TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-07-18, n. 201604018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-07-18, n. 201604018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604018
Data del deposito : 18 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2016

N. 05040/2016 REG.RIC.

N. 04018/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05040/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5040 del 2016, proposto da:


M S, rappresentato e difeso dagli avvocati U C C.F. CNTMRT51B23H501K, S D C.F. DLESNT79H09F158V, M B C.F. BNTMHL76T24H501F, con domicilio eletto presso M B in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;


Simonetti Monica + 14, Acquaviva Marcello, Alicandro Fabio, Arena Venera Veronica, Chiarini Monica, C Giuseppina, Cparato F, D M F, F B, G G, M R, M S, N A, N Fabio, Palumbo Ivana, Pipitone Roberta, Preiti Maria, Renzulli Nicoletta, Sottile Salvatore, Tenuta Mariarosaria, Venuso Maria, Canneto Massimiliano, Leone Natalino, Cparato F, rappresentati e difesi dagli avvocati U C C.F. CNTMRT51B23H501K, M B C.F. BNTMHL76T24H501F, S D C.F. DLESNT79H09F158V, con domicilio eletto presso M B in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei decreti buona scuola: dm 105 del 23 febbraio 2016 (asilo elementari), dm 106 del 23 febbraio 2016 (medie superiori), dm 107 del 23 febbraio 2016 (sostegno) - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

che le questioni introdotte con il ricorso sono state già delibate con la sentenza di reiezione n.6510/2016;

che le spese possono essere compensate;

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