 ecografi per il policlinico universitario di Monserrato”;
dei verbali di gara nella parte in cui viene determinata l’aggiudicazione alla Acuson S.p.a.;
della comunicazione provvedimento prot. 6239 in data 11.10.1999, ad oggetto: “comunicazioni risultanze gara a licitazione privata fornitura di n. 2 ecografi Policlinico Universitario di Monserrato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Policlinico dell'Università degli Studi di Cagliari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ditta Acuson S.p.a;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 23.10.1999 e depositato il successivo 15.11.1999, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio specificati in epigrafe chiedendone l'annullamento perché illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In data 29.11.1999 si è costituita la controinteressata intimata, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 30.11.1999, si è costituita in giudizio l’Amministrazione, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 30.11.1999, la domanda di sospensione degli atti impugnati veniva respinta.
Con atto depositato il 13.03.2009, la ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso proposto.
In data 18.03.2009 la difesa dell’Amministrazione depositava memoria.
Tutto ciò premesso, non resta al Collegio che dare atto della carenza di interesse e della conseguente improcedibilità del giudizio.
Quanto alle spese, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione nei confronti dell’Amministrazione mentre appare equo al Collegio che esse debbano seguire la regola della soccombenza nei confronti della Ditta controinteressata che in tal senso ha fatto apposita richiesta, come risulta da verbale di udienza, ciò in applicazione del principio secondo cui la condanna o la compensazione delle spese di giudizio rientra nella valutazione discrezionale del Giudice e può fondarsi non solo su motivazioni di ordine giuridico, ma anche su ragioni di equità o convenienza ( v. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2008, n. 4499).