TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202201383
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Pubblicato il 29/12/2022
N. 01383/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 341 del 2018, proposto dal Comune di Montichiari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, via Armando Diaz n. 9;
contro
la Provincia di Brescia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Brescia, piazza Paolo VI 29;
nei confronti
Bicelli Scavi S.r.l.,
Mazza S.r.l.,
Sole Immomec S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Bernardo Cividini e Giulia Pedretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, via Saffi n. 5;
per l'annullamento
dell'atto dirigenziale della Provincia di Brescia, n. 216/2018, comunicato a mezzo pec in data 22 gennaio 2018, recante ad oggetto “Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto di gestione produttiva ATEg45 di Montichiari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, di Bicelli Scavi S.r.l., di Mazza S.r.l. e di Sole Immomec S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato:
che, con atto depositato il 18 ottobre 2022, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso in epigrafe, sicché non resta al Collegio che prenderne atto, a spese compensate, secondo la comune volontà espressa dalle parti costituite;