TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-11-05, n. 201810629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-11-05, n. 201810629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201810629
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2018

N. 10629/2018 REG.PROV.COLL.

N. 15896/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15896 del 2015, proposto dalla Città Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Fusco in Roma, via Crescenzio, 58;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Cintioli &
Ass. Giugliano Paolo in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;
Provincia di Siracusa, Provincia di Sondrio non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluigi Cassandra in Roma, via Gallia, 86;

per l'annullamento

della circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale n. 12/2015 del 13.10.15 avente ad oggetto "articolo 1 commi 418 e 419 della l. n. 190/14 e il contenimento della spesa pubblica per l'anno 2015, modalità di versamento";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Provincia di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 7 dicembre 2015 e depositato il successivo 30 dicembre 2015, la Città Metropolitana di Messina impugna la circolare della Direzione Centrale della Finanza Locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno n. 12 del 13 ottobre 2015, avente ad oggetto: “Articolo 1, commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Contenimento della spesa pubblica per l’anno 2015. Modalità di versamento” con la quale, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato determinato l’importo del versamento di euro 8.562.113,11 entro il 2 novembre 2015.

Avverso la predetta circolare la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione dell’articolo 1, commi 418 e 419 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 e violazione dell’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi), in quanto la circolare impugnata avrebbe determinato ex novo l’ammontare della riduzione di spesa pubblica per ciascuna provincia o città metropolitana, in violazione del dettato normativo di cui all’art. 1, co. 418, Legge di stabilità per il 2015, ed avrebbe indicato un termine per il versamento diverso da quello fissato dall’art. 1, comma 419, della legge citata, pur trattandosi di atto di rango inferiore;

2) incompetenza assoluta ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per carenza di motivazione ex articolo 3 della l. n. 241/1990, in quanto il Direttore della Finanza Locale del Ministero dell’Interno sarebbe stato privo di competenza funzionale e di grado ad adottare la circolare attuativa dell’art. 1, co. 418 e 419, l. n. 190/2014. La circolare, inoltre, sarebbe viziata per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa l’omessa acquisizione del preventivo concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente al supporto tecnico della Società per gli studi di settore –

SOSE

Spa, e della previa audizione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pareri necessari al fine di determinare non solo la riduzione di spesa, bensì anche il termine di versamento;

3) illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 418 e 419 della l. n. 190/2014, per contrasto con gli artt. 14, lett. o), 15, 17 e 36 dello Statuto Regione Siciliana e con l’art. 2, co. 1 del d.p.r. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto lesiva delle disposizioni dello Statuto della Regione Siciliana volta, invece, ad assicurarne autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria nonché dell’art. 2, co. 1, del d.p.r. n. 1074/1965, con conseguenze pregiudizievoli sui gettiti delle entrate tributarie ad esse spettanti.

4) illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 418 e 419 della l. n. 190/2014, per violazione degli artt. 114 e 119, co. 1 e 4 Cost., atteso che la riscossione coattiva introdotta dal d.lgs. 190/2014 si pone in contrasto con l’autonomia finanziaria delle province, eludendo la responsabilità politica delle corrispondenti decisioni impositive. A ciò si aggiunga l’applicazione della misura a tempo indeterminato benché la stessa fosse stata prevista originariamente come transitoria.

Il 26 gennaio 2016 il Ministero dell’Interno si costituisce in giudizio.

Nell’udienza del 02.02.2016 le parti chiedono la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.

Il 21 ottobre 2017 si costituisce la Provincia di Benevento che, con successiva memoria del 21/9/2018, argomenta a favore della fondatezza del ricorso, alla luce, tra l’altro, della sentenza n. 137 del 2018 della Corte Costituzionale, chiedendo al Tar di sollevare questione di costituzionalità come formulata dalla ricorrente e di annullare la Circolare impugnata.

In data 25 ottobre 2017, la Provincia di Avellino deposita atto di intervento ad adiuvandum, per sentire dichiarata la fondatezza delle censure proposte da parte ricorrente e vedere annullati i provvedimenti impugnati.

Con memoria, depositata il 21 settembre 2018, il Ministero dell’Interno resiste nel merito rappresentando il contenuto dell’articolo 1, comma 10, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2015, n. 122, nella parte in cui ha stabilito: “…10. Per l’anno 2015, l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190” ed ha fissato gli importi nella Tabella 2 allegata, con ciò abrogando l’art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità per il 2015 nella parte in cui affidava ad un decreto ministeriale l’assegnazione degli obiettivi di risparmio di ciascun ente.

Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con il primo motivo di doglianza, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1, co. 418 e 419 della l. n. 190/2014, ritenendo che la circolare impugnata avrebbe illegittimamente rideterminato il singolo obiettivo di risparmio di ciascuna provincia o città metropolitana in violazione della previsione di cui al citato comma 418 che prevedeva l’adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore,

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