TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2011-04-11, n. 201103185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2011-04-11, n. 201103185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103185
Data del deposito : 11 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09446/1995 REG.RIC.

N. 03185/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09446/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9446 del 1995, proposto da:


S G, B E, M F, B E, P A, I G, D F C, P B, P B, T V, D’agostino Caternina, B P, C M, C A, D l A, G D D, P V, M C, V A e L S, tutti rappresentati e difesi, dall’avv. Vincenzo Colacino, presso lo studio del quale – in Roma, alla via N. Ricciotti, n. 9 – sono elettivamente domiciliati;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;

per l'annullamento

provvedimento e dei provvedimenti (ancora non comunicati ai ricorrenti), con i quali si è provveduto al loro inquadramento nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 96/1993, come modificato ed integrato dall’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104, ed è stato (presumibilmente) determinato il trattamento retributivo ritenuto spettante, ai sensi della stessa normativa;
nonché, per quanto di ragione, degli atti antecedenti e susseguenti, presupposti, preordinati, consequenziali e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista la propria decisione interlocutoria n. 630/2008 e gli atti depositati in ottemperanza;

Visti i motivi aggiunti notificati in data 18 e 19 febbraio 2009;

Viste le memorie difensive presentate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


1.- Premettono i ricorrenti di essere stati dipendenti dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e di essere stati in servizio presso la medesima alla data del 14 agosto 1992.

1.1.- Essi ricostruiscono la complessa normativa che ha riguardato il loro status , a seguito della soppressione dell’Agenzia, enumerando i provvedimenti normativi succedutisi in materia con particolare riguardo ai decreti legge che, a seguito della prima versione del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, hanno inciso sull’art. 14 di quest’ultimo decreto.

Nel ricorso si fa infatti rinvio al d.l. del 9 agosto 1993, n. 285 (art. 3) e quelli successivi n. 403/93, 506/93, 95/94, 228/94;
355/94, 491/94, 570/94 e 675/94 (sostanzialmente ripetitivi delle modifiche introdotte con il primo d.l. n. 205/93, con ulteriori profili modificativi per le ragioni dei ricorrenti) e mai convertiti in legge.

Solo il d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, veniva convertito con la legge 7 aprile 1995, n. 104, la quale aggiungeva all’articolato normativo l’art. 14 bis del d.lgs. 96/93, distinguendo il trattamento economico da quello giuridico del personale dell’organismo soppresso.

1.2.- Con ricorso notificato in data 24 giugno 1995, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di inquadramento (ad essi non ancora comunicati) nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 96/1993, come modificato ed integrato dall’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104, deducendo il seguente e articolato motivo:

violazione sotto vari profili degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione: irrazionalità ed illogicità della normativa dettata dall’art. 14 d.lgs. n. 96/1993, come definitivamente modificato e integrato dall’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104 .

Affermano, in sintesi, che in caso di soppressione e/o trasformazione di un’amministrazione o di un ente pubblico al relativo personale dipendente è sempre stata garantita la salvaguardia della posizione giuridica ed economica già ricoperta.

Consegue che il diverso (deteriore) trattamento ora riservato al personale dell’ Agensud trasferito ad altre amministrazioni ai sensi delle norme sopra richiamate (precitati artt. 14 e 14- bis del d.lgs. n 96/1993) si porrebbe come una grave deroga ai principi che hanno in ogni tempo regolato e tuttora regolano i passaggi di personale da una ad altra p.a., deroga che dà luogo ad una inammissibile ed ingiustificata disparità di trattamento fra pubblici dipendenti e si propone come manifestazione di palese ingiustizia.

Essi soggiungono che, così come tutti gli altri dipendenti dell’Agensud, vengono adibiti presso 1’amministrazione di destinazione all’espletamento di compiti sostanzialmente analoghi per natura e contenuti (soprattutto con riferimento alle funzioni tecniche) a quelli precedentemente svolti alle dipendenze dell’organismo di provenienza, in conformità agli indirizzi di. impiego legislativamente individuati (legge n. 488/1992). Apparirebbe quindi irrazionale che l’esercizio di mansioni identiche o, quanto meno, analoghe, solo perché effettuato in tempi diversi ma sempre con la particolare professionalità ed esperienza specifica maturata dai ricorrenti presso 1’Agensud, venga gratificato ora con un trattamento retributivo che, in alcuni casi, risulterebbe inferiore a quello corrisposto in precedenza (stimato addirittura di un 30 o 40 per cento.

Osservano poi che il legislatore ha, inspiegabilmente, omesso di disciplinare il trattamento previdenziale integrativo di cui i ricorrenti usufruivano presso 1’Agensud, attraverso una polizza assicurativa stipulata con 1’INA.

1.3.- Con ordinanza n. 630/2008 è stata acquisita copia dei provvedimenti di inquadramento dei ricorrenti, avendo questi ultimi dichiarato di non esserne venuti a conoscenza.

1.4.- L’amministrazione onerata ha adempiuto all’onere istruttorio (con atto depositato in data 20 gennaio 2009).

In relazione ai provvedimenti di inquadramento depositati, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti notificati tra il 18 e il 19 febbraio 2009, evidenziando l’erroneità con i quali sono stati inquadrati nell’amministrazione statale, ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995.

Si sostiene in proposito che non risponderebbe a verità la circostanza – affermata in detti provvedimenti di inquadramento – circa la provenienza dei ricorrenti dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, richiamandosi in proposito la relazione del commissario ad actus (nominato nel giudizio n. 9832/1993) secondo cui il personale già nei ruoli dalla CASMEZ, e collocato, in forza della legge n.. 775/1984, “ senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale (governativa )”, diversamente da quanto previsto. dall’art. 2- bis della citata legge n. 775/1984, ha continuato a far parte del suddetto ruolo anche dopo l’istituzione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno, effettuata con la legge n. 64/1986.

1.5.- Con memoria depositata in data 3 gennaio 2011, i ricorrenti hanno ulteriormente insistito nella prospettazione difensiva insistendo nell’accoglimento del ricorso;
il quale è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011.

2.- Osserva preliminarmente il Collegio che la causa meriti un ulteriore approfondimento istruttorio alla luce di quanto riferito, in fatto, dai ricorrenti nei motivi aggiunti da loto proposti.

Deducendo l’illegittimità degli impugnati provvedimenti di inquadramento per eccesso di potere, sotto più profili e, in particolare, per travisamento dei fatti, essi sostengono che i detti provvedimenti di inquadramento, nell’affermare che i ricorrenti proverrebbero dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, non risponderebbe a verità.

In proposito, richiamano la relazione del commissario ad actus nel giudizio n. 9832/1993, nella quale si afferma che il personale già nei ruoli dalla CASMEZ (tra cui i ricorrenti), e collocato – in forza della legge n. 775/1984 - senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale (governativa), diversamente da quanto previsto dall’art. 2- bis della citata legge n. 775/1984, ha continuato a far parte del suddetto ruolo anche dopo l’istituzione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno, effettuata con la legge n. 64/1986.

Poiché le riferite circostanze introducono elementi non considerati nell’articolata memoria difensiva svolta dalla difesa erariale (che in quanto recante la data del 29 novembre 2007 non avrebbero potuto essere oggetto di esame in detta memoria), si ravvisa l’opportunità che l’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri riferisca con apposita relazione sui fatti enunciati nei motivi aggiunti puntualmente controdeducendo sulle censure quivi dedotte.

Per l’adempimento si assegna il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, e si rinvia per il prosieguo alla udienza pubblica del 12 luglio 2011.

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