TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2016-11-10, n. 201600198
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Pubblicato il 10/11/2016
N. 00198/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00734/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2016, proposto da P D Sr.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il suo studio, in Reggio Calabria, via G. De Nava n. 122;
contro
Comune di Motta San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di restituzione pratica “Sarto 19”, emesso dal Comune di Motta San Giovanni in data 5 luglio 2016 prot. 0006486, notificato in data 13 luglio 2016 a mezzo raccomandata a/r n.151672240306-2
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso la restituzione della pratica “Sarto 19”, relativa a Richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto minieolico di Kwp, effettuata dal Comune di Motta San Giovanni a fronte della affermata “inassoggettabilità dell’intervento alla procedura di verifica ovvero alla procedura di VIA”, in quanto l’area sarebbe assoggettata a tutela ambientale-paesaggistica ex lege 431/1985, ora ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
rilevata l’esigenza, a fronte delle doglianze dalla parte ricorrente dedotte, di disporre incombente istruttorio a carico dell’intimata amministrazione comunale, i cui contenuti saranno esplicitati in dispositivo;
- escluso che, nelle more dell’espletamento del suindicato incombente, il paventato pregiudizio riveniente dall’esecuzione degli atti impugnati dimostri, in ragione della tempistica dalla stessa parte ricorrente indicata con riferimento alla possibilità di fruizione degli incentivi concessi dal GSE, carattere di gravità ed irreparabilità, sì da consentire un positivo apprezzamento del periculum in mora , indispensabile ai fini dell’accoglimento della formulata istanza cautelare, con accessiva sospensione dell’atto impugnato;
- peraltro rilevata l’opportunità che l’impugnativa, in esito all’espletamento della disposta istruttoria, venga definita nel merito;