TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-16, n. 202101225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-16, n. 202101225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101225
Data del deposito : 16 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2021

N. 01225/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D e G D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G D in Bari, via Andrea da Bari, 157;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità

della condotta di AGEA e della Regione Puglia, ciascuna per suo conto, per quanto dedotto in atti e per le risultanze di giudizio;

con conseguente annullamento

- della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 4.3.2019 di comunicazione sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001;

- per quanto di ragione, della nota della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione UE del 17.7.2018 (prot. AGEA -OMISSIS-del 25.7.2018), del presupposto rapporto finale OLAF su caso -OMISSIS-, e del nulla osta della Commissione UE (prot. n. -OMISSIS- del 18.2.2019 (allo stato non conosciuti);

- sempre per quanto di ragione, del parere AGEA richiesto con nota della Direzione Generale Agricoltura UE del 17.7.2018, e delle lettere AGEA prot. -OMISSIS-del 4.10.2018 e -OMISSIS-del 5.2.2019 (allo stato non conosciuti);

- ove occorra, della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 26.4.2019;

- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, del procedimento di accertamento dinanzi alla Regione Puglia;

- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, di decadenza o revoca dai benefici e di recupero dell’importo di € 997.743,75 o di altra somma allo stesso titolo;

- di ogni ulteriore atto connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto;

e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere lo svincolo della polizza e a percepire le erogazioni eventualmente sospese da AGEA;

con condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto per illegittimità della condotta;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.11.2019, per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

- degli stessi atti censurati con il ricorso introduttivo;

- della comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 del Responsabile di Misura, prot. -OMISSIS-dell’1.10.2019, di preavviso decadenza totale dagli aiuti ex DAG-OMISSIS-/2015 e recupero delle relative somme;

- della determinazione dell’Autorità di Gestione-OMISSIS-del 18.10.2019, comunicata con nota prot. -OMISSIS-in pari data, di revoca totale degli aiuti e di recupero della somma di € 997.743,75 mediante incameramento, con richiesta di restituzione in unica soluzione ed entro 30 gg. dell’importo di € 1.047.630,04, e di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, di recupero del detto importo;

- comunque di ogni ulteriore atto connesso ai precedenti, come le note NAC richiamate dal rapporto OLAF, anche ove non conosciuto, come i sottesi atti e verbali concernenti la nomina e l’attività della Commissione di verifica, note prot.-OMISSIS-del 28.3.2019, prot. -OMISSIS-del 4.4.2019 e prot. -OMISSIS-del 6.6.2019;

e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere lo svincolo della garanzia -OMISSIS- cessata automaticamente e a percepire le erogazioni eventualmente sospese;

con condanna delle resistenti allo svincolo della garanzia fideiussoria e al pagamento delle somme eventualmente sospese oltre al risarcimento del danno per illegittimità della condotta e/o a corrispondere l’indennizzo ex legge n. 241/1990;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. Francesco Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente -OMISSIS-proponeva gravame, censurando gli atti in epigrafe indicati, imputabili alla AGEA e alla Regione Puglia, e più in generale la complessiva condotta tenuta dalle Amministrazioni convenute nell’ambito del procedimento che la vede protagonista, il quale ha comportato la sospensione, prima, e la revoca, poi, degli aiuti economici a essa concessi ai sensi del

PSR

Puglia 2007 - 2013 -

ASSE

1 - Misura 123.

La medesima ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno causato dall’asserita illegittimità del comportamento tenuto nell’ambito del procedimento, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo svincolo dalla polizza fideiussoria stipulata con la società -OMISSIS- e il riconoscimento del diritto a ottenere le ulteriori erogazioni eventualmente sospese da AGEA.

2. - Si costituivano in giudizio l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e la Regione Puglia, resistendo al gravame.

3. - Sul ricorso e sui motivi aggiunti si pronunciava questo Tribunale che con sentenza in forma semplificata -OMISSIS-del 16.12.2019 dichiarava sull’intera controversia l’insussistenza della propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

A seguito di appello proposto dalla società ricorrente si pronunciava il Consiglio di Stato con sentenza-OMISSIS-del 18.12.2020, in parte confermando e in parte riformando con rinvio quanto affermato dal Giudice di prime cure.

Il Giudice d’appello rilevava il contenuto “complesso” del giudizio di primo grado, il quale deve essere scisso nell’impugnazione (a) dell’atto con cui l’AGEA ha sospeso interinalmente il procedimento di erogazione del contributo ai sensi dell’art. 33 dlgs n. 228/2001 e (b) dell’atto, emesso dalla Autorità regionale di Gestione del P.S.R., di revoca del beneficio economico, recante la richiesta di pagamento di una somma maggiorata rispetto al contributo concesso, stante la richiesta di restituzione del 110% dell’importo versato alla Cooperativa a titolo di anticipo del beneficio stesso. Secondo il Consiglio di Stato le due impugnazioni seguono strade differenti.

Per quanto interessa in questa sede, il Consiglio di Stato con la menzionata sentenza-OMISSIS-/2020, riformando in parte qua la decisione di primo grado, devolveva alla giurisdizione del Giudice amministrativo unicamente il segmento della controversia attinente all’impugnazione della nota di AGEA del 4.3.2019 di sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001 (avendo “… ad oggetto, infatti, il sindacato dell’esercizio di un potere interdittivo, di natura cautelare e connotato da valutazioni ampiamente discrezionali, che si configura in termini di potere autoritativo …”) ed alla connessa domanda risarcitoria, rimettendo la valutazione nel merito a questo T.A.R., ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. L’esame della fondatezza della domanda deve dunque effettuarsi solo nei limiti in cui sussiste la giurisdizione del G.A.

4. - Alla luce di quanto evidenziato sub 3), le censure proposte dalla società istante, la cui fondatezza può essere esaminata nel merito in questa sede, sono unicamente quelle articolate nel ricorso introduttivo nei confronti della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 4.3.2019 e sono così riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. - art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 – Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 - Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 - circolare del 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015;
eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione;
sviamento;
carenza di potere;

2) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. – art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 - Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 - Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 - circolare del 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015 - Linee Guida per l’ammissibilità delle spese;
eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione;
sviamento;
carenza di potere;

3) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. - art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 – Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 – Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 – delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015 - Linee Guida per l’ammissibilità delle spese;
eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione;
sviamento;
carenza di potere;

4) violazione e falsa applicazione: artt. 24 e 27 Cost. - principio di buon andamento e art. 97 Cost. - principio di leale collaborazione e artt. 117 e 118 Cost. - art. 41 Cost. e Reg. UE n. 1698/2005 - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - dlgs n. 165/1999, Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013, Reg. UE n. 907/2014, Reg. UE n. 908/2014 e Reg. UE n. 1971/2015 - art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA, con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - circolare 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015;
eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione;
sviamento;
carenza di potere.

Formulava, infine, domanda risarcitoria.

5. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 16 giugno 2021, tenutasi in modalità da remoto, nel corso della quale la causa passava in decisione.

6. - Ciò premesso il punto di fatto, ritiene questo Giudice che la domanda cui al ricorso introduttivo debba essere respinta in quanto infondata, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione d’improcedibilità per carenza d’interesse sollevata dall’AGEA nelle note di udienza dell’11.6.2021.

6.1. - Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione della Regione Puglia dal presente giudizio (come dalla stessa difesa regionale da ultimo richiesto), in considerazione del fatto che la medesima Regione non è autrice degli atti contestati con il ricorso introduttivo su cui si concentra l’esame di questo Giudice in forza delle argomentazioni in precedenza esposte.

6.2. - Sempre in via preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso provvedimenti della Commissione UE e dell’OLAF, stante il difetto di notificazione alle Amministrazioni che li hanno emessi.

Deve, infatti, ritenersi inammissibile il ricorso nella parte in cui con esso si chiede l’annullamento della nota della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione UE del 17.7.2018, del presupposto rapporto finale OLAF su caso-OMISSIS-e del nulla osta della Commissione UE prot. -OMISSIS-del 18.2.2019, in quanto non notificato alle Amministrazioni che hanno emesso gli atti impugnati come previsto dall’art. 41 cod. proc. amm.

6.3. - Va parimenti dichiarata inammissibile la domanda di svincolo della garanzia fidejussoria resa dalla -OMISSIS-.

La polizza è stata, invero, svincolata, ben prima della proposizione del presente ricorso, con nota AGEA prot. n. -OMISSIS-dell’8.2.2018, consegnata alla compagnia di assicurazione il 19.2.2018, come del resto ha riferito l’AGEA anche nel suo “parere” alla Commissione.

6.4. - In ordine all’asserita violazione dell’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001, della legge n. 241/1990 e della normativa UE in materia di verbale di primo accertamento, nonché sull’asserita carenza di motivazione, si rileva quanto segue.

La ditta ricorrente lamenta la mancata comunicazione della sospensione delle erogazioni all’atto della ricezione del verbale di primo accertamento rappresentato dalla comunicazione all’Amministrazione del rapporto OLAF.

Tuttavia, nella comunicazione della sospensione -OMISSIS-del 4.3.2019 è già indicato chiaramente il motivo del silenzio serbato, ovverosia il segreto sulle indagini condotte dall’OLAF, che emergeva dal rapporto.

Pertanto, l’AGEA ha dovuto attendere il nulla osta della Commissione europea, pervenuto con nota prot. n. -OMISSIS-del 18.2.2019, per comunicare l’adozione della misura cautelare.

Né tale giustificazione appare smentita, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dal fatto che l’AGEA abbia consentito un accesso solo parziale, determinazione ingenerata dal rifiuto del difensore della stessa istante di accedere al testo completo già depositato dall’Agenzia nel procedimento r.g.-OMISSIS-2017 (relativo all’Azienda Agricola-OMISSIS-), come spiegato nella nota AGEA del 14.5.2019 con cui veniva esibito l’intero rapporto.

Né tantomeno può dubitarsi in ordine alla veridicità delle affermazioni contenute nella comunicazione di sospensione per il fatto che il rapporto OLAF risultasse già depositato nel giudizio r.g.-OMISSIS-2017, considerato che il deposito in questione è avvenuto, anche in quel caso, solo a seguito del nulla osta della Commissione del 18.2.2019.

Confermano invece la corrispondenza al vero di quanto riportato nella censurata comunicazione di sospensione delle erogazioni i seguenti documenti:

- la relazione iniziale ex art. 3 Reg. (UE) 2015/1971 (detta anche comunicazione IMS), che riporta, quale fonte della prima informazione (punto 6.2), la Commissione Europea - Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale -, quale data di ricezione della prima informazione (punto 6.1), il 25.7.2018 (ovverosia, la data del protocollo in ingresso della nota con cui la Commissione trasmetteva all’AGEA il rapporto OLAF), quale organo di controllo, l’OLAF (punti 7.5, 7.6, 7.7), precisando, infine, che le aziende interessate non hanno potuto rendere dichiarazioni in quanto non informate della pendenza di indagini (punto 6.10);

- il “parere” dell’AGEA prot. -OMISSIS-del 4.10.2018 in cui si legge che l’Organismo Pagatore nulla sapeva, prima della notifica del rapporto da parte della Commissione, delle condotte irregolari contestate alle aziende diverse da-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-e-OMISSIS-;

- la nota prot. -OMISSIS-del 5.2.2019 in cui l’AGEA scrive alla Commissione che il rapporto OLAF costituisce “la sola notizia di indebita percezione alla base dei provvedimenti AGEA di sospensione delle erogazioni”;

- la comunicazione di svincolo, prot. n. -OMISSIS-dell’8.2.2018, della polizza resa per l’anticipo, che certamente AGEA non avrebbe disposto qualora messa a conoscenza delle irregolarità contestate.

Secondo la prospettazione della ricorrente, inoltre, la censurata comunicazione della sospensione mancherebbe di una motivazione intellegibile.

Detta doglianza non è meritevole di positivo apprezzamento, in quanto se da un lato è vero che la documentazione presupposta non veniva allegata, dall’altro ne venivano forniti gli estremi e ne veniva sintetizzato il contenuto e, comunque, nei termini imposti per riscontrare l’accesso, ne veniva resa copia.

Infine, la ditta istante nega che la sospensione comminata possa qualificarsi come sospensione ai sensi dell’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2011, come dimostrerebbero, a suo dire, le disposizioni attuative di cui alla determina del Titolare dell’Ufficio Monocratico AGEA -OMISSIS-/2007 sull’acquisizione dei verbali di contestazione e sui provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti.

La società interessata cita, in particolare, il passaggio di cui al titolo 3.7 “Sospensioni”, par. 2, pag. 13, secondo cui “le sospensioni ex art. 33 sono disposte dall’UCC [Ufficio del Contenzioso Comunitario AGEA] per uno specifico importo e notificate agli interessati. Il loro effetto sarà pertanto quello di impedire l’effettiva erogazione delle somme sospese, senza impedire una disposizione di pagamento nei confronti degli interessati”. Conseguentemente - prosegue la ricorrente - in forza dell’art. 33, non possono impedirsi le disposizioni di pagamento diverse da quelle oggetto di indagini.

Tuttavia, ritiene questo Collegio che il significato di tale disposizione è diverso da quello che le attribuisce la società ricorrente, come si evince altresì dai passaggi appena successivi della determina.

La determina -OMISSIS-/2007 (pag. 13) è, infatti, chiara nello stabilire che l’effettiva erogazione al beneficiario delle somme deve essere “impedita” dalla sospensione: la disposizione di pagamento - cosa ben diversa dalla materiale erogazione, anche perché, altrimenti, la disciplina citata apparirebbe contradditoria - non è impedita al solo fine di realizzare il cd. “accantonamento” delle somme non erogate al beneficiario.

I contributi di cui si dispone il pagamento vengono in sostanza “messi da parte” dall’Amministrazione in attesa del provvedimento regionale di accertamento dell’indebito. Nel caso la Regione (o per aiuti diversi da quelli di Sviluppo Rurale come il Pagamento Unico, l’AGEA) ritenga insussistente l’irregolarità, l’AGEA riemette a favore del beneficiario gli importi accantonati;
in caso di decadenza dal beneficio, invece, gli importi sospesi vengono definitivamente trattenuti dall’Organismo Pagatore a soddisfazione del suo credito, ai sensi dell’art. 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, secondo cui “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall’organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario”.

La determina -OMISSIS-/2007 nel descrivere l’iter della sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001 prevede, appunto, “L’accantonamento cautelare delle somme liquidate, fino a concorrenza dell’importo sospeso” (cfr. pag. 14), nel caso della -OMISSIS-, quindi, fino alla concorrenza di € 997.743,75, importo indicato nella comunicazione della sospensione;
in caso di indebito accertato, la medesima determina (cfr. pag. 14) prevede il c.d. “incameramento” ovverosia “La disposizione che utilizza le somme accantonate per il soddisfacimento del debito” tramite compensazione.

L’accantonamento può essere evitato dal beneficiario solo a seguito di prestazione di “idonea garanzia” ai sensi del comma 2 dell’art. 33 dlgs n. 228/2001, in attesa dell’accertamento definitivo: in attuazione di tale norma la determina -OMISSIS-/2007 (pagg. 13-14), infatti, prevede che “La prestazione di una garanzia fideiussoria da parte dell’interessato ... annulla l’accantonamento;
le somme eventualmente già accantonate vengono erogate”.

Quanto sopra è descritto in modo, ove possibile, ancor più chiaro, al titolo 3.7.1, della determina -OMISSIS-/2007 (cfr. pagg. 14-15), dedicata agli “Accantonamenti”:

«Le sospensioni ex art. 33 (tipo 2) per importo intercettano tutte le disposizioni di pagamento e realizzano un accantonamento delle somme, trasferendole su un apposito capitolo del bilancio di cassa - gestione finanziaria.

Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento parziale, resta attiva per l’importo restante.

Nel momento in cui una sospensione ha prodotto un accantonamento totale, non impedisce più l’erogazione di ulteriori pagamenti nei confronti dell’interessato.

Quando il procedimento che ha generato la sospensione realizza la fase di accertamento dell’indebito, le somme nel frattempo accantonate vengono destinate all’estinzione del debito oppure vengono materialmente pagate al beneficiario. …».

Del resto, che la sospensione di cui all’art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001, affinché costituisca uno strumento di tutela effettivo del credito erariale e dell’Unione europea, possa riguardare anche erogazioni diverse da quelle oggetto della notizia di reato si evince dalla lettera e dallo scopo della norma, nonché da copiosa e ormai consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 16.1.2017, n. 114) secondo cui non costituisce vizio la circostanza che la sospensione finisca con l’incidere non solo sulle erogazioni oggetto di indagine, ma anche sulla erogazione di altri aiuti, per i quali l’azienda ha presentato richieste regolarmente istruite dall’Organismo Pagatore o dagli enti delegati, posto che la misura cautelare è finalizzata a preservare le ragioni di credito derivanti dalla accertata indebita percezione di contributi e l’unica modalità che l’AGEA può efficacemente impiegare, per evitare il rischio del mancato recupero delle somme indebitamente erogate, è quella di bloccare il pagamento dei contributi dovuti al ricorrente e non ancora corrisposti.

Conferma quanto sopra la sentenza-OMISSIS-/2019 resa dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello r.g. -OMISSIS-/2018 promosso dai POA contro la sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 693/2018, di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di sospensione, in cui si legge, con riguardo al provvedimento di sospensione impugnato, che “la misura in argomento riflett[e] una tipica natura cautelare siccome volta a consentire che sia utilmente interrotta la procedura di erogazione di contributi non dovuti ovvero che eventuali obblighi di recupero di sovvenzioni già erogate siano assistiti dalla garanzia di una possibile compensazione con erogazioni ancora in itinere (per tale forma di recupero cfr. articolo 28 Regolamento (CE) del 6.8.2014 e considerando 24)”.

Quanto sopra evidenziato dimostra che la sospensione nei confronti della -OMISSIS- si configura come una tipica sospensione ex art. 33, comma 1 dlgs n. 228/2001, e priva di ogni rilevanza le ulteriori deduzioni formulate dalla ricorrente con riguardo all’asserita applicazione di una sospensione totale, derivante da certificazione antimafia interdittiva.

In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla ditta interessata a pag.

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