TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-05-03, n. 201100614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-05-03, n. 201100614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201100614
Data del deposito : 3 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00835/2007 REG.RIC.

N. 00614/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00835/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2007, proposto da G A, S A L, C L, F D, C D S, T B, A M, F A, R A, B G, M C G, S A, rappresentati e difesi dall'avv. M B ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via G. Barrio n 19, presso lo studio dell’avv. A M;

contro

il Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S I ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, viale Argento,14, presso lo studio dell’avv. Francesco Mirigliani;

nei confronti di

Batti Ferdinando, Arcuri Luigi Domenico, Riillo Pietro, Martucci Giancarlo, Nicoletta Luigi, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

delle operazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone, dei relativi verbali e della proclamazione degli eletti, del verbale del 31 maggio 2007, del provvedimento di delega delle funzioni di Segretario dell’Assemblea elettorale al Consigliere Segretario, delle operazioni di voto per lettera, dell’art. 9 del Regolamento disciplinante il voto per corrispondenza e dell’art. 5 del Regolamento stesso, relativo alle modalità di presentazione delle candidature;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti di Crotone;

Vista l’ordinanza n. 549 del 13 settembre 2007 con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta dai ricorrenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 aprile 2011 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I signori G A, S A L, C L, F D, C D S, T B, A M, F A, R A, B G, M C G, candidati non eletti al Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Crotone ed il sig. S A, non partecipante alle elezioni in quanto non facente parte di una lista con almeno 40 voti di preferenza, hanno impugnato le operazioni elettorali per la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone, i relativi verbali, la proclamazione degli eletti e gli altri atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituito il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Crotone, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’irricevibilità del ricorso e deducendo, comunque, l’infondatezza del gravame.

È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.

La giurisprudenza ha affermato che l’art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1944 n. 282 deve essere interpretato nel senso che ai consigli nazionali di alcuni ordini spetta la giurisdizione in ordine al contenzioso concernente la fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni. La controversia riguardante l'impugnazione le operazioni di voto concernenti la competizione per la prima elezione di un Consiglio territoriale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili spetta al rispettivo Consiglio nazionale, subentrato, dall'1 gennaio 2008, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti per effetto del d.lgs. 28 giugno 2005 n. 139.

Deve escludersi, al riguardo, che possa trovare applicazione la giurisdizione del giudice amministrativo, in base all'art. 6, comma 1, della l. n. 1034 del 1971, in materia di elezione degli organi degli enti locali (in materia, Cass. Sez. Un., 3 novembre 2009 n. 23209, TAR Emilia Romagna, sez. I, 10 marzo 2005 n. 371).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio relativo alle domande proposte dovrà essere riproposto innanzi al giudice munito di giurisdizione entro il termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

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