TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-01-04, n. 202200045
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Pubblicato il 04/01/2022
N. 00045/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11559/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11559 del 2013, proposto da
Soc Enrisolar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Orrick, Herrington &Sutcliffe in Roma, piazza della Croce Rossa, n. 2/C;
contro
Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati W V, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Majori in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
nota prot. gse/p20130171059 del 20.08.13 avente ad oggetto la comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del d.m. 05.05.11 per l'impianto fotovoltaico denominato Enrisolar polesine di potenza paria 2814,72 kw ubicato in strada argine dei confini snc nel comune di polesine parmense.
E per la condanna della Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A. e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato al GSE, con riferimento all'impianto di cui è causa, richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al Quarto Conto Energia calcolata tenendo conto della presenza dei requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 12, comma 3 e 14, comma 1, lett. d), ai fini del riconoscimento del Premio UE.
In data 17.07.2013, il GSE comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La ricorrente presentava le proprie osservazioni depositando ulteriore documentazione. Con nota del 20.08.2013, il GSE ammetteva l'Impianto alle tariffe incentivanti, ma, al contempo, comunicava alla ricorrente il definitivo rigetto della domanda di riconoscimento del Premio UE in relazione all'Impianto, in quanto carente dei requisiti di legge. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendone l’illegittimità per: i) violazione della Direttiva 2009/28/CE, dell’art. 25 D. Lgs. 28/2011, degli artt. 14, 12, 3, 6, 10 e 21 D.M. 5 maggio 2011, eccesso di potere;ii) violazione dell’art. 10, comma 3, D.M. 5 maggio 2011;iii) violazione degli artt. 97 Cost., 10-bis L. n. 241/1990.
Si è costituito il G.S.E., che con articolata memoria chiede il rigetto del gravame.
Si è costituito in resistenza anche il Ministero dell’Ambiente.
All’udienza pubblica di smaltimento del 26 novembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nel caso di specie, il GSE ha fatto applicazione di quanto previsto al paragrafo 4.5 delle "Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti" ove si stabilisce che: per impianti che utilizzano moduli e inverter di provenienza UEISEE e extra UE/SEE è possibile richiedere il premio suddividendo l'impianto in sezioni (secondo la definizione di impianto multisezione), ciascuna caratterizzata da moduli/inverter della stessa provenienza (UE/SEE o extra-UE/SEE). La verifica della condizione del 60% del "costo di investimento diverso dal lavoro" è effettuata dal GSE separatamente su ciascuna sezione d'impianto. L'incremento è riconosciuto a ciascuna sezione in cui la condizione è verificata. Per impianti o singole sezioni d'impianto, che presentano componenti di costo di provenienza sia UE/SEE che extra-UEISEE, le rispettive voci di costo "miste" non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla maggiorazione”.
L’impianto fotovoltaico della società ricorrente, infatti, è risultato composto da moduli fotovoltaici di provenienza mista, sono cioè, in parte, di provenienza UE/SEE ed, in parte, di provenienza extra UE/SEE. A fronte di tali circostanze, non contestate, il Gestore ha, quindi, applicato quanto previsto all’ultimo capoverso del par. n.