TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-12-19, n. 202401788
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2024
N. 01788/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di EN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di EN (Divisione Anticrimine n. Prot. -OMISSIS-), adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data della durata di anni 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento prot.n.-OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di EN ha disposto, ai sensi dell’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionai della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana, per un periodo di tre anni, con la precisazione che il divieto è esteso agli spazi adiacenti alle medesime strutture sportive ed in tutti gli altri luoghi interessai alla sosta.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART.6, COMMA 1, LEGGE N.401/89 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI NONCHÉ PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA.
Il ricorrente, in particolare, contesta il travisamento e la erroneità dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato, deducendo la propria estraneità alle condotte illecite ivi contestate.
b) VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMA 1, LEGGE N.401/89 CON RIFERIMENTO ALL’OBBLIGO DI INDICAZIONE SPECIFICA DELLE RAGIONI IN FATO E DI DIRITTO SECONDO LE QUALI IL SOGGETTO SOTTOPOSTO A DASPO È PERICOLOSO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento gravato.
c) VIOLAZIONE DELL’ART.6, COMMA 1, LEGGE N.401/89 CON RIFERIMENTO ALL’OBBLIGO DI INDICAZIONE SPECIFICA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DEI LUOGHI AI QUALI È VIETATO L’ACCESSO.
Il ricorrente lamenta la genericità della misura – giacché assente la specifica indicazione delle manifestazioni sportive alle quali è