TAR Aosta, sez. I, sentenza 2011-05-16, n. 201100036
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N. 00036/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da D A, rappresentata e difesa dall'avv. E M, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Torre del Lebbroso, 37;
contro
il Comune di Saint-Rhemy-én-Bosses, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Losanna, 17;
per l'annullamento
- della diffida, emessa dal Comune di Saint-Rhémy-én-Bosses in data 14 settembre 2009, prot. 2378, al ripristino delle opere eseguite in totale difformità dalla concessione edilizia n. 23/04 del 22 maggio 2006;
- dell’ordinanza del Comune di Saint-Rhémy-én-Bosses n. 15 del 14 settembre 2009, prot. 2379, di immediata sospensione dei lavori di ricostruzione del rascard sito in Loc. Cerisey;
- nonché (con ricorso per motivi aggiunti), della comunicazione del Comune di Saint-Rhémy-én-Bosses, del 4 dicembre 2009, prot. n. 3095, di avvio del procedimento volto all'annullamento in via di autotutela della concessione edilizia n. 23/04 del 22 maggio 2006;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Saint-Rhemy-én-Bosses;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 13 – 17 novembre 2009 e depositato in data 24 novembre 2009, la ricorrente espone:
- di aver progettato i lavori di rifacimento del rascard di proprietà del sig. Lino Brulard, sito in località Cerisey;
- che in relazione a tali lavori il Comune resistente ha rilasciato la concessione edilizia n. 23/04 del 22 maggio 2006;
- che, a seguito di segnalazione di presunta violazione urbanistica, in data 14 settembre 2009, il Comune resistente ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori, diffidando il proprietario al ripristino delle opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1. Eccesso di potere per contraddittorietà. Le opere non sarebbero state effettuate in difformità dalla concessione edilizia rilasciata, come risulterebbe anche dalle risultanze del sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico in data 16 luglio 2009.
2. Violazione dell’art. 79 della LR 11/98, che disciplinerebbe solo i casi di opere effettuate in difformità dal progetto per cui è stata rilasciata concessione edilizia, mentre nel caso di specie, non vi sarebbero opere realizzate in difformità dalla concessione.
3. Violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Con ordinanza n. 18 del 4 dicembre 2009, prot. 3089, il Comune resistente ha revocato entrambi i provvedimenti impugnati ed ha nuovamente ordinato la sospensione dei lavori di ricostruzione.
Con nota 4 dicembre 2009, prot. n. 3095, ha quindi comunicatol’avvio del procedimento volto all'annullamento in via di autotutela della concessione edilizia n. 23/04 del 22 maggio 2006.
In data 9 dicembre 2009 il Comune si è quindi costituito in giudizio, spiegando difese in rito e nel merito, in particolare eccependo l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla ricorrente, sia in conseguenza della circostanza che esso non sarebbe stato notificato alla Regione e ad alcun controinteressato, sia la sua improcedibilità in conseguenza della revoca dei provvedimenti impugnati.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la citata comunicazione di avvio del procedimento registrata al n. prot. 3095 del 4 dicembre 2009, affidando il ricorso ai seguenti motivi.