TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202317527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-11-24, n. 202317527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317527
Data del deposito : 24 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2023

N. 17527/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03004/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3004 del 2023, proposto da
Olimpia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetanino Longobardi, Tiziana Sogari e Paolo Biasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese tutte dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Assoutenti – Associazione nazionale utenti di servizi pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi e Melania Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Luca Tozzi in Napoli, via Toledo, n. 323;
Codici onlus - Centro per i Diritti del Cittadino, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento Agcm del 15 marzo 2022, comunicato ad Olimpia s.r.l. in data 17 marzo 2022, con cui è stato riaperto il precedente procedimento sanzionatorio PS11535 chiuso con l’accettazione degli impegni;

- del provvedimento Agcm del 30 novembre 2022, notificato ad Olimpia s.r.l. il 19 dicembre 2022, con cui all’esito del riaperto procedimento sanzionatorio PS11535B è stata irrogata ad Olimpia s.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria per un valore complessivo pari ad € 2.800.000,00 per pratiche commerciali scorrette;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, incluso il provvedimento del 15 marzo 2022 con cui è stata disposta dall’Agcm l’ispezione presso gli uffici di Olimpia;

- della delibera Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 recante «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore», nella parte in cui, all’art. 9, prevede la riapertura d’ufficio del procedimento originario;

nonché, per quanto occorrer possa :

- del parere reso dall’Agcom in data 21 ottobre 2022, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 206/2005;

- del parere reso dall’Arera in data 11 novembre 2022, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206/2005;

ovvero, in via subordinata, per la riduzione

della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Agcm con il provvedimento del 30 novembre 2022, notificato ad Olimpia il 19 dicembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nonché di Assoutenti – Associazione nazionale utenti di servizi pubblici;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), dopo aver riaperto il procedimento già definito con impegni ex art. 27, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria per tre pratiche commerciali scorrette.

2. Si costituiva in resistenza l’Agcm.

2.1. Del pari si costituiva in giudizio anche un’associazione di consumatori.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che veniva accolta, ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., con ordinanza pronunciata all’esito della camera di consiglio del 22 marzo 2023.

4. Le parti depositavano ulteriori memorie e documenti in vista della pubblica udienza dell’8 novembre 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure spiegate con il ricorso, appare opportuno riassumere i fatti rilevanti per l’odierno giudizio.

5.1. La società ricorrente opera nel campo della commercializzazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale sul libero mercato con il marchio Sinergy. A seguito della ricezione di alcune segnalazioni, l’Agcm avviava un procedimento istruttorio (PS11535) volto a verificare la correttezza della condotta imprenditoriale nelle attività di promozione e vendita delle offerte commerciali relative alle utenze di luce e gas: in particolare, veniva contestata l’incompletezza e l’opacità delle informazioni rese, essendo omesse alcune indicazione relative ai corrispettivi dovuti, nonché l’addebito di costi relativi a servizî non chiaramente evidenziati e definiti.

5.2. Tale procedimento, come si è già anticipato, si concludeva senza irrogazione della sanzione, avendo l’Autorità accettato e reso obbligatori gli impegni presentati dalla società ai sensi dell’art. 27, comma 7, cod. cons. e art. 9 del. Agcm 1° aprile 2015, n. 25411 (regolamento sulle procedure istruttorie).

5.3. Nondimeno, in seguito all’adozione di tale atto l’Autorità riceveva ulteriori segnalazioni relative alla prosecuzione delle condotte già contestate al momento dell’avvio dell’istruttoria, nonché concernenti la violazione dei doveri assunti con il provvedimento di impegni. Nel dettaglio, per quanto d’interesse in questa sede, veniva riscontrata l’adozione di una complessiva strategia commerciale volta all’acquisizione di nuova clientela con tecniche ingannevoli e aggressive specie con il mezzo telefonico (pratica A); la diffusione di un’informativa non aggiornata circa le condizioni di applicabilità della disciplina della prescrizione biennale sui crediti afferenti a consumi energetici tardivamente fatturati (pratica B); l’indicazione erronea, in alcuni documenti rilasciati all’utenza, del foro competente a dirimere le controversie tra consumatore e professionista (pratica C).

5.4. L’Agcm, quindi, oltre ad avviare un procedimento volto alla verifica del rispetto degli impegni in precedenza assunti (IP354), «riapriva» la precedente istruttoria (che veniva ora identificata con la sigla PS11535B): quest’ultimo procedimento si concludeva con l’atto di irrogazione della sanzione in questa sede gravato.

6. Esaurita anche l’illustrazione della vicenda fattuale e procedimentale, è possibile descrivere le doglianze spiegate nel ricorso.

6.1. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di attribuzione, atteso che l’Autorità non disporrebbe del potere di riaprire il procedimento già definito con impegni, non essendo tale potestà prevista dall’art. 27 cod. cons., ma unicamente dal regolamento sulle procedure istruttorie (art. 9 del. Agcm 25411 cit.): invero, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l’Agcm potrebbe unicamente procedere ai sensi dell’art. 27, comma 12, cod. cons.

6.2. A mezzo della seconda ragione d’impugnazione si lamenta la violazione dell’art. 9 del. Agcm 25411 cit. in quanto la «riapertura» del procedimento sanzionatorio dovrebbe seguire l’accertamento della violazione degli impegni, non potendo i due procedimenti correre in parallelo. Inoltre, l’aver doppiato i procedimenti a carico della ricorrente (segnatamente, per l’inottemperanza e per pratiche commerciali scorrette) costituirebbe chiara violazione del principio del divieto di bis in idem .

6.3. Tramite la terza doglianza si censurano singolarmente le tre pratiche contestate dall’Autorità. In relazione alla pratica A), in particolare, parte ricorrente sostiene di aver dimostrato l’infondatezza degli esposti presentati, la correttezza delle informazioni rese in sede precontrattuale (circostanza desunta dalla mancata contestazione di inottemperanza all’impegno n. 1), la completa trasmissione delle comunicazioni relative alle modifiche unilaterali dei contratti e l’invio al contraente del plico contenente la c.d. welcom letter e l’ulteriore documentazione contrattuale. Quanto alla pratica B) viene rappresentato come la descrizione sul sito internet della possibilità di eccepire la prescrizione dei crediti vantati dal consumatore fosse coerente con la regolamentazione settoriale dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). In riferimento alla pratica C), poi, viene eccepita la tardività della contestazione (essendo i contratti contenenti la censurata clausola stati trasmessi all’Agcm sin dal 4 maggio 2020), nonché la mancata effettiva applicazione del patto derogatorio della competenza giudiziaria nelle controversie consumeristiche.

6.4. Con la quarta ragione d’impugnazione si contesta il modus procedendi dell’Agcm, atteso che venivano contestati fatti successivi alla comunicazione delle risultanze istruttorie, in relazione ai quali non era

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