TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-05-09, n. 202205722

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-05-09, n. 202205722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205722
Data del deposito : 9 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2022

N. 05722/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12536/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12536 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D R, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F B in Roma, via della Giuliana, 9;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di respingimento della domanda di cittadinanza-OMISSIS-del Ministero dell'Interno del 06.07.2015, notificato il 14.08.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2022 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto:

a) che parte ricorrente impugna il decreto del Ministero dell’Interno-OMISSIS-del 06.07.2015, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. n. 91/1992, prospettando un unico motivo di impugnazione così rubricato:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, e dell’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91. Eccesso di potere per carenza, erroneità ed illogicità della motivazione, errore sui presupposti e travisamento dei fatti ;

b) che il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio resistendo al ricorso;

c) che la causa è stata chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 19 aprile 2022 e quindi trattenuta in decisione;

d) che la concessione della cittadinanza italiana è stata negata con la seguente motivazione:

VISTA l’istanza, presentata in data 25/10/2010, con la quale lo straniero di origine cinese -OMISSIS-ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91;

VISTI gli atti istruttori dai quali è emerso che il richiedente è stato -OMISSIS-delle parti (artt. 444, 445 cpp) del G.U.P. del Tribunale di Venezia, divenuta irrevocabile il 14/10/2008, per il reato di cui all’art. 2, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150 e art. 62 bis c.p. (-OMISSIS-);

CONSIDERATO che il richiedente, all’atto della presentazione della domanda, ha -OMISSIS-;

VISTO il parere contrario espresso dalla Prefettura di Treviso, in data 13/5/2013, in ragione del precedente penale soprariportato;

VISTA la nota ministeriale, datata 23/4/2015, con la quale è stato comunicato al richiedente il preavviso del diniego dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integr.;

VALUTATE le deduzioni prodotte dall'interessato in data 25/5/2015, dalle quali non emergono nuovi elementi di valutazione positiva;

RITENUTO che la -OMISSIS-;

TENUTO CONTO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art.9 della citata legge n. 91/92, comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che possano dare fondamento all’opportunità della concessione medesima e siano tali da poter escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa;

RITENUTO, per quanto precede, che nella fattispecie in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana;

VISTI la legge 5 febbraio 1992, n. 91 e succ. mod. e integr.;
il d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
il d.P.R. 18 ottobre 1994, n. 362
”;

e) che risulta fondato l’unico motivo di ricorso, in relazione alla non completa valutazione operata dall’Amministrazione, atteso che la stessa ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza motivando esclusivamente sulla -OMISSIS-per violazioni contravvenzionali derivanti-OMISSIS-;

f) che, in generale, la concessione della cittadinanza rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione, da parte dell’Amministrazione, di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr. ex multis , Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza n. 11883 del 2021), configurandosi pertanto in capo all’Amministrazione stessa un potere ampiamente discrezionale;

g) che, conseguentemente, l’Amministrazione può legittimamente negare la concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero condannato in sede penale, ma l’uso della potestà discrezionale deve sempre fondarsi sui canoni di ragionevolezza e di proporzionalità;

h) che, invero,-OMISSIS- a carico dell’istante non appare sufficiente di per sé a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana (cfr. Tar Lazio, sez. I-ter, n. 412 del 2005), atteso che tale circostanza fattuale deve inserirsi all’interno di una più ampia valutazione circa l’integrazione sociale dello straniero nel tessuto sociale, non potendosi prescindere da un giudizio globale sulla personalità dell’istante e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, anche alla luce del comportamento tenuto dallo stesso successivamente alla commissione dell’illecito;

i)  che, dalla lettura del provvedimento impugnato, non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto ad una siffatta completa valutazione, limitandosi al dato fattuale della commissione di un reato meramente -OMISSIS-;

l) che, pertanto, dalle precedenti considerazioni discende l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del diniego impugnato in questa sede;

m) che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda.

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