TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-03-31, n. 201100524
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N. 00524/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01856/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. M C, V O e F P B, con domicilio eletto presso M C in Bari, via Abate Gimma, 147;
contro
Comune di Mola di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. S P, con domicilio eletto presso S P in Bari, via Cognetti, 25;
Regione Puglia;
nei confronti
So.Gra.Co. s.r.l.;
-OMISSIS-;
e con l'intervento di
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. N D M, con domicilio eletto presso N D M in Bari, via Abate Gimma, 189;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota protocollo n. -OMISSIS- del 25 agosto 2009, successivamente notificata, con cui il Capo Settore Urbanistica Assetto del Territorio Espropri ed E.R.P. del Comune di Mola di Bari ha dichiarato il ricorrente «decaduto dal beneficio dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione» intercorso con la So.Gra.Co. s.r.l., relativamente all’alloggio di edilizia convenzionata realizzato dalla summenzionata società in attuazione del «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”»;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresa - ove occorra - la determinazione n. 354 del 4.4.2008, a firma del Dirigente Settore Urbanistica - Assetto del Territorio - E.R.P. - Espropri del Comune di Mola di Bari, e dell’allegato “Avviso Pubblico”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. F C e uditi per le parti i difensori avv.ti F P B, M C, S P e N D M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente -OMISSIS- contesta con il ricorso introduttivo il provvedimento che l’ha dichiarato decaduto dal beneficio della avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione intercorso con la So.Gra.Co. s.r.l. relativamente all’alloggio di edilizia convenzionata realizzato dalla summenzionata società in attuazione del «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”».
Il -OMISSIS- in precedenza era stato infatti beneficiario dell’assegnazione in locazione a canone convenzionato di un immobile di edilizia residenziale convenzionata sito nel Comune di Mola di Bari.
Con il provvedimento gravato l’odierno ricorrente viene dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 poiché “… è emerso che, contrariamente alla dichiarazione resa, all’interno del nucleo familiare della S.V. non vi è alcun soggetto portatore di handicap presente, invece, nella famiglia anagrafica (-OMISSIS-) come definita ai soli fini anagrafici dall’art. 4 del D.P.R. 30/5/1989 n. 223. Agli effetti dell’edilizia agevolata, invece, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli minorenni”.
L’amministrazione comunale rileva conseguentemente nel corpo motivazionale del provvedimento gravato che, pur essendo il -OMISSIS- in possesso dei requisiti soggettivi, lo stesso non ha comunque diritto di accedere alla stipula del contratto di locazione poiché non rientra tra le categorie aventi diritto di priorità come espressamente sancito dall’avviso pubblico.
Infatti l’avviso pubblico al punto 2 prevede che gli alloggi sono locati prioritariamente ai nuclei familiari con portatori di handicap.
Il -OMISSIS- nel modello di domanda aveva autocertificato anche il possesso del requisito di appartenenza alla categoria di cui al punto 2.
L’amministrazione comunale in sede di verifica nell’ambito delle proprie competenze ai sensi degli artt. 71 e 72 d.p.r. n. 445/2000, avendo accertato la insussistenza di tale requisito in capo al -OMISSIS-, l’ha dichiarato decaduto dal beneficio in forza della previsione normativa di cui all’art. 75 d.p.r. menzionato.
L’art. 75 d.p.r. n. 445/2000 statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”.
Il ricorrente sostiene nell’atto introduttivo del presente giudizio che non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale l’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato in questa sede;che in base all’art. 7 della delibera di Giunta Regionale n. 693/2003 (che disciplinava l’intervento di edilizia convenzionata in parola) “… il Comune sede dell’intervento trasmette al soggetto attuatore apposito elenco entro sessanta giorni dalla ultimazione lavori, in caso di intervento di nuova costruzione o recupero, e entro sessanta giorni dal decreto definitivo di concessione, comunicato dall’operatore al Comune, in caso di acquisto. In caso di mancata comunicazione comunale, entro i termini innanzi fissati, l’attuatore può scegliere direttamente il conduttore nel solo rispetto del requisito del reddito e, per quanto possibile, nel rispetto degli altri requisiti. …”;che pertanto in base a tale disposizione della D.G.R. citata, essendo l’elenco pervenuto alla So.Gra.Co. s.r.l. ( i.e. il soggetto attuatore dell’intervento in questione) ben oltre il limite massimo di sessanta giorni, la So.Gra.Co. s.r.l. poteva “direttamente” e quindi liberamente scegliere il conduttore;che il provvedimento gravato applica illegittimamente una nozione ristretta di nucleo familiare in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 legge Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (disposizione dettata espressamente con riferimento all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Preliminarmente, va rilevato che, quanto alla eccezione, formulata dalla interventrice -OMISSIS-, di inammissibilità del ricorso principale per omessa notifica a tutti i controinteressati, la stessa non può trovare accoglimento poiché, nel caso di specie, né dall’atto impugnato né dagli altri atti versati in giudizio risulta l’esistenza di soggetti che, dalla conservazione della dichiarata decadenza, potrebbero ricevere vantaggio.
Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Invero, come correttamente rilevato dalla amministrazione comunale resistente, è il Comune di Mola di Bari che ha indetto il bando pubblico e pertanto spetta allo stesso Comune la potestà di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del bando anche in ordine alla spettanza dei titoli prioritari sulla base di dichiarazioni eventualmente non veritiere.
Peraltro ai sensi dell’art. 11 legge Regione Puglia 15 dicembre 2000, n. 25 competono ai Comuni le funzioni relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento dell’assegnazione e decadenza da questa.
Per quanto riguarda la censura relativa alla possibilità per la So.Gra.Co. s.r.l. di scegliere “direttamente” il conduttore, sottolinea l’amministrazione comunale con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere che si tratta di una facoltà del soggetto attuatore e non già della parte odierna ricorrente che, avendo partecipato al bando con dichiarazioni non veritiere, ne ha accettato gli esiti e gli effetti giuridici.
Inoltre, come correttamente rilevato dalla interventrice -OMISSIS-, il soggetto attuatore privato (So.Gra.Co. s.r.l.) giammai avrebbe potuto attribuire liberamente un beneficio di ordine pubblico;viceversa il soggetto attuatore, avendo sottoscritto la convenzione con il Comune, si era obbligato per quindici anni a locare gli immobili prioritariamente a soggetti appartenenti a categorie deboli e non solo nei limiti di reddito previsti.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso relativo al titolo di priorità, va evidenziato che secondo l’art. 2, commi 2, 3 e 4 legge Regione Puglia n. 54/1984 (norma la cui applicazione - come visto - è invocata dalla stessa parte ricorrente):
«2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati con loro conviventi.