TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-11-05, n. 200903124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2009-11-05, n. 200903124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200903124
Data del deposito : 5 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00832/2005 REG.RIC.

N. 03124/2009 REG.SEN.

N. 00832/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2005, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv. L T, con domicilio eletto presso L T in Genova, Vico Falamonica, 1/3;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decreto 18 aprile 2005 di diniego rinnovo permesso di soggiorno.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25 luglio 2005 e depositato il 30 luglio 2005 la sig. ra P G ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.

Con nota 30 agosto 2005 l’Amministrazione ha comunicato che il provvedimento impugnato è stato oggetto di riesame favorevole alla ricorrente

All’udienza pubblica del 5 febbraio 2009 il ricorso è passato in decisione.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso in esame attesa la attestazione dell’Amministrazione.

Sussistono giusti motivi attesa la natura della controversia per la compensazione delle spese di giudizio

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