TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-25, n. 202200805
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Pubblicato il 25/01/2022
N. 00805/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06732/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6732 del 2016, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V D M, C D M, M D C, con domicilio eletto presso lo studio V D M in Roma, via Lero, 14, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Trattamento Economico Personale Quiescenza.
.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Min. Economia e Finanze - Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2021 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato l’11 maggio 2016 e depositato il successivo 8 di giugno, il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza -OMISSIS--OMISSIS-, premesso di avere prestato servizio in -OMISSIS-, ha impugnato la determinazione dirigenziale n-OMISSIS-della Guardia di finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale–Ufficio Trattamento Economico Personale Quiescenza nella parte in cui è stato ritenuto che l’infermità “-OMISSIS-” sofferte dal ricorrente non potesse essere riconosciuta dipendente da causa di servizio e nella parte in cui al ricorrente è stata negata la richiesta di concessione dell’equo indennizzo in mancanza di presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi espressamente compreso;il verbale mod. -OMISSIS-della CMO di Roma nella parte del giudizio diagnostico in cui ha qualificato -OMISSIS-in questione quale “-OMISSIS-”, senza ascriverla a tabella e categoria nonché parere pos-OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS-con il quale il Comitato di Verifica per la causa di servizio ha ritenuto che l’infermità “-OMISSIS-” non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’identificazione della patologia come “-OMISSIS-” alla ascrizione alla 1^ -OMISSIS- e al riconoscimento come dipendente da causa di servizio e alla corresponsione in favore del ricorrente del beneficio dell’equo indennizzo con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a corrispondergli il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della patologia fino a quella dell’effettivo soddisfo.
2. – In particolare, il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n.-OMISSIS-si è pronunciato sulla infermità “-OMISSIS-” deliberando che “non può riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistono, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico…”.
3. – Le determinazioni di cui sopra sono state impugnate dal -OMISSIS-–che le ascrive al servizio prestato- per i seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 68 del DPR n. 3\1957 in relazione all’art. 1882 del d.lgs. n. 66\2010, dell’art. 64 comma 2 del DPR n. 1092\1973 in relazione all’art. 40 comma 2 DPR n. 1092\1973, dell’art. 3 della L. n. 241\1990, dei DD.P.R. numeri 243\2006, 37\2009, 90\2010.
2) Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, incongruità, inattendibiità, insufficienza ed apodittcità della motivazione, Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
Con i due motivi di gravame il ricorrente sostiene la illegittimità degli atti impugnati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato nel corso di quattro incarichi in -OMISSIS-, che avrebbero comportato l’esposizione a metalli pesanti quali l’uranio impoverito nel corso delle operazioni belliche che negli anni ’90 dello scorso secolo hanno inteerssato la penisola balcanica;sotiene altresì la rispondenza delle sue patologie a studi istituzionali specifici sull’argomento, nonché a relazioni mediche redatte da sanitari di sua fiducia.
4. – Con ordinanza n. 5458/2017 il Collegio ha ritenuto di accertare il nesso di causalità o di concausalità efficiente di dette componenti esogene nel determinismo della malattia sofferta del ricorrente e l’imputazione al servizio prestato e, a tal riguardo, con ordinanza n. 5458/2017 dell’08/05/17 ha incaricato di apposita verificazione (non Sezione del CVCS diversa da quella che aveva espresso il parere impugnato, ma) il CVCS in “seduta plenaria” di tutti i suoi componenti.
L’Adunanza Plenaria del CVCS si è appositamente riunita ed ha compendiato le proprie conclusioni nella relazione del 19 luglio 2017 che concorda col precedente parere nel senso di escludere la natura professionale dell’infermità sofferta dal ricorrente.
Pertanto, la Sezione – escludendo profili di illogicità e approssimazione nell’operato dell’Adunanza Plenaria del CVCS – ha, con propria ordinanza n. 5426/2017, respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-, pur non riformando l’ordinanza n. 5426/2017 di questa Sezione, ha segnalato l’opportunità di vagliare “le problematiche………., relative alla utilizzabilità degli esiti della verificazione disposta in primo grado”.
Il Collegio ha allora ravvisato ragioni di opportunità per disporre una nuova verificazione a cura dell’IFO – IRE (Istituto Regina Elena) di Roma attraverso una Commissione composta da tre dirigenti medici dotati della professionalità e competenza necessarie in relazione alla patologia da cui era affetto il ricorrente, per rispondere al seguente quesito: “Accerti la commissione di verificazione la patologia da cui è affetto il ricorrente e la sua dipendenza (per l’esistenza di un nesso di causalità o concausalità efficiente) da causa di servizio”.
La relazione di verificazione è stata depositata in data 27 gennaio 2021;in essa la Commissione medica nominata a tale fine ha affermato non sussistere nesso di causalità o concausalità efficiente tra il servizio prestato in -OMISSIS- dall’ufficiale e le patologie su riportate.
5. – Frattanto, in corso di causa, il ricorrente è deceduto;si sono costituiti nella medesima posizione gli eredi, che hanno chiesto l’accoglimento del gravame.
6. – In data 22 febbraio 2021 il procuratore dei ricorrenti ha depositato istanza di rinvio della trattazione del ricorso nel merito, fissata per il 23 febbraio 2021, in quanto “il deposito dell’elaborato peritale che è intervenuto nell’ultimo giorno utile per la sua produzione presenta un’articolata disamina tecnica del caso sub iudice tale da ritenere opportuna ai fini di una più completa istruttoria la redazione di un elaborato medico legale anche di parte avente ad oggetto l’esame dei campioni biologici in possesso delle diverse strutture sanitarie presso cui è stato operato il Colonnello -OMISSIS- -OMISSIS- secondo la metodologia avanzata dai Dott.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- consulenti della Commissione -OMISSIS- (-OMISSIS-). Si significa che in tal senso è stata presentata formale richiesta alle competenti Aziende Sanitarie (all.1) di cui alla data del 22.02.2021 il nosocomio -OMISSIS-ha dato riscontro (all.2) nel senso di aver preso in carico la richiesta”.
Tale rinvio è stato concesso, con differimento dell’udienza al 3 dicembre 2021.
Anche in vista della pubblica udienza del 3 dicembre 2021 il procuratore dei ricorrenti ha depositato, in data 1 dicembre 2021, una istanza di rinvio, motivata con la seguente scansione cronologica degli eventi che avrebbero nuovamente impedito gli accertamenti di parte: “Che il 17/02/2021, nell’interesse dei ricorrenti, è stata inoltrata formale richiesta alle competenti Aziende Sanitarie per la messa a disposizione dei campioni biologici del defunto familiare (all.01);Che con nota del 02/03/2021 la Direzione Sanitaria c/o l’Ospedale -OMISSIS-ha dato il nulla osta al rilascio dei campioni (all.02);Che tuttavia, con nota del -OMISSIS-, nello specificare la tipologia dei campioni biologici detenuti, subordinava il rilascio degli stessi ad “ordinanza del P.M.” (all.03);Che a nulla sono valse le reiterate richieste per le vie brevi degli eredi ed odierni ricorrenti volte a persuadere il predetto Direttore al rilascio dei campioni biologici, stante l’inconferenza della richiesta di un “ordine del Pubblico Ministero”;Che in data -OMISSIS-ha riferito di non detenere i campioni biologici del defunto (all.04), risultando così disponibili solo presso il -OMISSIS-;Che in data 27/10/2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, in accoglimento della relativa istanza degli eredi, ha concesso il nulla osta al rilascio dei predetti campioni biologici da parte del -OMISSIS--OMISSIS-(all.05);Che in data 09/11/2021 l’Ospedale -OMISSIS-ha concesso il nulla osta al rilascio dei campioni che sono stati così acquisiti dagli aventi diritto presso il preposto -OMISSIS-(all.06);Che in data 17/11/2021 i precitati campioni biologici sono stati inoltrati al competente -OMISSIS-per essere analizzati (all.07).”
7. – Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
8. - Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2021, nella quale è stata respinta l'istanza di rinvio presentata e ribadita dal procuratore di parte ricorrente, data l'insussistenza dei presupposti giuridici legittimanti l'accoglimento dell'istanza stessa.
DIRITTO
1. – In via preliminare deve essere ribadita, per quanto possa occorrere anche in questa sede, la reiezione della seconda istanza di rinvio della trattazione del merito avanzata da parte dei ricorrenti, atteso che i ritardi dei medesimi nel richiedere le autorizzazioni, dovute (come confermato dal provvedimento della Procura della Repubblica in atti), per ottenere la disponibilità dei campioni biologici ritenuti necessari non può ridondare a carico della eccessiva durata del processo.
Tanto più che nel presente giudizio, pur in una materia connotata da vasta discrezionalità tecnica, è stata condotta approfondita istruttoria concretatasi in due verificazioni, l’una commissionata all’organo di vertice del Comitato di verifica per le cause di servizio e l’altra a un primario polo pubblico di rilevanza nazionale in materia oncologica.
Si trattava invero di istanze di rinvio (sia la prima che la seconda) richieste per accertamenti ulteriori che i ricorrenti intendevano fare condurre ad istruttoria oramai conclusa, e che bene avrebbero potuto essere richiesti prima o nel corso delle due verificazioni effettuate.
2. –I due motivi di ricorso, trattabili congiuntamente, devono essere respinti.
Nella presente fattispecie il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza, anche della Sezione (cfr. ad esempio TAR Lazio, sez. II ter, n. 8243\2020, n. 9680\2020, n. 9812\2020, n. 7976/2021, n. 11202/2021;ma anche Cons. Stato, sez. II, n. 981\2020), secondo cui nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale azionata, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (CMO) e di accertamento definitivo sulla riconducibilità più in generale ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità medesima.
Trattasi, nella sostanza, di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato di verifica da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all’esito di un complesso procedimento amministrativo, la quale costituisce espressione di una valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso.
Il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.
Il predetto parere del Comitato è stato reso in base al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha disciplinato sistematicamente la materia, distinguendo tra le competenze relative all’accertamento clinico e quelle inerenti alla verifica della causa di servizio.
Ai sensi del citato Regolamento, l’accertamento e la conseguente valutazione del momento di conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale, è rimesso al giudizio delle Commissioni Mediche (cfr. art. 6), mentre il Comitato rende giudizi circa la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione denunciata dagli interessati (cfr. art. 11, comma 1), e l’adozione del provvedimento finale compete solo all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, che si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell’art. 2.
Ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001, dunque, soltanto il Comitato può riconoscere o negare la dipendenza da causa di servizio di una infermità o lesione, mentre la diagnosi dell’infermità e l’ascrivibilità a categoria dell’infermità medesima è rimessa alla competenza esclusiva della C.M.O.
Non rilevano, pertanto, eventuali scostamenti tra il parere della Commissione e quello del Comitato, che attengono ad ambiti differenti.
3. – Inoltre, il nesso di causalità da causa di servizio ha carattere tecnico-discrezionale, e non è sindacabile salva la sua inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo, e il suo parere è superabile in sede istruttoria solo ove la stessa “fornisca un qualche specifico elemento per ritenere palesemente illogico o palesemente errato il giudizio del Comitato” giacché “il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo”.
Orbene, nel caso in esame, data anche la estrema e probabilmente irripetibile peculiarità della fattispecie, il Collegio ha ritenuto che vi fosse qualche elemento di discordanza tra le risultanze medico-legali addotte dal ricorrente e il parere del Comitato posto a base degli atti impugnati, e per tale ragione ha disposto le due distinte verificazioni di cui si è dato conto in narrativa.
Entrambe le fasi istruttorie (quella demandata all’Adunanza Plenaria del CVCS e quella demandata a primaria struttura pubblica in posizione di terzietà strutturale, oltre che funzionale) hanno dato esito negativo per il ricorrente, in quanto hanno riscontrato l’indipendenza eziologica delle patologie sofferte dal ricorrente rispetto al servizio prestato.
Si rimanda, in particolare, all’articolata relazione istruttoria della Commissione medica presso l’IFO, la quale ha integralmente respinto le deduzioni dei ricorrenti sotto due dirimenti profili:
- quello relativo alla metodologia di indagine condotta dagli accertatori precedenti, che avevano fatto ricorso, in assenza di chiari e univoci elementi fattuali idonei a fare da causa efficiente, al metodo statistico, ritenuto, in tali casi, l’unico metodo possibile;
- quello al periodo di latenza della malattia oncologica che ha interessato il-OMISSIS-, generalmente quantificabile in quattro anni, sul rilievo che la stessa prospettazione del ricorrente aveva evidenziato che la malattia si era manifestata per la prima volta in data antecedente ai quattro anni, ossia nel 2012.
A ciò si aggiungano le convincenti affermazioni del verificatore circa la dubbia adibizione del ricorrente, Ufficiale superiore (con il grado di Tenente Colonnello all’epoca della sua permanenza in -OMISSIS-) a tutte la mansioni operative sul capo prospettate in ricorso, nonché circa l’ascientificità degli elementi addotti a concause (vaccini, inquinamento elettromagnetico).
Non resta pertanto al Collegio che prendere atto di tale esito, e pronunziare il rigetto del ricorso.
4. – La peculiarità della fattispecie induce alla compensazione delle spese di lite.
Rimane fermo che le spese per la verificazione svolta presso gli Ifo saranno, ove richieste e documentate, poste a carico della parte soccombente e verranno liquidate dalla Sezione con ordinanza collegiale.