TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-11-14, n. 201209384

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-11-14, n. 201209384
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201209384
Data del deposito : 14 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08200/2007 REG.RIC.

N. 09384/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08200/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8200 del 2007, proposto da: A B, B A, D G V, F F, L C, R P, S F, rappresentati e difesi dagli avv. ti C S e R S, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 326;

contro

l’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv. ti C B, D L, e A P, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale del Lazio in Roma, via Giulio Romano, 46;
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Inpdap – Istituto Nazionale e Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – ora INPS - in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Urso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Beccaria, 29;

per l'accertamento

del diritto ad un’unica indennità di fine servizio da erogarsi da parte dell’amministrazione al termine della carriera sull’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta) e calcolata sull'ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo al netto di quanto erroneamente già liquidato in loro favore dall’Inpdap, all’atto del proprio inquadramento nei ruoli dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell’Inpdap Istituto Nazionale e Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – ora INPS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il Cons. Donatella Scala, presenti alle chiamate preliminari l’avv. Urso per l’Inpdap e l’avv. dello Stato Tidore per la resistente Agcom e udito, altresì, l’avv. Francesca Latino, in sostituzione dell’avv. Scognamiglio, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Riferiscono i ricorrenti, tutti già dipendenti del Ministero delle comunicazioni, di essere stati immessi nei ruoli dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dopo aver superato la selezione riservata per colloquio indetta ai sensi dell’art. 1, comma 20, legge n. 249/1997, e di avere appreso, successivamente, di essere stati iscritti all’INPS con contestuale accantonamento delle quote di TFR maturate in apposito fondo gestito dall’Agcom.

Per effetto di tale iscrizione si sono visti, pertanto, interrompere la posizione assicurativa-previdenziale già costituita presso l’INPDAP che, conseguentemente, ha provveduto ad erogare l’indennità di buonuscita relativa al periodo precedente al transito all’Agcom.

Riferiscono, ancora, che, attesa la sussistenza di dubbi relativamente alla legittimità di tale operazione, l’Agcom avviava nel 2002 una istruttoria con l’istituzione di un gruppo di lavoro per lo studio della fattispecie previdenziale, concluso con successive note dell’INPS che, nel 2003, sancivano come tutto il personale in ruolo presso le Autorità dovesse essere assoggettato al regime previdenziale dei dipendenti pubblici gestito dall’Inpdap e con la circolare della stessa Agcom n. 46 del 27 luglio 2004, confermativa di tale obbligo.

Espongono, ancora, che l’Inpdap, con nota del 18 aprile 2005 diretta all’Agcom, chiariva che per il personale proveniente da amministrazioni pubbliche e transitato nei ruoli dell’Autorità, l’Istituto deve procedere a quantificare e a versare l’importo lordo di TFS o TFR maturato all’atto del trasferimento e che, “Ai fini della liquidazione del trattamento spettante all’atto della definitiva cessazione del servizio a carico dell’Autorità il personale interessato avrà diritto a far valere in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta) già utile per l’ordinamento dell’ente di provenienza.”

Evidenziano come solo per il personale immesso in ruolo con decorrenza 1° giugno 2005 l’Autorità abbia poi dato puntuale applicazione alle disposizioni INPDAP, conservando l’iscrizione di detto personale presso il medesimo Istituto, mentre nulla è stato disposto nei riguardi del personale che, pure proveniente da altre Amministrazioni dello Stato, è stato erroneamente iscritto all’INPS all’atto dell’immissione in ruolo.

Con il ricorso in epigrafe reclamano, pertanto, l’accertamento del diritto a vedersi riconoscere la continuità della posizione previdenziale presso l’INPDAP, alla stregua di quanto prevede l’art. 1, lett. a) e b), d. lgs. 479/1994, con ogni effetto con riguardo al riconoscimento di una unica indennità di buonuscita, da erogarsi al termine della carriera sull’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta), calcolata sull’ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo al netto di quanto erroneamente già liquidato in loro favore dall’INPDAP all’atto dell’inquadramento nei ruoli dell’Agcom.

Si è costituito in giudizio l’intimato Inpdap per resistere al ricorso di cui ha eccepito l’inammissibilità, e, comunque, l’infondatezza, oltre che per chiedere l’estromissione dal giudizio, attesa la natura di ente erogatore secondario di spesa sulla base dei provvedimenti emessi dall’amministrazione di appartenenza dei ricorrenti.

Si è costituita, altresì, l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimata Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha depositato documenti e memoria difensiva, con cui ha eccepito l’infondatezza della introdotta pretesa;
si è costituito, infine, anche l’Inps, pure evocato in giudizio, senza, peraltro, spiegare scritti difensivi.

In vista della discussione della causa nel merito le parti hanno depositato memorie e repliche;
in particolare, ha presentato memoria conclusiva per l’Inpdap, l’Inps, in forza di quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del d. l. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che nel sopprimere il primo Ente previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha disposto l’attribuzione delle relative funzioni al secondo, che, dunque, succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente soppresso.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente ricorso è l’azione di accertamento introdotta dai ricorrenti, tutti pubblici dipendenti di amministrazioni statali poi transitati nei ruoli dell’Agcom all’atto della sua istituzione, per vedersi riconoscere la continuità della posizione previdenziale presso l’Inpdap, con ogni effetto in ordine al conseguente diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine rapporto, calcolata sull’intero periodo di servizio prestato, ed alla condanna delle intimate Amministrazioni alla corresponsione delle somme a tale titolo maturate fino alla data del collocamento a riposo.

Si deve preliminarmente dare atto, giusta quanto accennato in parte narrativa, che con l’art. 26, comma 1, del d. l. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Inpdap è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre le relative funzioni sono attribuite all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente soppresso.

La novella di cui sopra comporta, sul piano processuale, che il giudizio già instaurato nei confronti dell’Inpdap antecedentemente la sua soppressione, deve proseguire nei confronti dell’Ente a quest’ultimo succeduto nella stessa competenza, e su cui graveranno gli eventuali debiti riconosciuti giudizialmente.

Con riferimento alla controversia in esame, pertanto, il processo prosegue nei confronti del solo Inps, cui, peraltro, il ricorso era stato già notificato.

Deve essere, ora, esaminata la pregiudiziale eccezione sollevata dall’Inpdap, ora Inps, sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni pensionistiche.

L’eccezione è infondata.

Come noto, ai sensi dell’art. 62, R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica riguarda tutte le questioni concernenti propriamente il diritto a pensione, rimanendo escluse, invece, le questioni relative al rapporto di pubblico impiego, anche nel caso in cui i provvedimenti emessi concernano lo sviluppo dello stesso nel senso del collocamento a riposo, quale fase conclusiva dello stesso.

Lo spartiacque della competenza del giudice amministrativo va ricercato, dunque, nella pretesa azionata, che rimane salva ove quest’ultima riguardi provvedimenti della Amministrazione di dipendenza, che seppure possano indirettamente influire nella determinazione della pensione, attengono pur sempre ad una fase, ancorché conclusiva, del rapporto di lavoro.

Diversamente, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile le controversie che concernono con immediatezza, anche nella misura, il modificarsi del diritto a pensione, con riferimento tanto alla liquidazione del trattamento pensionistico, quanto a quelle relative alla determinazione della base pensionabile. (c.fr. Cons. di Stato, VI Sez., 10 aprile 2002, n. 1958;
CGARS, 4 luglio 2005, n. 418)

Come sopra evidenziato, i ricorrenti introducono azione di accertamento in ordine al diritto vantato dai medesimi a vedersi riconoscere la continuità della posizione previdenziale presso l’Inpdap, anche con riferimento al momento in cui gli stessi sono transitati nei ruoli dell’Agcom, al fine di ottenere il riconoscimento di una unica indennità di buonuscita, da erogarsi, ora per allora, sulla base dell’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta), calcolata sull’ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo.

Correttamente, pertanto, è stato evocato il giudice amministrativo nella cui giurisdizione rientra la controversia in esame, avente ad oggetto le modalità di determinazione dell’anzianità utile ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche dopo il transito del suddetto personale nei ruoli dell’Agcom.

Sempre in via preliminare, deve essere scrutinata la richiesta dell’Inpdap di estromissione dal giudizio, ritenendosi, comunque, soggetto non legittimato passivo.

E’ principio generale che, nei giudizi amministrativi, la legittimazione passiva va riferita all’amministrazione cha ha adottato l’atto ritenuto lesivo ed impugnato, ovvero cui la legge attribuisce il potere di porre in essere i provvedimenti reclamati.

Avuto riguardo alla richiesta introdotta con il ricorso, come sopra indicata, i soggetti legittimati passivi nella presente controversia sono tanto l’Autorità, cui viene contestata la mancata iscrizione dei ricorrenti al momento del loto transito nei ruoli dell’Agcom all’Inpdap, ma anche lo stesso Ente previdenziale Inpdap – ora Inps, in quanto oggetto di controversia è anche il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

Pertanto, tenuto conto che nei giudizi promossi dai pubblici dipendenti in tema di indennità di buonuscita l’Inpdap (ora Inps) questi è il soggetto legittimato passivo, essendo l’Ente cui compete il provvedimento di liquidazione e di pagamento dell’indennità (art. 25, d.P.R. 29.12.73 n. 1032), anche la richiesta di estromissione dal giudizio sollevata dal resistente Ente previdenziale è infondata e deve essere respinta.

Tanto chiarito in via pregiudiziale, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Come accennato in fatto, i ricorrenti sono tutti dipendenti pubblici che, al momento del passaggio nei ruoli dell’Agcom, hanno mantenuto tale qualificazione giuridica;
peraltro, a causa di una non corretta interpretazione della normativa di settore, agli stessi non è stata mantenuta l’iscrizione all’Ente previdenziale competente per il comparto del pubblico impiego, che, pertanto, ha provveduto a liquidare l’indennità di buonuscita fino a quel momento maturata, mentre, per altro verso, i medesimi sono stati iscritti all’Inps con relativo accantonamento delle quote di TFR in apposito fondo gestito dall’Agcom.

Rileva nella controversia l’art. 1, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 479, che nel dettare disposizioni generali per la gestione delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ha stabilito la competenza dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi.

E’, dunque, la stessa normativa ad imporre l’iscrizione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (tra cui certamente va annoverata anche l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) all’INPDAP, e non, come erroneamente verificatosi nel caso che ne occupa, all’INPS.

Sulla specifica questione, il Consiglio di Stato ha chiarito che il rapporto previdenziale è sottratto alla negoziazione delle parti, le quali devono, per la disciplina di tale rapporto, fare necessario riferimento alla normativa in vigore, in quanto, allo stato, non esiste nell’ordinamento una norma che consenta di derogare alla regola generale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 211/2008).

Non ha alcun fondamento, pertanto, la tesi sostenuta dall’Agcom che ha ritenuto di rinvenire una deroga a tale generale principio nell’art. 11, comma 2, della l. n. 287/1990, (applicabile al personale dipendente dell’Agcom in forza dei rinvii di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 9, legge n. 249/1997 e 2, comma 28, legge 481/1995) il quale prevede che il solo trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità e l’ordinamento delle carriere siano stabiliti secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro per la Banca d’Italia, ma non anche il trattamento previdenziale, che invece trova già puntuale regolazione nella legge, come sopra evidenziato.

Del resto, come può evincersi dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, l’Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 498/11/CONS, recante il regolamento concernente l’indennità di fine rapporto del personale dipendente dell’Agcom in coerenza con quanto stabilisce in proposito la circolare dell’Inpdap n. 17 del 2010;
l’art. 4, quinto comma, di tale disciplina, peraltro, fa salva la possibilità per gli aventi diritto di chiedere la liquidazione del TFS come disciplinato dal dPR n. 1032/1973, previa istanza scritta da presentarsi nel termine di un anno dalla pubblicazione della delibera stessa.

Tale disposizione da ultimo richiamata, peraltro, non è automaticamente applicabile e non è, dunque, idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tenuto anche conto che le parti resistenti insistono per il rigetto del ricorso.

Va conseguentemente affermato l’obbligo per l’Agcom di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei ricorrenti all’Inpdap – ora Inps - con conseguente versamento al medesimo Ente previdenziale del relativo contributo, limitatamente all’importo facente carico all’Autorità;
contestualmente, deve essere dichiarato l’obbligo per l’Inpdap - ora Inps, di procedere, nei confronti degli odierni ricorrenti, all’apertura di un’iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi sono transitati nei ruoli dell’Agcom, provvedendo, altresì, per ciascuno di essi, a predisporre un piano di riscossione a carico dell’intimata Agcom, al netto di quanto già versato a titolo di TFR, onde quantificare per ciascun ricorrente un’unica indennità di buonuscita sull’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta), ed alla successiva liquidazione in favore dei medesimi della stessa calcolata sull’ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo, al netto di quanto già corrisposto a tale titolo all’atto del passaggio nei ruoli dell’Agcom.

Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

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