TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2011-04-11, n. 201103185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2011-04-11, n. 201103185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103185
Data del deposito : 11 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09446/1995 REG.RIC.

N. 03185/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09446/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9446 del 1995, proposto da:

NA NI, ZZ NI, ME RA, UN ZO, PI AD, AN VA, De FA AR, OM ON, BO IL, OT NZ, D’ST IN, ER PA, NT AU, ON ES, Di OR DR, ER ME AM, SC LT, MO AR, AF NI e LE ST, tutti rappresentati e difesi, dall’avv. Vincenzo Colacino, presso lo studio del quale – in Roma, alla via N. Ricciotti, n. 9 – sono elettivamente domiciliati;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;



per l'annullamento

provvedimento e dei provvedimenti (ancora non comunicati ai ricorrenti), con i quali si è provveduto al loro inquadramento nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 96/1993, come modificato ed integrato dall’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104, ed è stato (presumibilmente) determinato il trattamento retributivo ritenuto spettante, ai sensi della stessa normativa; nonché, per quanto di ragione, degli atti antecedenti e susseguenti, presupposti, preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista la propria decisione interlocutoria n. 630/2008 e gli atti depositati in ottemperanza;

Visti i motivi aggiunti notificati in data 18 e 19 febbraio 2009;

Viste le memorie difensive presentate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1.- Premettono i ricorrenti di essere stati dipendenti dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e di essere stati in servizio presso la medesima alla data del 14 agosto 1992.

1.1.- Essi ricostruiscono la complessa normativa che ha riguardato il loro status , a seguito della soppressione dell’Agenzia, enumerando i provvedimenti normativi succedutisi in materia con particolare riguardo ai decreti legge che, a seguito della prima versione del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, hanno inciso sull’art. 14 di quest’ultimo decreto.

Nel ricorso si fa infatti rinvio al d.l. del 9 agosto 1993, n. 285 (art. 3) e quelli successivi n. 403/93, 506/93, 95/94, 228/94; 355/94, 491/94, 570/94 e 675/94 (sostanzialmente ripetitivi delle modifiche introdotte con il primo d.l. n. 205/93, con ulteriori profili modificativi per le ragioni dei ricorrenti) e mai convertiti in legge.

Solo il d.l. 8 febbraio

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