TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-02-26, n. 201600215
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N. 00215/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01168/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2015, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia, in Persona del Presidente D C, rappresentata e difesa dall’avvocato M R, con domicilio eletto presso Giuseppe Sorrentino in Mestre, via Parco Ponci, 3/3;
contro
Comune di Altavilla Vicentina, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Federazione Italiana Caccia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 37 del Sindaco del Comune di Altavilla Vicentina in data 12 giugno 2015 ad oggetto abbattimento nutrie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto di ricorso (n.r.g. 1168/15) notificato a mezzo posta il 27 luglio 2015 e depositato il successivo 10 agosto, l’associazione Vittime della Caccia, ente avente come fine statutario la tutela del patrimonio faunistico ambientale, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento dell’ordinanza, meglio in epigrafe specificata, con il quale il Comune di Altavilla Vicentina ha disposto l’abbattimento delle nutrie stanziate sul proprio territorio, deducendo avverso detto provvedimento la violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nonché eccesso di potere per motivazione contraddittoria, carente e difetto di istruttoria;
Considerato, a tale riguardo, che:
- come anticipato in sede cautelare, il provvedimento in contestazione appare carente sotto l’aspetto istruttorio, non essendo stata effettuata alcuna effettiva ponderazione in ordine quantitativo di nutrie che si renda necessario abbattere al fine di realizzare un corretto piano di contenimento del numero di animali di tale specie;
- sotto altro profilo, detto provvedimento appare carente sotto l’aspetto motivazionale, non avendo messo in evidenza alcun elemento fattuale concreto, comprovante il fatto che la presenza di nutrie nel territorio comunale possa determinare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare, ovvero all’incolumità di cose o persone;
- da ultimo, il provvedimento in questione appare adottato in violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, non risultando accertata la sopravvenienza di alcuna situazione eccezionale e/o imprevedibile che possa giustificare l’intervento contingente ed urgente del sindaco a tutela della salute pubblica;
- per quanto precede il ricorso va accolto siccome fondato;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenendo conto che l’Associazione ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato con decreto n. 42 del 16.7.2015.