TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202317275
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Pubblicato il 20/11/2023
N. 17275/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D'Aguanno Luisa, rappresentata e difesa dagli avvocati M G, D T, I D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
R C, V M, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione Dirigenziale prot. n. GB/2251/2022 adottata in data 25.11.2022 di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva riservata al personale di Roma Capitale per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 5 posti di Dirigente Tecnico
‘VISTI'
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per la declaratoria di nullità, ottemperanza o annullamento:
- del Verbale della Commissione Esaminatrice n.25 del 17.5.2023, trasmesso con nota prot. GB/32959 del 17 maggio 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra i quali la ancora sconosciuta determinazione dirigenziale di approvazione della nuova graduatoria del concorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec a Roma Capitale ed ai controinteressati in epigrafe in data 9.1.2023 e depositato il 10.1.2023, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della Determinazione Dirigenziale prot. GB/2251/2022, adottata in data 25/11/2022, di approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva riservata al personale dipendente di Roma Capitale per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 5 posti nel profilo di Dirigente Tecnico (codice selezione DTRC);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
2. Con la presente iniziativa processuale la ricorrente avversa la graduatoria elaborata da Roma Capitale in relazione al concorso (per titoli ed esami scritti e orali) per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 5 posti da dirigente tecnico. La ricorrente ha preso parte alla procedura, collocandosi, in esito al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e dopo avere sostenuto le prove previste dal bando, in ottava posizione, con un punteggio complessivo di 75,35 punti, di cui 44,35 assegnato ai titoli, 15 allo scritto e 16 alla prova orale.
3. Il gravame veniva affidato a n.3 motivi di ricorso, con i quali, in sintesi, si censurava l’illegittimità del provvedimento, relativamente al punteggio assegnato ai titoli.
In particolare, la ricorrente contestava:
a) la mancata attribuzione di n.3 punti in relazione agli incarichi di servizi di cui all’art.7, categoria 3, lett. f) del bando (incarichi di responsabilità di servizio/ambito organizzativo/ufficio/procedimento ed incarichi equivalenti conferiti da Roma Capitale: per ogni anno di incarico svolto - punti 1) in relazione allo svolgimento, dichiarato nella domanda, dell’incarico di componente della
Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), con particolare riguardo alla mancata considerazione dell’incarico svolto per il triennio 2015-2018;b) la mancata attribuzione di 2,5 punti in relazione al disconoscimento, quale titolo meritevole di considerazione, del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile ed Ambientale Junior, ai sensi dell’art.7, categoria 2 del bando.
4. Roma Capitale si costituiva in giudizio in data 19.1.2023, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni difensive successivamente versate in atti.
5. Con ordinanza n.2181/2023, pubblicata il 21.4.2023, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ritenendo il ricorso assistito da sufficienti profili di fondatezza, disponendo che “l’Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza”.
6. Seguiva il deposito di ampia documentazione e di articolate memorie, a cura delle parti.
In particolare, in data 18.5.2023 l’Amministrazione resistente depositava in giudizio la nota prot.n.22040 del 18.5.2023, con la quale si dava atto che la Commissione di concorso aveva dato esecuzione all’ordinanza di riesame, giusto l’allegato verbale n.25 del 17.5.2023, con il quale aveva rivalutato i punteggi assegnati per la voce titolo all’odierna ricorrente. In tal contesto, ne era derivata, per quest’ultima, la decurtazione del punteggio complessivamente attribuito (n.3 punti), nel senso che:
- per gli incarichi di componente della Commissione della CVLPS, ricondotti gli stessi nell’ambito della previsione recata dalla lett. h) della categoria 3 del bando, come già ritenuto in precedenza, sono stati decurtati i 3 punti prima assegnati, per errore materiale, per l’incarico svolto nel triennio 2018-2021;
- per il conseguimento dell’abilitazione di ingegnerie civile e ambientale junior, si confermava la mancata attribuzione del punteggio, come ritenuto in precedenza.
7. Con successivi motivi aggiunti, notificati a mezzo pec a Roma Capitale in data 7.6.2023 ed ai controinteressati in epigrafe in data 19.7.2023, la ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale per la declaratoria di nullità del verbale della Commissione Esaminatrice n.25 del 17.5.2023, trasmesso con nota prot. GB/32959 del 17 maggio 2023, mediante il quale sono stati resi noti gli esiti del riesame compiuto dalla Commissione;
- di tutti gli atti consequenziali, tra i quali la sconosciuta determinazione dirigenziale di approvazione della nuova graduatoria del concorso,
nonche’ per l’esecuzione e l’ottemperanza ex art. 59, 112 e 114 comma 4 lett. c) c.p.a. dell’ordinanza cautelare summenzionata,
nonche’, ove occorra, per ottenere l’annullamento degli atti summenzionati.
8. Seguiva il deposito di documentazione e lo scambio di articolate memorie, anche in replica.
9. All’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa formulazione, constatata a verbale, del rilievo d’ufficio del Collegio, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, di possibile irricevibilità dei motivi aggiunti, per tardività della notifica al controinteressato, nonché improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo.
10. Il Collegio esamina dapprima le questioni in rito, sollevate nel corso dell’udienza di trattazione, ritenendole fondate, per come di seguito esplicato.
Quanto al ricorso introduttivo, con il quale è stata impugnata in parte qua la graduatoria, l’interesse alla relativa impugnazione è venuta meno, dal momento che l’Amministrazione ha adottato una nuova determinazione lesiva, non a caso gravata con i motivi aggiunti, che sostituisce, per quanto di interesse dell’odierna ricorrente, la precedente valutazione in riferimento al punteggio assegnato ai titoli. Non appare revocabile in dubbio che la nuova determinazione abbia i crismi della determinazione provvedimentale, dal momento che l’Amministrazione, con nota prot.n.33040 del 18.5.2023, ha chiaramente mostrato di avere fatto proprie le valutazioni della Commissione in sede di riesame. Né appare predicabile la invocata nullità della determinazione per contrasto con l’ordinanza cautelare. In disparte il fatto che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, l’atto che (in ipotesi) fosse adottato in contrasto con l’ordinanza cautelare non è nullo bensì’ annullabile (cfr., quam multis, Consiglio Giust. Amm.va per la Reg. Sicilia, sez. g.le, 6.3.2023, n.191;Consiglio di Stato, 28.6.2019, n.4461), nella fattispecie, con l’ordinanza n.2181/2023 il Tribunale, pur sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato e ravvisando profili di fondatezza prima facie del ricorso, ha invitato l’Amministrazione ad effettuare (come in effetti accaduto) il riesame della posizione della ricorrente in relazione ai motivi di ricorso, senza che da questo potesse conseguire, di necessità, un vincolo nel merito per l’Amministrazione. Peraltro, l’inesauribilità del potere amministrativo da un lato, con il limite (non ricorrente nella fattispecie) della cosa giudicata, e da un altro la natura interinale della tutela cautelare, accordata con l’ordine di riesame, impediscono di ritenere che, allo stato, per l’Amministrazione fosse preclusa la possibilità di adottare una determinazione non satisfattiva, e anzi peggiorativa, per la posizione della ricorrente.
Il ricorso introduttivo va quindi dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Volgendo l’attenzione al ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente ha impugnato la determinazione in riesame, il Collegio è dell’avviso che sia meritevole di conferma il rilievo di irricevibilità, per tardività della notifica ad almeno un controinteressato.
Si osserva, in fatto, che:
- il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato anche a due graduati che precedono in graduatoria la ricorrente, in tal modo soddisfacendo l’onere di notifica ad almeno un controinteressato, ex art.41, co.2 cpa, non essendo revocabile in dubbio che tali soggetti, a fronte di una graduatoria già definitivamente formata, rivestano tale qualifica;
- viceversa, i motivi aggiunti sono stati notificati in momenti diversi, ossia dapprima a Roma Capitale (a mezzo pec in data 7.6.2023) e solo successivamente, sempre a mezzo pec, ai due controinteressati, in data 19.7.2023.
Ora, deve ritenersi tardiva la notifica ai controinteressati, in quanto effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto previsto dall’art.29 cpa per l’azione di annullamento, dal momento che l’atto impugnato deve reputarsi conosciuto fin dal momento dell’avvenuto deposito in giudizio, ossia dal 18.5.2023, in linea con il condivisibile orientamento secondo cui “Ai fini della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, il deposito in giudizio di documenti — mai prima comunicati o comunque conosciuti — costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l'avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione, di cui all'art. 43, comma 1, secondo periodo, c.p.a. Ciò in quanto, in base ai criteri dell'ordinaria diligenza, il ricorrente è comunque tenuto a verificare l'eventuale deposito di atti processuali. Si è, infatti, chiarito che se, in generale, i meccanismi di conoscenza legale presentano per lo più natura presuntiva e vivono in costante equilibrio tra un'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale del privato e un'opposta esigenza di stabilità e continuità dell'azione amministrativa, proprio il deposito giudiziale di documenti realizza un significativo tramite di conoscenza dell'atto amministrativo, che corrisponde adeguatamente alle due esigenze sopra menzionate;in tal senso depongono le particolari formalità del contesto nel quale la produzione documentale ha luogo;l'elevato livello di vigilanza sull'andamento delle vicende processuali che normalmente connota i soggetti costituiti in giudizio;l'obbligatoria assistenza legale loro fornita dai difensori legali, quale ulteriore ausilio nell'analisi e nella comprensione dei fatti processuali” (da Tar Lazio, 4.5.2020, n.4578;v., in senso conf., Consiglio di Stato, 26.5.2017, n.2482;Tar Catanzaro, 19.4.2022, n.669).
Nella fattispecie, infatti, è del tutto logico affermare la sussistenza di un obbligo di diligenza nella consultazione del fascicolo, perlomeno fino alla scadenza del termine assegnato dal Tribunale per provvedere (cfr., sulla rilevanza di tale aspetto, Consiglio di Stato, 26.8.2016, n.3709;Consiglio di Stato, 10.7.2013, n.3674;Tar Bari, 21.1.2022, n.117), atteso che l’Amministrazione, proprio in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva l’obbligo di provvedere al riesame e, in concreto, ha provveduto a tale incombenza nel termine assegnato (30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta il 21 aprile 2023).
Pertanto, è ragionevole ritenere che il dies a quo per l’impugnazione del provvedimento adottato all’esito del riesame fosse il 18.5.2023 (data del deposito in giudizio), posto che il 20.5.2023 (trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza) scadeva il termine assegnato dal giudice per provvedere e, quindi, l’onere di consultazione del fascicolo processuale scaturiva, almeno fino al predetto termine, da un’incombenza processuale pendente, e anzi determinata dal ricorso introduttivo e dalla misura cautelare provocata, e poi disposta, nell’interesse stesso della parte ricorrente.
La definizione in rito della controversia è di per sé assorbente in ordine all’esame delle censure di parte ricorrente e, inoltre, consente di soprassedere dal disporre l’integrazione del contraddittorio per la notifica dei motivi aggiunti, in relazione ai restanti controinteressati, ai sensi dell’art.49, co.2 cpa.
Per completezza, si evidenzia che il ricorso è comunque infondato anche nel merito e, per converso, corrette le valutazioni compiute dall’Amministrazione, in ossequio alle previsioni del bando, ove si consideri, in estrema sintesi, che:
- l’incarico di componente della Commissione di vigilanza locali pubblico spettacolo (CVLPS) è stato correttamente inquadrato all’interno della fattispecie regolata dall’art.7, categoria 3, lett. h) del bando, ossia fra gli incarichi di servizio di natura non dirigenziale/responsabilità, e non appare viceversa corretta la pretesa di inquadramento nell’ambito della lettera f), afferente agli incarichi di responsabilità di strutture (dirigenziali, o assimilabili). Come rilevato in sede di riesame, la Commissione in questione, prevista già dall’art.141 del r.d. n.635/1940 (regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.), rende pareri consultivi a beneficio degli organi competenti all’adozione delle determinazioni con rilevanza esterna, né il componente di tale commissione assume, in quanto tale, una specifica responsabilità di posizione o di reggente di struttura, talchè non è possibile ritenere che l’incarico in questione fosse meritevole dell’inquadramento fra gli incarichi di responsabilità, i quali beneficiavano, comprensibilmente, di un trattamento più favorevole rispetto agli incarichi di servizio tout court (un punto per ogni anno di incarico, anziché 0,20 punti per ogni incarico fino a 10 incarichi);
- l’art.7, categoria 2, lett. d) del bando assegna n.2,5 punti in caso di “abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato per il quale è necessario il possesso di uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione alla selezione”, ossia, la laurea magistrale (o equipollenti, come la specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura. La piana lettura della citata disposizione consente di ritenere che l’abilitazione dà diritto al punteggio in questione solo se la stessa è conseguita all’esito di un esame di Stato per il quale occorre, necessariamente, (almeno) il possesso del titolo occorrente per l’accesso al concorso in parola. Poiché, per il conseguimento dell’abilitazione quale ingegnere junior, è sufficiente la laurea triennale (non è quindi necessaria la laurea magistrale, obbligatoria invece per l’accesso al concorso in questione), a differenza di quella di ingegnere senior (parimenti posseduta dalla ricorrente e perciò valutata positivamente), non risulta integrata la fattispecie considerata dalla lett. d). La ratio della disposizione è del tutto evidente: premiare solo le abilitazioni che costituiscono sicuro “avanzamento” professionale rispetto al requisito di accesso alla procedura concorsuale.
- la Commissione, nella “nuova” valutazione, ha dato atto di avere rimodulato in diminuzione i punteggi di altri concorrenti, per analoghe ragioni, coerenti con quanto statuito in ordine alla posizione della ricorrente.
11. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va dichiarato:
- irricevibile, in relazione ai motivi aggiunti;
- improcedibile, quanto al ricorso introduttivo.
La natura dell’interesse sotteso alla presente controversia e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio.