TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-07-16, n. 202101225
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 01225/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D e G D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G D in Bari, via Andrea da Bari, 157;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato B V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
della condotta di AGEA e della Regione Puglia, ciascuna per suo conto, per quanto dedotto in atti e per le risultanze di giudizio;
con conseguente annullamento
- della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 4.3.2019 di comunicazione sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001;
- per quanto di ragione, della nota della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione UE del 17.7.2018 (prot. AGEA -OMISSIS-del 25.7.2018), del presupposto rapporto finale OLAF su caso -OMISSIS-, e del nulla osta della Commissione UE (prot. n. -OMISSIS- del 18.2.2019 (allo stato non conosciuti);
- sempre per quanto di ragione, del parere AGEA richiesto con nota della Direzione Generale Agricoltura UE del 17.7.2018, e delle lettere AGEA prot. -OMISSIS-del 4.10.2018 e -OMISSIS-del 5.2.2019 (allo stato non conosciuti);
- ove occorra, della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 26.4.2019;
- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, del procedimento di accertamento dinanzi alla Regione Puglia;
- di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, di decadenza o revoca dai benefici e di recupero dell’importo di € 997.743,75 o di altra somma allo stesso titolo;
- di ogni ulteriore atto connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere lo svincolo della polizza e a percepire le erogazioni eventualmente sospese da AGEA;
con condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto per illegittimità della condotta;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.11.2019, per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
- degli stessi atti censurati con il ricorso introduttivo;
- della comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 del Responsabile di Misura, prot. -OMISSIS-dell’1.10.2019, di preavviso decadenza totale dagli aiuti ex DAG-OMISSIS-/2015 e recupero delle relative somme;
- della determinazione dell’Autorità di Gestione-OMISSIS-del 18.10.2019, comunicata con nota prot. -OMISSIS-in pari data, di revoca totale degli aiuti e di recupero della somma di € 997.743,75 mediante incameramento, con richiesta di restituzione in unica soluzione ed entro 30 gg. dell’importo di € 1.047.630,04, e di ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, di recupero del detto importo;
- comunque di ogni ulteriore atto connesso ai precedenti, come le note NAC richiamate dal rapporto OLAF, anche ove non conosciuto, come i sottesi atti e verbali concernenti la nomina e l’attività della Commissione di verifica, note prot.-OMISSIS-del 28.3.2019, prot. -OMISSIS-del 4.4.2019 e prot. -OMISSIS-del 6.6.2019;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere lo svincolo della garanzia -OMISSIS- cessata automaticamente e a percepire le erogazioni eventualmente sospese;
con condanna delle resistenti allo svincolo della garanzia fideiussoria e al pagamento delle somme eventualmente sospese oltre al risarcimento del danno per illegittimità della condotta e/o a corrispondere l’indennizzo ex legge n. 241/1990;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. F C e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente -OMISSIS-proponeva gravame, censurando gli atti in epigrafe indicati, imputabili alla AGEA e alla Regione Puglia, e più in generale la complessiva condotta tenuta dalle Amministrazioni convenute nell’ambito del procedimento che la vede protagonista, il quale ha comportato la sospensione, prima, e la revoca, poi, degli aiuti economici a essa concessi ai sensi del PSR Puglia 2007 - 2013 - ASSE 1 - Misura 123.
La medesima ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno causato dall’asserita illegittimità del comportamento tenuto nell’ambito del procedimento, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo svincolo dalla polizza fideiussoria stipulata con la società -OMISSIS- e il riconoscimento del diritto a ottenere le ulteriori erogazioni eventualmente sospese da AGEA.
2. - Si costituivano in giudizio l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e la Regione Puglia, resistendo al gravame.
3. - Sul ricorso e sui motivi aggiunti si pronunciava questo Tribunale che con sentenza in forma semplificata -OMISSIS-del 16.12.2019 dichiarava sull’intera controversia l’insussistenza della propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
A seguito di appello proposto dalla società ricorrente si pronunciava il Consiglio di Stato con sentenza-OMISSIS-del 18.12.2020, in parte confermando e in parte riformando con rinvio quanto affermato dal Giudice di prime cure.
Il Giudice d’appello rilevava il contenuto “complesso” del giudizio di primo grado, il quale deve essere scisso nell’impugnazione (a) dell’atto con cui l’AGEA ha sospeso interinalmente il procedimento di erogazione del contributo ai sensi dell’art. 33 dlgs n. 228/2001 e (b) dell’atto, emesso dalla Autorità regionale di Gestione del P.S.R., di revoca del beneficio economico, recante la richiesta di pagamento di una somma maggiorata rispetto al contributo concesso, stante la richiesta di restituzione del 110% dell’importo versato alla Cooperativa a titolo di anticipo del beneficio stesso. Secondo il Consiglio di Stato le due impugnazioni seguono strade differenti.
Per quanto interessa in questa sede, il Consiglio di Stato con la menzionata sentenza-OMISSIS-/2020, riformando in parte qua la decisione di primo grado, devolveva alla giurisdizione del Giudice amministrativo unicamente il segmento della controversia attinente all’impugnazione della nota di AGEA del 4.3.2019 di sospensione ex art. 33 dlgs n. 228/2001 (avendo “… ad oggetto, infatti, il sindacato dell’esercizio di un potere interdittivo, di natura cautelare e connotato da valutazioni ampiamente discrezionali, che si configura in termini di potere autoritativo …”) ed alla connessa domanda risarcitoria, rimettendo la valutazione nel merito a questo T.A.R., ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. L’esame della fondatezza della domanda deve dunque effettuarsi solo nei limiti in cui sussiste la giurisdizione del G.A.
4. - Alla luce di quanto evidenziato sub 3), le censure proposte dalla società istante, la cui fondatezza può essere esaminata nel merito in questa sede, sono unicamente quelle articolate nel ricorso introduttivo nei confronti della nota AGEA UCC prot.-OMISSIS-del 4.3.2019 e sono così riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. - art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 – Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 - Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 - circolare del 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione; sviamento; carenza di potere;
2) violazione e falsa applicazione: artt. 24, 27 e 41 Cost. – art. 33 dlgs n. 228/2001, legge n. 241/1990 e circolari, determine e delibere AGEA con relativi allegati (-OMISSIS-/2007, -OMISSIS-/2008,-OMISSIS-/2009,-OMISSIS-/2010, -OMISSIS-/2014 e -OMISSIS-/2015, -OMISSIS-/2015) - principi UE di ragionevolezza e proporzionalità - D.M. n. 159/1998 e dlgs n. 165/1999 - Reg. UE n. 1698/2005 e Reg. UE n. 1975/2006 - Reg. UE n. 65/2011 e Reg. UE n. 640/2014 - Reg. UE n-OMISSIS-03/2016 e 1306/2013 - Reg. UE n. 907/2014 e 1971/2015 - circolare del 12.10.2007 e delibera COLAF -OMISSIS-/2008 - avviso in BURP-OMISSIS-/2015 e DAG-OMISSIS-/2015 - Linee Guida per l’ammissibilità delle spese; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea e carente presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, abnormità, sproporzione; sviamento; carenza di