TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-19, n. 201600168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-19, n. 201600168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600168
Data del deposito : 19 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00791/2015 REG.RIC.

N. 00168/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00791/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 791 del 2015, proposto da:
R J O, rappresentato e difeso dall'avv. D Pastore, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Ancona sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dal ricorrente in data 14.8.2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l’Amministrazione ha documentato di aver concluso il procedimento di cui all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata dal ricorrente il 14.8.2015 mediante l’adozione del provvedimento di diniego in data 16.11.2015, ossia prima della proposizione del presente ricorso;

- stante quanto sopra, nel corso degli adempimenti preliminari alla camera di consiglio del 19 febbraio 2016, il difensore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

Rilevato, tuttavia, che il ricorso è inammissibile, atteso che il procedimento per cui è causa è stato concluso, con l’adozione di un provvedimento espresso, già prima della proposizione della presente iniziativa giudiziaria, sicché, al momento dell’instaurazione del giudizio, non sussisteva alcun silenzio inadempimento dell’Amministrazione;

Ritenuto, in considerazione di ciò, che vada disposta la revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso dalla competente commissione con decreto n. 140 del 9 dicembre 2015;

Ritenuto, altresì, che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti;

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