TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2011-04-11, n. 201103185
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Testo completo
N. 03185/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09446/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9446 del 1995, proposto da:
NA NI, ZZ NI, ME RA, UN ZO, PI AD, AN VA, De FA AR, OM ON, BO IL, OT NZ, D’ST IN, ER PA, NT AU, ON ES, Di OR DR, ER ME AM, SC LT, MO AR, AF NI e LE ST, tutti rappresentati e difesi, dall’avv. Vincenzo Colacino, presso lo studio del quale – in Roma, alla via N. Ricciotti, n. 9 – sono elettivamente domiciliati;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;
per l'annullamento
provvedimento e dei provvedimenti (ancora non comunicati ai ricorrenti), con i quali si è provveduto al loro inquadramento nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 96/1993, come modificato ed integrato dall’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104, ed è stato (presumibilmente) determinato il trattamento retributivo ritenuto spettante, ai sensi della stessa normativa; nonché, per quanto di ragione, degli atti antecedenti e susseguenti, presupposti, preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Vista la propria decisione interlocutoria n. 630/2008 e gli atti depositati in ottemperanza;
Visti i motivi aggiunti notificati in data 18 e 19 febbraio 2009;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1.- Premettono i ricorrenti di essere stati dipendenti dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e di essere stati in servizio presso la medesima alla data del 14 agosto 1992.
1.1.- Essi ricostruiscono la complessa normativa che ha riguardato il loro status , a seguito della soppressione dell’Agenzia, enumerando i provvedimenti normativi succedutisi in materia con particolare riguardo ai decreti legge che, a seguito della prima versione del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, hanno inciso sull’art. 14 di quest’ultimo decreto.
Nel ricorso si fa infatti rinvio al d.l. del 9 agosto 1993, n. 285 (art. 3) e quelli successivi n. 403/93, 506/93, 95/94, 228/94; 355/94, 491/94, 570/94 e 675/94 (sostanzialmente ripetitivi delle modifiche introdotte con il primo d.l. n. 205/93, con ulteriori profili modificativi per le ragioni dei ricorrenti) e mai convertiti in legge.
Solo il d.l. 8 febbraio