TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-05-10, n. 201001853

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-05-10, n. 201001853
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201001853
Data del deposito : 10 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02271/2008 REG.RIC.

N. 01853/2010 REG.SEN.

N. 02271/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2008, proposto da:
M U, S L, P P, F M, Z F, D L A, S D B M, C D, A A e Z S, rappresentat e difesi dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Comune di Cortina D'Ampezzo - (Bl), rappresentato e difeso dagli avv. A C, N C, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924, n. 1054;

nei confronti di

Insara Goffredo Snc, Ghedina Stefano, Ghedina Angelo;
Agricola Ghedina Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Curato, Luca Gastini, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 16355/OOPP del 21 agosto 2008, con cui il Comune di Cortina d’Ampezzo ha accordato alla ditta Irsara Goffredo s.n.c. il permesso di transitare con automezzi aventi larghezza massima di 2,45 metri.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cortina D'Ampezzo - (Bl) e di Agricola Ghedina Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi l'avv.to Bianchini per i ricorrenti, l'avv.to Creuso per il Comune di Cortina e l'avv.to Curato per la Srl Agricola Ghedina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti parte istante ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Cortina d’Ampezzo ha rilasciato ai controinteressati il permesso di transitare con mezzi pesanti lungo la strada comunale in Cadin di Sotto, frazione comunale, transito necessitato dall’accesso da parte dei mezzi utilizzati dall’impresa Irsara al cantiere aperto per la realizzazione di un intervento edilizio nella proprietà della società agricola Ghedina.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cortina e la società Ghedina, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Con successiva nota, depositata in prossimità dell’udienza di trattazione e debitamente notificata alle parti resistenti, il procuratore di parte ricorrente comunicava la volontà di rinunciare la ricorso.

All’udienza del 4 febbraio 2010 - in occasione della quale veniva ribadita da parte ricorrente la volontà di rinunciare al ricorso, mentre la difesa del Comune resistente avanzava richiesta per la condanna della parte rinunciante alla rifusione delle spese di giudizio in base all’accertata soccombenza virtuale - il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio, preso atto della dichiarazione depositata in giudizio dal procuratore dei ricorrenti, non può che dare atto della rinuncia al ricorso.

Quanto alle spese di giudizio, attesa l’esplicita richiesta dell’amministrazione resistente affinché, valutata la soccombenza virtuale, queste vengano poste a carico della parte ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.

Esaminati i motivi di censura dedotti da parte ricorrente, con riferimento sia alla dedotta incompetenza che al difetto di adeguata istruttoria, il ricorso non era dotato di fondamento e quindi andava respinto.

Invero, il provvedimento impugnato è stato correttamente assunto dal Comune in qualità di ente proprietario della strada, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Né è possibile rilevare il difetto di istruttoria, avendo l’amministrazione provveduto ad eseguire le indagini circa lo stato di fatto e le condizioni del tracciato stradale, imponendo alla ditta l’adozione delle opportune cautele al fine di non compromettere le proprietà esistenti lungo il tracciato, quali sono quelle dei ricorrenti, nonchè la sottoscrizione di una polizza fideiussoria per la copertura di eventuali danni.

In considerazione di quanto così evidenziato, attesa la soccombenza virtuale, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare a favore del Comune di Cortina nella misura indicata in dispositivo.

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