TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2015-05-15, n. 201502700
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N. 02700/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2012, proposto da G C, rappresentata e difesa dall'avv. F D L, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Viale Antonio Gramsci n. 19;
contro
il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 42/Urb. del 4 novembre 2011 con il quale è stata ingiunta la demolizione di opere asseritamente abusive;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con ordinanza n. 1574 del 21 marzo 2013, a fronte della reiterata inottemperanza del Comune alle precedenti ordinanze con le quali erano stati disposti incombenti istruttori (n. 333 del 5 marzo 2012 e n. 799 del 7 giugno 2012), il Collegio ha valutato necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., incaricando l’Arch. C M, individuata in quanto funzionario del Settore Urbanistica della Provincia di Napoli che ha già espletato analoghe attività in altri giudizi similari;
Rilevato, inoltre, che con ordinanza n. 4758 del 24 ottobre 2013, la Sezione ha accolto la domanda di proroga presentata in data 9 ottobre 2013 dall’Arch. C M ed ha, altresì, ordinato al Comune di Sant’Antimo di provvedere all’immediata consegna al tecnico verificatore di copia conforme all’originale del verbale di sopralluogo tecnico ispettivo del 12 luglio 2011, nonché di assicurare l’acquisizione da parte del medesimo verificatore di tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incombente istruttorio, in ottemperanza anche alle precedenti ordinanze adottate;
Rilevato che con successiva ordinanza, n. 1678 del 20 marzo 2014, è stata valutata opportuna la reiterazione degli adempimenti di cui alla precedente ordinanza, ponendo a carico della parte ricorrente l’onere di notificazione del medesimo provvedimento all’amministrazione comunale intimata, fissando per la definizione del merito l’udienza pubblica del 23 ottobre 2014;
Rilevato, inoltre, che in considerazione dell’assenza di risultanze idonee a comprovare che il tecnico incarico degli incombenti istruttori (Arch. C M) avesse avuto effettiva conoscenza della precedente ordinanza e valutata l’opportunità di sollecitare al predetto verificatore l’esecuzione degli adempimenti disposti, con ordinanza n. 6029 del 23 ottobre 2014 è stata disposta la fissazione dell’udienza pubblica del 26 marzo 2015 per la definizione del ricorso;
Considerato che, allo stato, non risulta ancora depositata la relazione di verificazione e che, tenuto conto della risalenza del giudizio e dei rinvii nella relativa trattazione correlati alle circostanze sopra esposte, si valuta opportuno richiedere al Dirigente del Settore Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli (subentrata alla Provincia di Napoli per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 56/2014) di assumere ogni iniziativa idonea alla conclusione degli accertamenti disposti ed al deposito del relativo elaborato nel termine di trenta giorni (30 gg.) decorrente dalla notificazione, se anteriore, ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;a tal fine, il sopra indicato Dirigente dovrà operare tutte le valutazioni ritenute opportune, inclusa quella in merito alla sostituzione dell’Arch. C M, ove funzionale ad assicurare l’immediato espletamento degli adempimenti disposti;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, di fissare per la definizione del ricorso l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2015.