TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-12-12, n. 202422419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-12-12, n. 202422419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422419
Data del deposito : 12 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2024

N. 22419/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11108/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11108 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Stefani e Federica Zollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Montecatini Terme (PT), via delle Magnolie n. 4



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento

del provvedimento n. K10/-OMISSIS-, adottato in data 28 agosto 2020 dal Ministero dell’Interno, notificato in data 13 ottobre 2020, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, dagli estremi indicati in epigrafe, di rigetto dell’istanza presentata in data 1° novembre 2014 per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992.

2. Il diniego in discorso, preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto e dalla presentazione di osservazioni da parte dell’istante, è motivato sulla scorta dei seguenti pregiudizi di carattere penale, emersi nel corso dell’istruttoria:

- segnalazione da parte del personale di frontiera marittima di Brindisi, ai sensi dell’art. 460 c.p., in data 7 gennaio 2002;

- segnalazione all’A.G. da parte dei CC di Gaiole in Chianti (SI), ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 286/98, in data 1° dicembre 2003;

- segnalazione all’A.G. da parte del personale del Commissariato di P.S. di Montecatini Terme per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 660 c.p.

3. La motivazione del provvedimento è

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