TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-01-24, n. 202200165
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 00165/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2018, proposto da M S, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, viale Ancona 17;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
T B, Rosalina Beltrame, Alessia Beltrame, Jacopo Beltrame, non costituiti in giudizio ;
e con l'intervento di
Federica Beltrame, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Borella e Piero Borella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (interventore ad opponendum );
per l'annullamento
del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 22920 del 6 novembre 2018, di rigetto dell'istanza di riduzione del vincolo indiretto imposto con D.M. 13 settembre 1971, nonché di ogni atto ad esso antecedente, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visto l’atto di intervento della signora Federica Beltrame;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora M S è proprietaria di un’area nel comune di Castello di Godego (Treviso) confinante con Villa Beltrame, immobile risalente al XVII e dichiarato di interesse culturale con D.M. 29 marzo 1967; in ragione di tale prossimità i terreni della ricorrente sono stati sottoposti con D.M. 13 settembre 1971 a vincolo indiretto di inedificabilità assoluta, perché il bene direttamente tutelato “ potrebbe ricevere grave danno qualora sulle adiacenti particelle catastali 108-112 fg. 5 co, Castello di Godego, sorgessero costruzioni di qualsiasi genere che contrasterebbero con l’aspetto della zona e altererebbero le attuali vedute prospettiche, le condizioni di luce ed il caratteristico decoroso ambiente in cui è inserito il monumento medesimo .”
Con il gravame in epigrafe l’esponente impugna il provvedimento datato 6 novembre 2018 con il quale la competente Soprintendenza ha respinto la sua istanza di riduzione di detto vincolo indiretto.
Precisa che nel 1987 il precedente proprietario dei suoi mappali aveva già formulato analoga istanza e che, a seguito di un articolato iter , il Ministero dei beni culturali aveva disposto la parziale revisione del vincolo, escludendo il mappale 108 (rinumerato in 696 a seguito di frazionamento), che era divenuto, quindi, edificabile.
Tale provvedimento (ed il conseguente permesso di costruire) veniva peraltro impugnato dal confinante proprietario di Villa Beltrame ed annullato con sentenza di questo TAR 17 giugno 2003, n. 3303 (confermata in appello) per mancata notifica del procedimento al controinteressato.
La questione della proporzionalità del vincolo imposto sulle aree limitrofe all’immobile tutelato veniva ulteriormente sollevata d’ufficio nel 2008 dalla Soprintendenza, la cui proposta di revisione veniva però respinta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.
Soggiunge la sig.ra S che, all’esito di accesso ad archivi storici, ha rilevato l’insussistenza originaria del viale alberato posto a nord di Villa Beltrame e che, venendo così meno uno dei presupposti delle disposizioni di tutela, il 23 marzo 2018 Ella ha nuovamente chiesto alla Soprintendenza la modifica del D.M. 13 settembre 1971.
L’amministrazione, dopo un sollecito all’avvio del procedimento, con la nota oggetto dell’odierno gravame ha confermato il vincolo già esistente, affermando laconicamente che, valutate le motivazioni dell’istanza e “ riconsiderata l’istruttoria condotta all’epoca dell’imposizione del vincolo, la Scrivente ritiene di dover mantenere inalterate le prescrizioni di tutela indiretta. Infatti, anche indipendentemente dall’esistenza o meno di un antico viale alberato o di un compendio monumentale, permane l’esigenza di mantenere i coni ottici sugli immobili vincolati da via Muson, strada parallela a Via Roma, fino alla fine del lotto .”.
La ricorrente deduce l’illegittimità di tale diniego per i seguenti motivi in diritto:
I. Violazione di legge – violazione del principio del giusto procedimento – violazione artt. 7 e 10 bis L. 241/90 – Difetto di istruttoria – eccesso di potere – motivazione inconferente – arbitrarietà , perché l’amministrazione ha omesso di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento e non gli ha notificato il preavviso di rigetto, adempimenti che risultavano imprescindibili per una compiuta istruttoria, attesa la novità fattuale introdotta con l’istanza di revisione da ultimo proposta ed il carattere discrezionale del provvedimento da assumere;
II. Violazione di legge – violazione art. 45 d.lgs. 43/04 – difetto di presupposto – difetto di istruttoria – eccesso di potere – contraddittorietà – illogicità – sviamento